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martedì 12 dicembre 2017

Fisco: Nuovo module dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per 'Rottamare' le cartelle

Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell’Agenzia, è disponibile il modello DA 2000/17 che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio le principali novità. 



“ROTTAMAZIONE” PIÙ AMPIA. La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web. Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento. 

A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17. Relazioni Esterne e Governance Relazioni con i Media 2 

PAGAMENTI A RATE CON NUOVE SCADENZE. Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata. 



PIÙ TEMPO AI “RESPINTI”. Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello). Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili. 

PROROGA DEI TERMINI. La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (dl 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (dl 193/2016).
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lunedì 2 ottobre 2017

Fisco; Ruffini, dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti Il fisco diventa consulente e non solo controllore


La dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti è di fatto “la sublimazione, la scomparsa dell’idea stessa di dichiarazione, trasformata nella somma di raccolta dei dati, calcolo dell’imposta, comunicazione al contribuente e prelievo alla fonte, come si propone di fare il fisco britannico”. 

Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a Milano dall’Università europea di Roma. 

“Il controllo della massa dei contribuenti - ha spiegato ancora Ruffini - risale al momento stesso dell’adempimento trasformandosi in servizio; resta a valle quello dei soggetti a rischio o più rilevanti. Il fisco diventa il consulente e non solo il controllore: evita errori e non aspetta che si verifichino per poi dar loro la caccia con i controlli formali; previene le omissioni e non le scopre dopo con i controlli di merito”.

Comunicato Stampa
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Fisco; Ruffini, non possiamo chiedere a cittadini e imprese di adattarsi a noi È l’Agenzia che deve adattarsi al tessuto produttivo del Paese


“È l’Agenzia che deve adattarsi al tessuto produttivo del Paese, non possiamo chiedere a cittadini e imprese di adattarsi a noi”. Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a Milano dall’Università europea di Roma. 

“Cruciali sono i servizi ai contribuenti, terzo pilastro, insieme all’accertamento e alla riscossione, di un fisco efficiente e che la riorganizzazione dell’Agenzia, non a caso, pone accanto all’area contribuenti come secondo braccio operativo”. 


“La riorganizzazione interna dell’Agenzia che ho proposto - ha spiegato Ruffini - come primo atto da Direttore riorienta l’attività della stessa per tipo di contribuenti, gestendo nella sua interezza il percorso dal momento in cui la somma è accertata a quello in cui è incassata definitivamente e garantendo loro un unico punto di riferimento”. La stessa riorganizzazione è volta a cogliere, nell’ambito del contrasto all’evasione ed elusione internazionale, le opportunità offerte dalle iniziative dell’Ocse e della Ue. 

Questa strategia, ha aggiunto il Direttore, “si basa sul concetto che sempre più spesso l’evasione nazionale trova supporto in schemi internazionali, punta a sfruttare tutte le possibili sinergie informative e a coordinarsi al massimo con gli altri organi interessati (Organizzazioni internazionali, Gdf, Procure)”. 

Comunicato Stampa
Roma, 18 settembre 2017
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Fisco; inizia era indici affidabilità, al via i primi 70 Provvedimento di Ruffini, attività economiche associate agli Isa

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017. 

Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance. Il provvedimento di oggi riporta anche le attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli Indici. 

La platea degli interessati dai nuovi Indici, oltre un milione - I nuovi 70 Indici riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, 29 Indici sintetici di affidabilità saranno elaborati per il settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili. Sono invece 17 gli Indici individuati per il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli Indici individuati sono 15 e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. Per i professionisti i nuovi Isa riguardano 9 diverse attività di lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali. 

Le platee più numerose per macro-categorie - Andando a scorrere le attività, dei circa 1,4 milioni di contribuenti interessati dagli Isa per il periodo d’imposta 2017, e che potranno quindi accedere ai benefici premiali previsti, circa 168mila sono intermediari del commercio (12% della platea), quasi 145mila avvocati (10%), oltre 129mila installatori di impianti (9%). Tra le macro categorie più numerose interessate dagli Isa ci sono anche i ristoranti, circa 95mila (7%) e i parrucchieri, circa 74mila (5%). 

I vantaggi per i contribuenti - I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli: in particolare vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico – presuntivo; limitata l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. E’ anche prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Infine, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro. 

Comunicato Stampa
Roma, 22 settembre 2017
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FISCO; Spesometro riparte domani canale web: comunicazioni fino al 5 ottobre

Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. 

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura. 

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali. In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017. 

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.

Comunicato Stampa
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venerdì 21 luglio 2017

Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

RISOLUZIONE N. 95/E

Oggetto: Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

Il modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari), relativo al periodo d’imposta 2016, attraverso il quale è possibile l’invio delle informazioni fiscali prima gestite nei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, è stato fortemente semplificato, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche (contenenti tutte le informazioni relative ai percipienti) che i sostituti d’imposta hanno già trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Il nuovo modello 770/2017, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello “ordinario”, si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:
  • ai versamenti (quadri ST e SV);
  • al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).
Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 è precisato che queste ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

Ciò premesso, alcune Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno rappresentato dei dubbi sull’adempimento relativo alla trasmissione del modello 770, chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio. 

Al riguardo, si precisa che, nell’ipotesi sopra descritta, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi” qualora l’Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE 
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giovedì 13 luglio 2017

Fisco: boom precompilata 2017

COMUNICATO STAMPA

Fisco, boom precompilata 2017, già 2 milioni “fai da te”

È un vero e proprio boom, già oltre il dato complessivo dell’anno precedente, il trend relativo alla precompilata 2017. Mancano ancora due settimane al termine ultimo, fissato al 24 luglio, per l’invio del 730, ma è già stato superato, con 2,1 milioni di modelli trasmessi in autonomia dai cittadini, il risultato definitivo del 2016. Sempre più contribuenti scelgono di gestire da soli l’appuntamento annuale con il fisco, anche grazie alla presenza di tutte le spese sanitarie nei modelli predisposti dall’Agenzia. In particolare, secondo i dati registrati dal partner tecnologico Sogei, fino al 10 luglio, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini circa 2 milioni di dichiarazioni 730 e circa 100mila modelli Redditi PF. Al dato parziale 2017 vanno potenzialmente sommati oltre 381mila modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Per la presentazione del 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web l’ultimo giorno utile è il 24 luglio, mentre per il modello Redditi precompilato c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Zero controlli documentali per i 730 accettati in autonomia e senza modifiche - Chi accetta e invia il 730 precompilato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi alle spese riportate nella dichiarazione. I benefici relativi ai controlli si aggiungono ai vantaggi connessi all’uso del modello 730, che consente di ottenere il rimborso dell’imposta subito in busta paga o nella rata di pensione; se invece sono dovute imposte, queste verranno trattenute, sempre direttamente in busta paga, dalla retribuzione o dalla pensione.

Assistenza a tutto campo per le prossime settimane - I cittadini che non si sono ancora cimentati con la propria precompilata e coloro che non hanno ancora premuto “invio” a causa di qualche dubbio possono sfruttare tutti i canali di assistenza dell’Agenzia. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, lo sportello social di informazione attraverso il canale Messenger di Facebook, che fornisce supporto sull’uso dell’applicazione e risposte su problematiche di carattere generale. Inoltre, è a disposizione un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Infine, sono sempre disponibili i numeri 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06 966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 11 luglio 2017
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giovedì 4 maggio 2017

Precompilata 2017, si parte: da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi. Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, si parte
Da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi
Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate perlopiù con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare - Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia - Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.
Come fare per: breve guida all’accesso
Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.
Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni. In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.
In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609
L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:
1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata
2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione
3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.
Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 2 maggio 2017
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martedì 18 aprile 2017

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti

COMUNICATO STAMPA

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti
Da quest’anno inserite spese per farmaci e quelle per psicologi, ottici e radiologi
Ecco come visualizzarla in pochi click

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi - Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.
Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.
Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’Agenzia.

Roma, 18 aprile 2017
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venerdì 14 aprile 2017

Richiesta 730 Precompilato 2017

Software di compilazione Richiesta 730 Precompilato

Il software Richiesta 730 Precompilato 2017 consente a Caf, professionisti e sostituti d’imposta la compilazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Operazioni preliminari

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 o versioni successive

Requisiti tecnici

Sistemi operativi:
  • Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.7.3 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

Software

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Richiesta 730 Precompilato.
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop.
Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Aggiornamenti

Non ci sono aggiornamenti per questa applicazione.
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giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
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martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Articolo collegato:
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sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















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martedì 14 febbraio 2017

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo


COMUNICATO STAMPA

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo
Per il 2017 ok anche la comunicazione col modello Iva 26

Per il 2017 è ancora possibile comunicare l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo inviando l’apposito modello già utilizzato in passato (modello Iva 26), in alternativa all’indicazione nella dichiarazione annuale Iva 2017. Dal 2018, invece, gli enti o le società commerciali potranno esercitare l’opzione esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, come previsto dall’articolo 73 del Dpr n. 633/1972, modificato dalla legge di Bilancio 2017. Il modello Iva 26 resterà utilizzabile per comunicare (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 13 dicembre 1979) le variazioni intervenute nel corso dell’anno relative ai dati indicati in sede di adesione al regime.

Le novità della legge di Bilancio per l’opzione Iva di gruppo – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che l’ente o società commerciale controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate la scelta per la liquidazione dell’Iva di gruppo non più con un modello a parte (il modello Iva 26), ma direttamente nella dichiarazione annuale Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. A seguito di questa novità, nel modello Iva 2017, approvato lo scorso 16 gennaio, è stato inserito l’apposito quadro VG. 

Doppio binario per il 2017 – Già dal 1° gennaio di quest’anno, quindi, la scelta va comunicata mediante la dichiarazione Iva, da presentare entro il 28 febbraio. Esclusivamente per questo primo anno di applicazione delle nuove regole, però, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero aver già effettuato la scelta con le precedenti modalità, saranno considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018 la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per effettuare l’opzione.

Roma, 10 febbraio 2017
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giovedì 2 febbraio 2017

STUDI DI SETTORE SEMPLIFICATI - Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore all’insegna della semplificazione
Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati
Adempimenti ridotti per i contribuenti, 5.300 le variabili eliminate

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli - Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità - Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività - dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher - Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli - Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

Roma, 31 gennaio 2017
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martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


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venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

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