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giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
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martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Articolo collegato:
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sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















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giovedì 16 febbraio 2017

Studi di settore, pronte le specifiche tecniche - NO a Comuni colpiti dal sisma


Studi di settore, pronte le specifiche tecniche
Indispensabili per agevolare il lavoro di imprese e professionisti

E’ stato firmato il Provvedimento di approvazione e sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016. Dopo l’approvazione dei nuovi modelli 2017, si tratta quindi di un ulteriore tassello indispensabile per completare la marcia di avvicinamento al varo definitivo di Gerico.

Studi di settore al rush finale - In pratica, con il Provvedimento di oggi, le Entrate approvano le specifiche tecniche (allegato 1) cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello Redditi 2017. In veste definitiva trovano spazio nel Provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (allegato 2 per gli esercenti arti e professioni; allegato 3 per gli esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello Redditi 2017 (allegato 4). Dunque, con il Provvedimento firmato oggi, che segue a distanza di appena due settimane quello di approvazione della modulistica definitiva, parte integrante del modello Redditi 2017, è ulteriormente arricchito il kit a disposizione dei contribuenti.

Modalità di trasmissione - La trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati.

Niente studi di settore per i Comuni colpiti dal sisma - Adempimenti più snelli e procedure agevolate per i residenti nelle aree colpite dal terremoto. Infatti, tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi. Tenuto conto della scarsa significatività, in tali casi, dei dati degli studi di settore per le attività di controllo fiscale, gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche in precedenza evidenziate non saranno interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo.

Roma, 15 febbraio 2017
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mercoledì 22 giugno 2016

Sondaggio settimanale: Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Si è concluso il primo di una serie di sondaggi dal titolo in oggetto:

Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Sul totale dei voti, il risultato è stato il seguente:




  • Riscaldamento  - 29,63%
  • Amministratore - 3,70 %
  • Pulizie   -  3,70 %
  • Ascensori   -  7,41 %
  • Commercialista 7,41 %
  • Assicurazione - 3,70 %
  • Legali   - 14,81%
  • Tecnici - 29,63%

Vi segnaliamo una serie di articoli volti al problema di ridurre le spese di riscaldamento e tecniche, assieme ad articoli più comuni che vi possono aiutare a prendere le decisioni giuste per risparmiare:



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mercoledì 23 marzo 2016

Richiesta sempre maggiore professionalità agli amministratori di condominio. Le conseguenze del 730 precompilato


L’Amministratore di Condominio che è chiamato ad esperire una nuova dichiarazione in via telematica servendosi del sito istituzionale dell’Agenzia con scadenza fissata al 31 gennaio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2015.


Come era intuibile, e come da me ampiamente pronosticato almeno da un anno, l’avvento del 730 precompilato diventa una sorta di “Grande Fratello” in persona dell’Agenzia delle Entrate sfruttando tutte le informazioni acquisite telematicamente dall’Anagrafe Tributaria.
Difatti ci ha pensato il Ministro Padoan, reggente il dicastero dell’Economia e delle Finanze, ad ampliare i compiti dell’Amministratore di Condominio chiamandolo a porre in essere adempimenti sempre più dettagliati e puntuali.
Lo spunto nasce dal Decreto Ministeriale del 13.1.2016 (Gazzetta Ufficiale del 22.1.2016 n.17) recante “Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese…
(tra le altre)… per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.
In buona sostanza lo Stato chiede aiuto telematico ai fini di conseguire la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata introdotta dal D.Lgs. 21.11.2014 n.175.
Il destinatario del messaggio d’aiuto, nel caso di nostro interesse, non è altro che l’Amministratore di Condominio che è chiamato ad esperire una nuova dichiarazione in via telematica servendosi del sito istituzionale dell’Agenzia con scadenza fissata al 31 gennaio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2015.
In concreto l’art.3 del Decreto pone a base della dichiarazione da presentare i bonifici relativi alle spese di recupero del patrimonio edilizio. Tali bonifici sono all’attualità già trasmessi all’Agenzia da banche e Poste Italiane per le finalità di controllo. Nella dichiarazione telematica devono essere indicate le spese sostenute relative all’anno di imposta precedente ivi comprendendo tutti i dati identificativi utili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia.
Per molti la fortuna consiste nel fatto che oggi (31.1.2016 n.d.r.), giorno di scadenza, nel sito www.agenziaentrate.gov.it non si rinvengono ancora i modelli da compilare né, nella sezione “Provvedimenti del Direttore”, è stata ancora pubblicata la parte riguardante la modalità tecnica per la trasmissione telematica delle comunicazioni. Ciò disattendendo all’art.4 dello stesso Decreto Padoan che obbliga il Direttore dell’Agenzia a rendere note le procedure entro le scadenze.
Tra l’altro l’unica scadenza fissata al 31 gennaio nel corpo del Decreto è quella di nostro interesse mentre le altre scadenze relative a spese universitarie, mediche e simili sono indicate nella data unica del 28 febbraio.
E’ quindi altamente probabile che la fissazione delle scadenze venga accorpata, a meno di sorprese, nell’unica data del 28 febbraio che per quest’anno è differita al 29 visto che il giorno 28 cade di domenica.
L’Amministratore deve raccogliere la richiesta d’aiuto dello Stato obbligandosi a rispettare l’adempimento con precisione e puntualità consentendo allo stesso di redigere il 730 precompilato assumendo tutte le informazioni fiscali possibili del singolo contribuente, sia esso lavoratore dipendente, pensionato o altro.
Alcuni software gestionali saranno senz’altro in grado di seguire la nuova procedura introdotta ma va da se che l’Amministratore dovrà ulteriormente ampliare le proprie conoscenze professionali.


di Loredana Tancredi
Consigliere Nazionale e Direttore Centro Studi provincie Avellino, Benevento e Caserta
Fonte: Amministrare Immobili
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