Orbene, tutto questo per concludere che il condominio di per sé non può svolgere attività di lucro, ma i condomini, organizzati con le regole democratiche delle maggioranze che sovraintendono le assemblee, possono mettere a rendita i beni comuni concedendoli in locazione: è questa e certo l'ipotesi più comune per creare un reddito in condominio.
In considerazione del fatto che il condominio non ha personalità giuridica vera e propria e non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta, ovvero non è tenuto a presentare il modello unico, i proventi derivanti dall'affitto della proprietà comune sono, come noto, imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà e concorreranno alla formazione del reddito imponibile complessivo del singolo condomino.
Prima di esaminare alcune ipotesi di locazione più ricorrenti e le problematiche sottese ad ognuna di esse ritengo interessante preliminarmente affrontare due questioni trasversali alle locazioni di tutti i beni comuni:
- La Maggioranza per deliberare la locazione dei beni comuni
- La locazione dei beni comuni ed il rapporto con l'art. 1117-ter introdotto dalla Regge 220/2012
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- Locazione appartamento ex portineria
- Locazione delle facciate ai fini pubblicitari
- Locazione terrazza condominiale per stazione radio base per telefonia cellulare
- Oltre alla locazione dei beni comuni un modo per far cassa per i condomini resta sempre la previsione dell'art. 1127 c.c., ovvero la sopraelevazione
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