Visualizzazione post con etichetta unico. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta unico. Mostra tutti i post

venerdì 21 luglio 2017

Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

RISOLUZIONE N. 95/E

Oggetto: Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

Il modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari), relativo al periodo d’imposta 2016, attraverso il quale è possibile l’invio delle informazioni fiscali prima gestite nei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, è stato fortemente semplificato, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche (contenenti tutte le informazioni relative ai percipienti) che i sostituti d’imposta hanno già trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Il nuovo modello 770/2017, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello “ordinario”, si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:
  • ai versamenti (quadri ST e SV);
  • al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).
Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 è precisato che queste ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

Ciò premesso, alcune Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno rappresentato dei dubbi sull’adempimento relativo alla trasmissione del modello 770, chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio. 

Al riguardo, si precisa che, nell’ipotesi sopra descritta, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi” qualora l’Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE 
Continua a leggere...

lunedì 17 luglio 2017

TUTTO SU STUDI DI SETTORE – periodo di imposta 2016.

Continua a leggere...

giovedì 13 luglio 2017

16 ottobre: termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

COMUNICATO STAMPA

Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Confermata la sospensione feriale dei termini L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013.

La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini.

Roma, 12 luglio 2017
Continua a leggere...

martedì 18 aprile 2017

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti

COMUNICATO STAMPA

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti
Da quest’anno inserite spese per farmaci e quelle per psicologi, ottici e radiologi
Ecco come visualizzarla in pochi click

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi - Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.
Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.
Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’Agenzia.

Roma, 18 aprile 2017
Continua a leggere...

venerdì 14 aprile 2017

Richiesta 730 Precompilato 2017

Software di compilazione Richiesta 730 Precompilato

Il software Richiesta 730 Precompilato 2017 consente a Caf, professionisti e sostituti d’imposta la compilazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Operazioni preliminari

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 o versioni successive

Requisiti tecnici

Sistemi operativi:
  • Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.7.3 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

Software

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Richiesta 730 Precompilato.
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop.
Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Aggiornamenti

Non ci sono aggiornamenti per questa applicazione.
Continua a leggere...

giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
Continua a leggere...

martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Articolo collegato:
Continua a leggere...

sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















Continua a leggere...

martedì 14 febbraio 2017

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo


COMUNICATO STAMPA

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo
Per il 2017 ok anche la comunicazione col modello Iva 26

Per il 2017 è ancora possibile comunicare l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo inviando l’apposito modello già utilizzato in passato (modello Iva 26), in alternativa all’indicazione nella dichiarazione annuale Iva 2017. Dal 2018, invece, gli enti o le società commerciali potranno esercitare l’opzione esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, come previsto dall’articolo 73 del Dpr n. 633/1972, modificato dalla legge di Bilancio 2017. Il modello Iva 26 resterà utilizzabile per comunicare (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 13 dicembre 1979) le variazioni intervenute nel corso dell’anno relative ai dati indicati in sede di adesione al regime.

Le novità della legge di Bilancio per l’opzione Iva di gruppo – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che l’ente o società commerciale controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate la scelta per la liquidazione dell’Iva di gruppo non più con un modello a parte (il modello Iva 26), ma direttamente nella dichiarazione annuale Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. A seguito di questa novità, nel modello Iva 2017, approvato lo scorso 16 gennaio, è stato inserito l’apposito quadro VG. 

Doppio binario per il 2017 – Già dal 1° gennaio di quest’anno, quindi, la scelta va comunicata mediante la dichiarazione Iva, da presentare entro il 28 febbraio. Esclusivamente per questo primo anno di applicazione delle nuove regole, però, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero aver già effettuato la scelta con le precedenti modalità, saranno considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018 la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per effettuare l’opzione.

Roma, 10 febbraio 2017
Continua a leggere...

giovedì 2 febbraio 2017

STUDI DI SETTORE SEMPLIFICATI - Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore all’insegna della semplificazione
Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati
Adempimenti ridotti per i contribuenti, 5.300 le variabili eliminate

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli - Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità - Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività - dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher - Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli - Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

Roma, 31 gennaio 2017
Continua a leggere...

martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


STESSO ARGOMENTO:

Continua a leggere...

venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

STESSO ARGOMENTO:
Continua a leggere...

mercoledì 13 luglio 2016

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio


COMUNICATO STAMPA

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo: http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza. Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service - Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online – È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

Roma, 13 luglio 2016

fonte: agenziaentrate.gov
Continua a leggere...

lunedì 6 giugno 2016

LEGGE 104 DEL 92: ecco tutte le agevolazioni fiscali nel 2016

Si avvicinano le prime scadenze fiscali: ecco tutti i benefici accordati al portatore di disabilità e ai suoi familiari quest'anno

Come già descritto in un precedente articolo si avvicinano le prime scadenze fiscali: infatti una data importante per l’Irpef, l’IVA, l’IMU ecc. è proprio il 16 giugno per il versamento dell’acconto. Vediamo quindi tutti i benefici fiscali fruibili con modello Unico e con il precompilato 730 dai contribuenti portatori di disabilità e dai loro familiari. Innanzitutto le detrazioni Irpef accordate al portatore di disabilità con familiari a carico si azzerano quando il reddito complessivo tocca i 95.000 euro per le detrazioni dei figli. Per i famigliari il cui reddito è inesistente o ridotto entro i 2.840,51 euro è possibile fruire della detrazione legata al carico familiare al lordo della deduzione per l’abitazione principale e oneri deducibili. I genitori con figli disabili hanno diritto ad un aumento di importo pari a 400 euro della detrazione Irpef. Tale importo sale poi a 1220 euro per i figli sotto i 3 anni, 950 euro per i figli sopra i 3 anni. Per chi ha più di 3 figli a carico la detrazione sale di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. La detrazione per i figli verrà ripartita al 50% tra i genitori che si stanno separando.
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
Continua a leggere...

venerdì 6 maggio 2016

Dal Bonus Irpef alle spese di frequenza scolastica. In una circolare le risposte a Caf e operatori su oneri e detrazioni

COMUNICATO STAMPA

Dal Bonus Irpef alle spese di frequenza scolastica In una circolare le risposte a Caf e operatori su oneri e detrazioni

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini – Nella circolare, l’Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bonus Irpef nei modelli UnicoPf/2016 e 730/2016 – Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devano indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016):
  • il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
  • il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori
Spese sanitarie e spese di istruzione – Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Roma, 6 maggio 2016
Continua a leggere...

Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2016

Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2016-ENC, Unico 2016-SC, Unico 2016-SP, Unico 2016-PF e Irap 2016, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 29 gennaio 2016. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Unico 2016-ENC, Unico 2016-SC, Unico 2016-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2016 e Irap 2016, approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2016. Modificazioni delle istruzioni generali comuni ai modelli Unico 2016 delle società e degli enti.

Continua a leggere...

giovedì 14 aprile 2016

Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 730/2016 - 730/4 - Unico 2016/PF

Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730- 4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016- PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento 

Dispone

1. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016
  • 1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2015, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
o Allegato C

1) a pagina 30, nel paragrafo 1.4.4, relativo alla scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali, recependo le nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 marzo 2016 che prevedono la scelta a favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2016”;
  • nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
2) a pagina 30, nel paragrafo 1.4.4.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • le parole da “Il dato relativo alla scelta del due per mille” fino a “nello specifico riquadro del modello 730-1” sono eliminate;
  • le parole “Il codice fiscale dell’associazione culturale indicato nell’apposita casella presente nello specifico riquadro del modello 730-1” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo”;
3) a pagina 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
  • dopo le parole “La presenza di anomalie di tipo “1”, “2”,” il valore “3” è eliminato;
4) a pagina 150, nel paragrafo 9.1.4., sono apportate le seguenti modifiche:
  • alle istruzioni relative a “Tipo di intervento”, nella seconda riga, è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 2 (Anno), il valore “2010” è eliminato;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
5) a pagina 175, nella sesta riga il valore “C14”, è sostituito con il valore “C15”.

2. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016
  • 2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) a pagina 26 è stato modificato il paragrafo 7.4 relativo alla scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali, recependo le nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 marzo 2016 che prevedono la scelta a favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria;
  • nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello UPF 2016”;
  • nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
  • le parole da “La verifica della coerenza dei dati relativi alla scelta del due per mille alle associazioni culturali” fino a “della firma nello specifico riquadro della scheda” sono eliminate;
  • le parole da “Il codice fiscale dell’associazione culturale” fino a “nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo deve essere riportato nell’apposito campo presente nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016”;
  • le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
2) a pagina 109, nel paragrafo 15, “Sezione IV – Spese per interventi di risparmio energetico”, sono state apportate le seguenti modifiche:
  • alle istruzioni relative a “Tipo di intervento” è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
  • nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
3) a pagina 205, nella colonna dei controlli bloccanti del rigo 36 “Stato civile”, le parole “Dato obbligatorio” sono soppresse;
4) a pagina 211, nel campo 170 del record B (Anomalia scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle Associazioni Culturali) tra i valori ammessi è stato rimosso il valore “3”;
5) a pagina 242, in corrispondenza dei campi RC014003 e RC014004, è stato rimosso il controllo Mono-modulo;
6) a pagina 256 sono stati modificati i valori ammessi per il campo RP026001: “Vale da 6, 7, 8, 9 e 11”;
7) a pagina 257, nei controlli relativi ai righi da RP27 a RP31 (Previdenza Complementare), il riferimento al quadro E è stato sostituito con il riferimento al quadro RP
8) alle pagine da 259 a 261 è stata aggiornata la descrizione dei campi RP041002, RP042002, RP043002, RP044002, RP045002, RP046002 e RP047002: "2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)”;
9) a pagina 271 è stata aggiornata la descrizione del campo RV012002 "di cui credito da Quadro I 730/2015";
10) a pagina 274 sono stati rimossi i campi relativi al rigo RX5;
11) a pagina 308, nel controllo di rispondenza del campo RR015009, il riferimento a “VE040001” è sostituito con “VE050001”;
12) a pagina 340 è stata aggiornata la descrizione della sezione VI quadro FC: “Sez. VI - Attestazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001”;
13) a pagina 377 è stata aggiornata la descrizione dei campi RS038008 e RS038009 sostituendo la parola “Conferimenti” con "Incrementi”;
14) a pagina 406 è stata inserita la tabella contenente l’elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche per il saldo 2015 e per l'acconto 2016.

3. Correzioni alle specifiche tecniche
  • 3.1. Eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
  • Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, al fine di recepire alcune disposizioni normative adottate dopo la pubblicazione delle predette specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione.
Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
  • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
  • Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  • Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  • Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
D.P.C.M. 21 marzo 2016, recante la disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in corso di pubblicazione;
  • Provvedimento 15 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730- 1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”;
  • Provvedimento 29 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016– PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2016;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 aprile 2016

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi


Fonte: Agenziaentrate.gov

Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...