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giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
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martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

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sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















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martedì 17 gennaio 2017

Brexit: Theresa May, come la Gran Bretagna uscirà dall'UE

Lo scorso giugno "i britannici hanno votato per il cambiamento". 

Theresa May, attuale premier della Gran Bretagna, annuncia l'atteso discorso sulla Brexit. La premier britannica illustra alla Lancaster House di Londra i suoi piani per l'uscita dall'Unione europea:



Sono 12 punti studiati perché il passaggio sia meno duro possibile. Sarà un abbandono graduale per evitare "un dannoso salto nel vuoto". Un "processo per gradi di attuazione" nell'interesse reciproco di Ue e Gran Bretagna. Sarà il Parlamento a votare sull'accordo finale che emergerà dai negoziati. "I britannici hanno votato per forgiare un futuro migliore per il nostro Paese. Hanno votato per uscire dall'Unione europea e abbracciare il mondo", pronta ad annunciare l'abbandono del mercato unico. 

Verrà garantito il controllo dell'immigrazione. "Non vogliamo più essere membri del mercato unico europeo" annunciando che la Gran Bretagna riprenderà così il controllo dell'immigrazione dai Paesi UE e si ritirerà dalla giurisdizione della Corte europea di Giustizia. Puntando, però, a un accordo di libero scambio con l'Ue, senza contribuire al bilancio europeo.

"In questo momento, stiamo abbandonando l'Europa e pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale. Non vogliamo che l'Unione europea si smembri, ma da parte dell'Ue è mancata la flessibilità nei confronti di Londra e i britannici se ne sono accorti. La tutela dell'Unione- dice- è al cuore di ogni azione della Gran Bretagna, perché soltanto uniti possiamo cogliere le opportunità che ci attendono". E soltanto uniti si può condurre una efficace lotta al crimine e al terrorismo. 


Un po' come dire: ce ne andiamo, facciamo quello che vogliamo, i nostri conti ce li guardiamo noi, le nostre leggi non si discutono, però le merci girano libere e vi continuiamo a vendere la nostre belle cose (che produciamo secondo le nostre regole e ci dispiace se a voi vi costa di più).  

Anche sull'immigrazione non gli interessa più di tanto: ve li tenete voi!  P.S.: Non vi daremo più un soldo per nulla, nemmeno per la solidarietà per lo sviluppo delle regioni povere dell'Europa. 

Su questo e molto altro ci sarà tanto da dire. Bisogna vedere anche come agirà l'Unione Europea. Se da quando esiste ha sempre lavorato per cercare di aggiungere stati membri, trovare un'economia, una legge, una giurisprudenza comune, sviluppare l'agricoltura in maniera che in Europa nessuno soffri più la fame... Oggi la situazione si contrappone, uno Stato gli ha chiuso le porte in faccia, o si può restare fuori dalla porta a continuare ad offrire aiuto, o studiare una soluzione più degna per i popoli europei. 
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giovedì 14 aprile 2016

Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 730/2016 - 730/4 - Unico 2016/PF

Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730- 4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016- PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento 

Dispone

1. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016
  • 1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2015, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
o Allegato C

1) a pagina 30, nel paragrafo 1.4.4, relativo alla scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali, recependo le nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 marzo 2016 che prevedono la scelta a favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2016”;
  • nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
2) a pagina 30, nel paragrafo 1.4.4.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • le parole da “Il dato relativo alla scelta del due per mille” fino a “nello specifico riquadro del modello 730-1” sono eliminate;
  • le parole “Il codice fiscale dell’associazione culturale indicato nell’apposita casella presente nello specifico riquadro del modello 730-1” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo”;
3) a pagina 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
  • dopo le parole “La presenza di anomalie di tipo “1”, “2”,” il valore “3” è eliminato;
4) a pagina 150, nel paragrafo 9.1.4., sono apportate le seguenti modifiche:
  • alle istruzioni relative a “Tipo di intervento”, nella seconda riga, è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 2 (Anno), il valore “2010” è eliminato;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
5) a pagina 175, nella sesta riga il valore “C14”, è sostituito con il valore “C15”.

2. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016
  • 2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) a pagina 26 è stato modificato il paragrafo 7.4 relativo alla scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali, recependo le nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 marzo 2016 che prevedono la scelta a favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria;
  • nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello UPF 2016”;
  • nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
  • le parole da “La verifica della coerenza dei dati relativi alla scelta del due per mille alle associazioni culturali” fino a “della firma nello specifico riquadro della scheda” sono eliminate;
  • le parole da “Il codice fiscale dell’associazione culturale” fino a “nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo deve essere riportato nell’apposito campo presente nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016”;
  • le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
2) a pagina 109, nel paragrafo 15, “Sezione IV – Spese per interventi di risparmio energetico”, sono state apportate le seguenti modifiche:
  • alle istruzioni relative a “Tipo di intervento” è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
3) a pagina 205, nella colonna dei controlli bloccanti del rigo 36 “Stato civile”, le parole “Dato obbligatorio” sono soppresse;
4) a pagina 211, nel campo 170 del record B (Anomalia scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle Associazioni Culturali) tra i valori ammessi è stato rimosso il valore “3”;
5) a pagina 242, in corrispondenza dei campi RC014003 e RC014004, è stato rimosso il controllo Mono-modulo;
6) a pagina 256 sono stati modificati i valori ammessi per il campo RP026001: “Vale da 6, 7, 8, 9 e 11”;
7) a pagina 257, nei controlli relativi ai righi da RP27 a RP31 (Previdenza Complementare), il riferimento al quadro E è stato sostituito con il riferimento al quadro RP
8) alle pagine da 259 a 261 è stata aggiornata la descrizione dei campi RP041002, RP042002, RP043002, RP044002, RP045002, RP046002 e RP047002: "2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)”;
9) a pagina 271 è stata aggiornata la descrizione del campo RV012002 "di cui credito da Quadro I 730/2015";
10) a pagina 274 sono stati rimossi i campi relativi al rigo RX5;
11) a pagina 308, nel controllo di rispondenza del campo RR015009, il riferimento a “VE040001” è sostituito con “VE050001”;
12) a pagina 340 è stata aggiornata la descrizione della sezione VI quadro FC: “Sez. VI - Attestazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001”;
13) a pagina 377 è stata aggiornata la descrizione dei campi RS038008 e RS038009 sostituendo la parola “Conferimenti” con "Incrementi”;
14) a pagina 406 è stata inserita la tabella contenente l’elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche per il saldo 2015 e per l'acconto 2016.

3. Correzioni alle specifiche tecniche
  • 3.1. Eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
  • Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, al fine di recepire alcune disposizioni normative adottate dopo la pubblicazione delle predette specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione.
Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
  • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
  • Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  • Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  • Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
D.P.C.M. 21 marzo 2016, recante la disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in corso di pubblicazione;
  • Provvedimento 15 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730- 1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”;
  • Provvedimento 29 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016– PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2016;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 aprile 2016

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi


Fonte: Agenziaentrate.gov

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