martedì 14 giugno 2016

COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: locazione terrazza condominiale per stazione radio base per telefonia cellulare

Negli ultimi anni un'entrata importate per alcuni condomini è derivata dalla locazione della terrazza condominio per stazione radio base per telefonia cellulare.
Laddove i condomini sono unanimi nel voler procedere in tal senso nulla questio. Ma problemi possono sorgere per l'ipotesi di disaccordo.
Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono infatti che si tratti di INNOVAZIONE VIETATA (Il nuovo Condominio, a cura di Roberto Trioli, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 224 e ss. e sentenze appresso citate) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. secondo il quale "sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti inservibili all'uso comune o al godimento anche solo di un condomino".
Infatti, in primo luogo un'innovazione per essere lecita deve apportare un vantaggio anche in termini di rendimento maggiore delle cose comuni a tutti i condomini ex art. 1120, primo comma c.c., e tale vantaggio non ricorrerebbe nella fattispecie. Difatti, la predetta installazione porterebbe a un deprezzamento commerciale degli immobili facenti parte dello stabile di gran lunga superiore al vantaggio che il condomino trarrebbe dalla rendita. Così il Tribunale di Bologna, con ordinanza del O8.03.2005, ebbe a concedere la sospensione dei lavori di installazione di una stazione radio base appunto sul presupposto che emergessero i presupposti del turbamento nel godimento e del deprezzamento commerciale delle unità immobiliari.
Si aggiunga che l'installazione di parola potrebbe persino portare alla costituzione di una servitù (per la quale occorre l'unanimità dei consensi). Sotto questo profilo, il Tribunale di Napoli nella sentenza 24 gennaio 2004 n. 955 sul presupposto che l'installazione di una srb per telefonia mobile non fosse diretta al vantaggio esclusivo della collettività condominiale ma ad una generalità di persone indeterminate, affermava che il contratto con il quale si concede in locazione parti comuni dell'edificio condominiale determina concretamente l'insorgenza di "una servitù di passaggio di condurre cavo telefonico" idonea a far maturare, con il decorso del tempo, l'usucapione delle stesse.
Principio già espresso dal Tribunale di Milano, sez. VIII, 23 ottobre 2002, n. 12663, laddove riferiva essere nulla la delibera con la quale l'assemblea autorizzi l'amministratore a stipulare con una società telefonica un contratto di locazione di parte del lastrico solare comune, al fine dell'installazione - dietro corresponsione di un canone convenuto - di una stazione radio base per telefonia mobile, integrando tale opera una innovazione vietata ex art. 1120, comma 2, c.c., salva l'unanimità dei consensi.
Inoltre, deporrebbe a favore del divieto assoluto dell'intervento in parola, il profilo essenziale diritto alla salute, potenzialmente leso da una persistente esposizione ad emissioni elettromagnetiche come quelle derivanti dalle antenne per telefonia cellulare.
Giova ricordare un importante precedente Giurisprudenziale in tal senso:
"In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni fra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto (Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons).

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