sabato 4 giugno 2016

VERANDA: la fattispecie sottoposta all'esame della cassazione

Di recente, dalla Corte di Cassazione (v. sent. n. 1718 del 29 gennaio 2016) ci perviene un'importante puntualizzazione riguardo allo "scivoloso" tema del decoro architettonico, la cui lesione costituisce il limite invalicabile sia agli interventi edificatori sulla cosa comune realizzati dal singolo ai sensi dell'art.1102 c.c. (sotto il profilo dell'alterazione della destinazione), sia alle innovazioni deliberate dall'assemblea ex art. 1120, comma 4, c.c. (sia pure con i quorum di cui all'art. 1136, comma 5, c.c.), sia infine alle iniziative del singolo nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale (come recita il novellato art. 1122 c.c.).
Nella specie, i giudici di merito avevano rigettato la domanda, proposta da un condomino, volta alla rimozione di una veranda realizzata da un altro condomino, motivando tale convincimento in quanto tale costruzione non alterava il decoro architettonico dell'edificio, poiché la stessa non era posta sulla facciata principale dell'edificio condominiale.
Il condomino attore aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, rilevando che l'alterazione del decoro potrebbe riguardare anche una facciata interna e che sarebbe da riguardare con attenzione nel caso, come quello in esame, in cui la facciata intaccata coinvolgeva la maggior parte degli appartamenti del ricorrente, il cui decoro sarebbe stato "compromesso per intero".

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