L'appartamento ex portineria può essere locato con decisione assunta a maggioranza semplice laddove non esista più o sia sospeso il servizio di portierato.
Ovviamente l'immobile può essere locato per finalità abitativa e non commerciale, implicando la diversa finalità un cambio di destinazione urbanistico e catastale per il quale occorrerebbe richiedere il necessario titolo abilitativo per non incorrere nell'abuso edilizio.
E' stato chiesto provocatoriamente da alcuni condomini, se l'immobile condominiale ex portineria possa essere locato con contratti di locazione transitori per finalità turistica o possa essere destinato ad attività extra alberghiere (come B&B, casa vacanze etc...).
Quanto alla prima ipotesi, ovvero locazione transitoria per finalità turistica, risponderei di si. Ricordo che la locazione transitoria per finalità turistica è una tipologia contrattuale uso abitativo menzionata dall'art. 1, comma 2 lettera C, legge 431/98 e regolata dagli articoli 1571 e ss del codice civile. Il relativo contratto deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, la durata e libera e se inferiore ad un mese non vi è l'obbligo di registrazione del contratto.
Quanto invece alla possibilità di locare l'immobile abitativo ad uso di attività extra alberghiera, risponderei che praticamente sarebbe assai difficile e comunque dipenderebbe
- dalla tipologia di attività prescelta (poiché, ad es., il B&B implica la residenza o domicilio nell'immobile e tale requisito sarebbe irrealizzabile per il condominio) e
- dai regolamenti del condominio che, se di origine contrattuale, potrebbero prevedere il divieto di determinate destinazioni per gli alloggi nel fabbricato.
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