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giovedì 13 luglio 2017

DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE. ASPETTO E DECORO ARCHITETTONICO

Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico va condotto in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, verificando l’esistenza di un danno economico valutabile mediante l’indagine di fatto demandata al giudice di merito.
La Corte specifica altresì la differenza tra l’aspetto architettonico di cui parla l’articolo 1127 c.c., quale limite alle sopraelevazioni, che è un concetto diverso da quello di decoro architettonico che rappresenta l’immagine dell’edificio, ossia la sua sagoma esterna e visibile.
Nel caso di specie la costruzione di un angolo cottura sull’attico esclusivo ben visibile deve essere demolito.

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CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258: DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE e DECORO ARCHITETTONICO



CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo -  Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere  
Dott. SCARPA   Antonio -  rel. Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
ORDINANZA

sul ricorso 14416-2016 proposto da: 
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. F.; 
- ricorrente - 

CONTRO
F.U.,  A.A.,  L.B.,  S.A.,  N.F.,  M.G.,  L.V.M.T.,  P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. O., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato U. F.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 749/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'08/02/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Franca Bo. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1132/2016 dell'8 febbraio 2016. La sentenza impugnata ha accolto in parte l'appello proposto da Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr., ed ha perciò ordinato a Fr. Bo. la demolizione del manufatto coperto (tettoia con angolo cottura) realizzato in sopraelevazione su porzione del suo terrazzo, sito al piano attico dell'edificio condominiale di via Bisogno 24, Roma, in quanto lesivo del decoro architettonico, dovendosi questo riguardare non soltanto con riferimento alla facciata principale del palazzo. La Corte di Roma ha ricavato dall'espletata CTU elementi di convincimento per concludere che la tettoia realizzata dalla Bo. fosse elemento pregiudizievole per l'estetica del prospetto dell'edificio, ben visibile dalla strada. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente anche il pregiudizio economico subito dal fabbricato per la manomissione del suo decoro architettonico. Resistono con controricorso Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr..
Il primo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, sostenendo che la lesione del decoro architettonico debba considerarsi soltanto con riferimento alla facciata principale dell'edificio.
Anche il secondo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sussistente un pregiudizio economico per il fabbricato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano del tutto infondati.
E' noto come l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 23256 del 15/11/2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 07/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004).
Non rileva decisivamente il distinguo che pone la ricorrente fra facciata principale, o meno, dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.
Una volta riscontrato, poi, il pregiudizio all'aspetto architettonico, esso si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi pure economico del fabbricato.
Deve ancora una volta ribadirsi (visto il concreto contenuto delle censure in esame, che invocano sotto certi profili a questa Corte una rivalutazione delle emergenze istruttorie, e non un controllo di legittimità) che l'indagine rivolta a stabilire se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/02/1998), se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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martedì 14 giugno 2016

COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: oggi è fondamentale!

Invero il condominio, secondo i connotati che gli attribuisce la legge e rimasti pressoché invariati con la novella n. 220/2012, non è e non può essere un ente con finalità di lucro. Ciò in quanto nel nostro ordinamento il condominio non ha personalità giuridica (al contrario di Inghilterra e Spagna) e quindi non gode dell'autonomia patrimoniale perfetta (ovvero non ha un patrimonio separato e diverso da quello formato dai versamenti dei condomini) né può essere titolare del diritto dl proprietà dei beni comuni (i beni comuni sono dei singoli condomini pro quota millesimale).
Il condominio è, e resta ancora, una forma di comproprietà, sebbene peculiare, in quanto forzosa e indivisibile caratterizzata dalla relazione strumentale di accessorietà tra le cose e gli impianti comuni e le proprietà individuali (Corona, Proprietà e maggioranze nel condominio negli edifici, Torino 2001, 3).
Tuttavia, come osserva il Bianca (C.M. Bianca Il condominio, Torino 2007, 17), il condominio non può esaurirsi nella definizione di comproprietà tra i condomini, poiché esso indica anche l'organizzazione che i condomini si danno, organizzazione che pur non avendo i requisiti della persona giuridica ha pur sempre una sua soggettività giuridica.

di Elisabetta Zoina
consulente legale ANACI
fonte: Dossier Condominio

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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: oltre alla locazione dei beni comuni un modo per far cassa per i condomini resta sempre la previsione dell'art. 1127 c.c., ovvero la sopraelevazione

Secondo l'art. 1127 del codice civile, è possibile infatti al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare elevarne altri. Vanno rispettate le condizioni statiche dell'edificio, il decoro architettonico, i regolamenti condominiali, nonché gli standard urbanistici ed edilizi.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un indennità pari al valore attuale dell'area, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è, inoltre, tenuto a ricostruire il lastrico solare che altri condomini avevano il diritto di usare.
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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: locazione terrazza condominiale per stazione radio base per telefonia cellulare

Negli ultimi anni un'entrata importate per alcuni condomini è derivata dalla locazione della terrazza condominio per stazione radio base per telefonia cellulare.
Laddove i condomini sono unanimi nel voler procedere in tal senso nulla questio. Ma problemi possono sorgere per l'ipotesi di disaccordo.
Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono infatti che si tratti di INNOVAZIONE VIETATA (Il nuovo Condominio, a cura di Roberto Trioli, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 224 e ss. e sentenze appresso citate) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. secondo il quale "sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti inservibili all'uso comune o al godimento anche solo di un condomino".
Infatti, in primo luogo un'innovazione per essere lecita deve apportare un vantaggio anche in termini di rendimento maggiore delle cose comuni a tutti i condomini ex art. 1120, primo comma c.c., e tale vantaggio non ricorrerebbe nella fattispecie. Difatti, la predetta installazione porterebbe a un deprezzamento commerciale degli immobili facenti parte dello stabile di gran lunga superiore al vantaggio che il condomino trarrebbe dalla rendita. Così il Tribunale di Bologna, con ordinanza del O8.03.2005, ebbe a concedere la sospensione dei lavori di installazione di una stazione radio base appunto sul presupposto che emergessero i presupposti del turbamento nel godimento e del deprezzamento commerciale delle unità immobiliari.
Si aggiunga che l'installazione di parola potrebbe persino portare alla costituzione di una servitù (per la quale occorre l'unanimità dei consensi). Sotto questo profilo, il Tribunale di Napoli nella sentenza 24 gennaio 2004 n. 955 sul presupposto che l'installazione di una srb per telefonia mobile non fosse diretta al vantaggio esclusivo della collettività condominiale ma ad una generalità di persone indeterminate, affermava che il contratto con il quale si concede in locazione parti comuni dell'edificio condominiale determina concretamente l'insorgenza di "una servitù di passaggio di condurre cavo telefonico" idonea a far maturare, con il decorso del tempo, l'usucapione delle stesse.
Principio già espresso dal Tribunale di Milano, sez. VIII, 23 ottobre 2002, n. 12663, laddove riferiva essere nulla la delibera con la quale l'assemblea autorizzi l'amministratore a stipulare con una società telefonica un contratto di locazione di parte del lastrico solare comune, al fine dell'installazione - dietro corresponsione di un canone convenuto - di una stazione radio base per telefonia mobile, integrando tale opera una innovazione vietata ex art. 1120, comma 2, c.c., salva l'unanimità dei consensi.
Inoltre, deporrebbe a favore del divieto assoluto dell'intervento in parola, il profilo essenziale diritto alla salute, potenzialmente leso da una persistente esposizione ad emissioni elettromagnetiche come quelle derivanti dalle antenne per telefonia cellulare.
Giova ricordare un importante precedente Giurisprudenziale in tal senso:
"In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni fra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto (Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons).

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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: locazione delle facciate ai fini pubblicitari

Si è discusso se fosse possibile contemplare la locazione delle facciate per fini pubblicitari (come di fatto avviene frequentemente a prescindere dalle disquisizioni giuridiche).
Il problema che si ponevano gli studiosi era relativo al fatto che la locazione comporta la detenzione del bene e l'immissione del possesso nel mentre è ovvio che la facciata resta pur sempre nella disponibilità del condominio. La giurisprudenza ha risolto il problema riferendo che per configurare un contratto di locazione non sia necessario trasmettere al conduttore il godimento di tutte le utilità che la cosa locata può produrre ma anche solo una particolare utilità del bene medesimo senza il trasferimento esclusivo della detenzione del bene (Cass. 3 dicembre 2002 n. 17156). Quindi, si concede in godimento l'uso esterno della facciata per i soli fini pubblicitari concordati.
La giurisprudenza è altalenante nel considerare la durata di tale contratto come vincolata per gli usi commerciali secondo la legge 392/78 (anni 6+6 o 9+9) (cfr Cass. 02.06.1995 n. 6200, Trib Genova 30-05-1995 in Foro It, 1995, I, 3500), o libera secondo i principi del codice civile (Trib. Roma, dott.ssa Monaco, sentenza n. 16506/2013 causa nrg 2321/2010).
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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: locazione appartamento ex portineria

L'appartamento ex portineria può essere locato con decisione assunta a maggioranza semplice laddove non esista più o sia sospeso il servizio di portierato.
Ovviamente l'immobile può essere locato per finalità abitativa e non commerciale, implicando la diversa finalità un cambio di destinazione urbanistico e catastale per il quale occorrerebbe richiedere il necessario titolo abilitativo per non incorrere nell'abuso edilizio.
E' stato chiesto provocatoriamente da alcuni condomini, se l'immobile condominiale ex portineria possa essere locato con contratti di locazione transitori per finalità turistica o possa essere destinato ad attività extra alberghiere (come B&B, casa vacanze etc...).
Quanto alla prima ipotesi, ovvero locazione transitoria per finalità turistica, risponderei di si. Ricordo che la locazione transitoria per finalità turistica è una tipologia contrattuale uso abitativo menzionata dall'art. 1, comma 2 lettera C, legge 431/98 e regolata dagli articoli 1571 e ss del codice civile. Il relativo contratto deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, la durata e libera e se inferiore ad un mese non vi è l'obbligo di registrazione del contratto.
Quanto invece alla possibilità di locare l'immobile abitativo ad uso di attività extra alberghiera, risponderei che praticamente sarebbe assai difficile e comunque dipenderebbe
  1. dalla tipologia di attività prescelta (poiché, ad es., il B&B implica la residenza o domicilio nell'immobile e tale requisito sarebbe irrealizzabile per il condominio) e 
  2. dai regolamenti del condominio che, se di origine contrattuale, potrebbero prevedere il divieto di determinate destinazioni per gli alloggi nel fabbricato.
Ma resterebbe poi sempre il problema a chi spetti la gestione pratica dell'attività.

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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: La locazione dei beni comuni ed il rapporto con l'art. 1117-ter introdotto dalla Regge 220/2012

Con l'entrata in vigore dell'art. 1117 ter è frequente sentire sollevare l'eccezione che per locare l'appartamento destinato al portiere, o il locale cassoni o il lavatoio o altri beni o servizi, occorra la maggioranza qualificata dei 4/5 del valore millesimale ed il procedimento rafforzato di convocazione dell'assemblea descritto nella norma in parola, implicando la locazione un intrinseco cambio dell'originaria destinazione del bene.
La norma richiamata pone invero forti dubbi interpretativi soprattutto ed a partire da cosa si debba intendere per "modifica di destinazione d'uso". La "destinazione d'uso" è un concetto che rimanda alla normativa urbanistica, nella quale esso si applica per rilevare l'utilizzazione degli immobili ai fini della pianificazione urbanistica del territorio con la creazione delle c.d. categorie catastali. Ma si dubita che il Legislatore abbia voluto riferirsi al profilo urbanistico, invero restato sempre estraneo alla materia condominiale. Si ritiene, piuttosto, che l'espressione destinazione d'uso sia stata utilizzata in senso atecnico per riferirsi alla modifica della funzione/uso del bene.
Diventa allora essenziale individuare quali siano i mutamenti di destinazione d'uso che potrebbero ricadere nell'alveo della norma in parola o, ragionando per esclusione, quali siano i mutamenti di destinazione d'uso che non vi ricadano.
Così, ritiene la scrivente, che si possano escludere, poiché già la giurisprudenza le aveva escluse e distinte dalle innovazioni in generale, tutte le modifiche di destinazioni che non siano sostanziali e radicali e che comportano un uso si diverso del bene comune ma comunque compatibile con quello originario (locale caldaia o lavatoio utilizzato anche come deposito, installazione rastrelliera per biciclette nel giardino etc.).
Ma si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'articolo 1117 ter anche le ipotesi in cui al bene non sia stata attribuita una specifica destinazione o le ipotesi in cui il bene abbia perso la destinazione originaria per la soppressione del servizio cui il bene stesso era destinato o per volontà assembleare o in via di fatto (il caso del locale portineria per intervenuta soppressione del servizio di portierato o il locale cassoni per avvenuto passaggio al sistema idrico dell'acqua diretta etc.). In tali casi il bene verrebbe ad essere sciolto dal vincolo di destinazione pertinenziale, essendo venuto meno il servizio, ed il suo utilizzo diventerebbe libero e non più inquadrabile nell'ambito di un mutamento di destinazione quanto piuttosto di un miglior uso del bene comune.
Come già chiariva la Cassazione con sentenza 3690/1979: "Nell'ipotesi in cui una parte dell'immobile in condominio, oggetto di proprietà comune (quali i vani destinati a portineria) non sia più destinato a uso condominiale, si applica ad essa la disciplina della comunione in generale e, in base a tale disciplina, deve ritenersi consentito ai partecipanti alla comunione, quali aventi diritto a concorrere nella relativa amministrazione di concedere il bene in locazione per renderlo fruttifero".
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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: La maggioranza per deliberare la locazione dei beni comuni

La locazione dei beni comuni rappresenta per la Giurisprudenza un uso del bene da parte di tutti i condomini, sebbene indiretto. L' uso indiretto è certamente consentito laddove non sia possibile un USO DIRETTO del bene o servizio da parte di tutti condomini proporzionale alla quota millesimale mediante uso promiscuo o frazionamento del bene o uso turnario (Cass. 27 ottobre 2011 n. 22435).
In tal senso la locazione di un bene o servizio comune, in linea generale, non escludendo nessun condomino dal godimento del bene, ma anzi rappresentandone una migliore utilizzazione a vantaggio di tutti, non rappresenta un'innovazione ex art. 1120 c.c. da deliberare con il quorum millesimale dei 2/3 e può essere deliberata a maggioranza semplice (Cass. 28 gennaio 1976 n. 270, Cass. 21 ottobre 1998 n. 10446, Trib. Roma 24 giugno 2011 n. 13705, quest'ultima in ordine alla natura di atto di ordinaria amministrazione della locazione in ipotesi di bene concesso dall'amministratore pur in difetto di delibera assembleare).
Eccezione sul punto è l'ipotesi di locazione ultranovennale ex art. 1108 c.c. (norma dettata in materia di comunione ma applicabile al condominio in virtù di quanto stabilito dall'art. 1139 c.c.) per la quale si richiede l'unanimità dei partecipanti al condominio.

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COME GUADAGNARE IN CONDOMINIO: locazione dei beni comuni

Orbene, tutto questo per concludere che il condominio di per sé non può svolgere attività di lucro, ma i condomini, organizzati con le regole democratiche delle maggioranze che sovraintendono le assemblee, possono mettere a rendita i beni comuni concedendoli in locazione: è questa e certo l'ipotesi più comune per creare un reddito in condominio.
In considerazione del fatto che il condominio non ha personalità giuridica vera e propria e non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta, ovvero non è tenuto a presentare il modello unico, i proventi derivanti dall'affitto della proprietà comune sono, come noto, imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà e concorreranno alla formazione del reddito imponibile complessivo del singolo condomino.
Prima di esaminare alcune ipotesi di locazione più ricorrenti e le problematiche sottese ad ognuna di esse ritengo interessante preliminarmente affrontare due questioni trasversali alle locazioni di tutti i beni comuni:
  1. La Maggioranza per deliberare la locazione dei beni comuni
  2. La locazione dei beni comuni ed il rapporto con l'art. 1117-ter introdotto dalla Regge 220/2012
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giovedì 17 novembre 2011

Articolo 1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio




[I]. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

[II]. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

[III]. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

[IV]. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.


Il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano, o il proprietario del lastrico solare, è l'unico che ha il diritto di sopraelevare. Nessun condomino può impedirglelo a meno che non si possano andare a creare seri problemi, sia dal punto di vista statico che di diverso tipo al resto della struttura. Tuttavia nel momento che si costruisce cambiano i millesimi di proprietà, per cui le tabelle dovranno essere aggiornate.
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