Secondo l'art. 1127 del codice civile, è possibile infatti al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare elevarne altri. Vanno rispettate le condizioni statiche dell'edificio, il decoro architettonico, i regolamenti condominiali, nonché gli standard urbanistici ed edilizi.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un indennità pari al valore attuale dell'area, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è, inoltre, tenuto a ricostruire il lastrico solare che altri condomini avevano il diritto di usare.
Si tratta comunque di un ipotesi tutto sommato rara, se non altro perché i comuni non concedono facilmente l'aggiunta di nuove volumetrie.
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