Si è discusso se fosse possibile contemplare la locazione delle facciate per fini pubblicitari (come di fatto avviene frequentemente a prescindere dalle disquisizioni giuridiche).
Il problema che si ponevano gli studiosi era relativo al fatto che la locazione comporta la detenzione del bene e l'immissione del possesso nel mentre è ovvio che la facciata resta pur sempre nella disponibilità del condominio. La giurisprudenza ha risolto il problema riferendo che per configurare un contratto di locazione non sia necessario trasmettere al conduttore il godimento di tutte le utilità che la cosa locata può produrre ma anche solo una particolare utilità del bene medesimo senza il trasferimento esclusivo della detenzione del bene (Cass. 3 dicembre 2002 n. 17156). Quindi, si concede in godimento l'uso esterno della facciata per i soli fini pubblicitari concordati.
La giurisprudenza è altalenante nel considerare la durata di tale contratto come vincolata per gli usi commerciali secondo la legge 392/78 (anni 6+6 o 9+9) (cfr Cass. 02.06.1995 n. 6200, Trib Genova 30-05-1995 in Foro It, 1995, I, 3500), o libera secondo i principi del codice civile (Trib. Roma, dott.ssa Monaco, sentenza n. 16506/2013 causa nrg 2321/2010).
La scelta della durata e della natura del contratto come commerciale o non incide ovviamente sul conseguente obbligo di indennità per la perdita di avviamento nell'ipotesi di disdetta da parte del proprietario-condominio.
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