In materia condominiale, non si può prescindere dall'analisi del caso concreto per stabilire se vi sia o meno il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. in caso di uso particolare del bene comune da parte di un solo condomino. E nel caso di specie, é evidente che la richiesta apertura del corsello condominiale al transito, continuo e pressoché indiscriminato, se non per modeste limitazioni di tempo e modi, di veicoli di soggetti terzi rispetto ai condomini (clienti e fornitori del potenziale conduttore) viola i limiti previsti ex art. 1102 c.c.
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venerdì 15 settembre 2017
I LIMITI DEL 1102: Il mutamento di destinazione d'uso - TRIBUNALE BOLOGNA 12 GIUGNO 2017, N. 1010
In materia condominiale, non si può prescindere dall'analisi del caso concreto per stabilire se vi sia o meno il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. in caso di uso particolare del bene comune da parte di un solo condomino. E nel caso di specie, é evidente che la richiesta apertura del corsello condominiale al transito, continuo e pressoché indiscriminato, se non per modeste limitazioni di tempo e modi, di veicoli di soggetti terzi rispetto ai condomini (clienti e fornitori del potenziale conduttore) viola i limiti previsti ex art. 1102 c.c.giovedì 22 giugno 2017
PER RIVENDICARE AREE ESTERNE COMUNI A PARCHEGGIO, OCCORRE PROVARE LA DESTINAZIONE
Spetta a chi vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, di provare che la stessa sia compresa nell'ambito dell'apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell'asserito diritto.
CASSAZIONE 8 MARZO 2017, N. 5831 - in tema di parcheggi
CASSAZIONE 8 MARZO 2017, N. 5831
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23853/2015 proposto da:
D.A., rappresentato e difeso dall'avvocato F. A.;
- ricorrente -
CONTRO
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. G., rappresentato e difeso dall'avvocato C. S.;
M.V., M.F., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. T., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S. S.;
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. G., rappresentato e difeso dall'avvocato C. S.;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 869/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente D.A. impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 869/2014 del 17 dicembre 2014 resa dalla Corte d'Appello di Messina, che aveva rigettato l'appello proposto dallo stesso D. avverso la sentenza pronunciata il 10 ottobre 2006 dal Tribunale di Messina. La causa era iniziata con citazione del 25 gennaio 1995 effettuata da D.A. nei confronti di M.S. (domanda poi riassunta nei confronti degli eredi di questo F.G., M.F., M.V. e M.C.) ed aveva per oggetto la pretesa della natura condominiale dello spazio esterno ad ovest dell'edificio costruito dal M. nel comparto VII dell'isolato 178, (OMISSIS), ovvero comunque del riconoscimento del diritto d'uso a parcheggio di tale area in favore del D.. Resistono con controricorso F.G., M.F. e M.V., nonchè M.C..
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d'Appello di Messina per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si richiamano una visura dello stralcio catastale, l'atto pubblico del 20/12/1072, l'atto di vendita Riva del 1969 e si conclude che il terreno in questione non potesse essere di proprietà esclusiva dei controricorrenti.
Il secondo motivo censura la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto (L. n. 1150 del 1942 e L. n. 765 del 1967), per aver negato la natura condominiale dell'area in contesa.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
E' infondata l'eccezione pregiudiziale della controricorrente M.C., tendente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per l'errata indicazione del numero della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c., n. 2), in quanto il ricorso reca comunque elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la decisione gravata.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, si legge che la Corte d'Appello di Messina ha negato che il fatto che l'area in questione non fosse inserita nella dichiarazione di successione di M.S. avesse rilevanza per escludere la proprietà dello stesso sullo spazio esterno ad ovest dell'edificio di viale (OMISSIS); e che, ad avviso dei giudici d'appello, piuttosto, gli atti pubblici di vendita del 5.8.1969 e del 20.12.1972 provassero la proprietà del M. sullo spazio in questione. La sentenza della Corte di Messina, inoltre, motiva la non decisività delle strisce delimitanti i posti auto sul terreno in contestazione e spiega come dalla documentazione esaminata fosse emerso che lo stesso terreno non era stato destinato a parcheggio nel progetto assentito.
Il primo motivo è inammissibile, atteso che, trovando applicazione il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula la deduzione dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il primo motivo del ricorso di D.A. non rispetta le previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il ricorrente non indica il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", limitandosi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori con riguardo a fatti storici comunque presi in considerazione dalla Corte d'Appello (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.
Per affermare la natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. di un'area esterna all'edificio, della quale manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 730 del 16/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11261 del 18/07/2003) occorre preliminarmente accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d'altra natura (cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 8220, non massimata; Cass. 30 luglio 1999, n. 6894; Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; Cass. 5 maggio 2003, n. 6751; Cass. 13 gennaio 2010, n. 378). Spetta a chi vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, di provare che la stessa sia compresa nell'ambito dell'apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell'asserito diritto (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221). Il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di Messina è quindi del tutto corretto.
Il ricorso va (anaci) perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti F.G., M.F. e M.V., nonchè M.C..
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare sia ai controricorrenti F.G., M.F. e M.V., sia alla controricorrente M.C. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per gli uni e per l'altra in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017
giovedì 23 febbraio 2017
CANTINE TRASFORMATE IN APPARTAMENTI E IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO: Cassazione 17/02/2017 n. 3221
Fermo restando il principio che la concessione in sanatoria rilasciata dalla P.A. è ininfluente nei rapporti condominiali, è altresì confermato il principio per cui le limitazioni alla destinazione delle proprietà esclusive contenute nel regolamento contrattuale devono essere specificatamente indicate e l’accertamento delle relative violazioni va eseguito in concreto sulla base delle regole di ermeneutica contrattuale.
Non può ravvisarsi, secondo la Suprema Corte, violazione del divieto regolamentare di destinazione degli appartamenti ad uso che sia contrario, tra l’altro, “all’igiene” del fabbricato, nel caso di locali seminterrati ad uso non abitativo che sono stati modificati e destinati ad appartamenti privi dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità.
L’ipotetica insalubrità di detti locali, afferma la Corte, riguarda solo le unità in questione ed i suoi abitanti ma non rileva ai fini del divieto regolamentare che fa espresso riferimento alla contrarietà ”all’igiene” dell’attività esercitata negli appartamenti; neppure sussiste violazione del regolamento in materia di destinazione d’uso in quanto nessuna disposizione del regolamento vieta espressamente la destinazione ad uso abitativo dei suddetti locali.
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CASSAZIONE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3221: CANTINE TRASFORMATE IN APPARTAMENTI
CASSAZIONE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3221
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente
Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 3014/08 proposto da:
A.F. e P.V., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato M. G., domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- ricorrenti -
CONTRO
CONDOMINIO, persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati B. G. e M. M. (deceduto), domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 444/07 della Corte di appello di Torino, depositata il 19 marzo 2007 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con citazione del 2006 M.F. e F.R. , quali proprietari di un fondo sito in (omissis) (in catasto al f. (…), part. N. (…)) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta gli odierni controricorrenti, nonché T.O. , Be.An. , C.O.M. , Se.Fe. , G.C. ed A.F. , lamentando che l’accesso carraio al suddetto fondo era stato impedito da un basso muretto in mattoni e da un’alta pianta conifera che non ne consentiva l’accesso ad autovetture di dimensioni medie.
Chiedevano, quindi, gli attori l’accertamento della di loro esclusiva proprietà del detto mappale con diritto di vincolo reale di accesso sulla adiacente comune area cortilizia, di possibilità di realizzazione di un garage/posto auto, di eliminazione del muretto e della suddetta pianta limitatamente al necessario, nonché di fare uso dell’area medesima per il parcheggio, anche turnario, di due autovetture.
La domanda attorea veniva resistita, come - in atti, da una parte dei convenuti, che ne contestavano il fondamento, chiedendone il rigetto.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 612/2008, rigettava le domande tutte degli attori, condannati alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, di cui chiedevano la riforma, gli originari attori interponevano appello, resistito da una parte degli originari convenuti, che instavano per la conferma della impugnata sentenza.
L’adita Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1342/2011 rigettava il gravame e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione della Corte distrettuale ricorrono il M. e la F. con atto affidato a sei ordini di ò motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti ricorrenti ed i contro ricorrenti.
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Deve, innanzitutto, essere del tutto disattesa l’eccezione preliminare formulata dalle parti contro ricorrenti in relazione alla notifica del ricorso "effettuata da un ufficiale giudiziario non competente".
È noto (e riconosciuto, nella sostanza, anche in controricorso) che la detta notifica "a mezzo di ufficiale giudiziario non competente" costituisce solo causa di irregolarità del procedimento notificatorio e non implica la nullità dell’atto notificato ovvero del proposto ricorso: cui ha comunque fatto seguito la costituzione dei detti controricorrenti.
2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.".
Parti ricorrenti lamentano, in sostanza, l’errore, da parte della sentenza impugnata, nell’interpretazione del contratto (del di loro acquisto), in particolare dell’allegato B del medesimo e, quindi, del atto costitutivo del Condominio.
Nel ricorso viene, a tal proposito, richiamato una "schizzo planimetrico" e si prospetta la previsione, a suo tempo, della facoltà di costruire sull’area di sedime "al confine ovest del mappale (…)".
Il motivo attinge, con prospettazione che risulta - in assenza di ogni altra dovuta allegazione e trascrizione - nuova, una questione di puro merito ovvero inerente l’interpretazione correttamente data dalla Corte distrettuale con congrua motivazione immune da vizi logici.
In particolare col motivo, anche alla stregua delle nuova argomentazione, non si coglie – comunque - l’effettiva ratio posta a base dell’impugnata sentenza.
Quest’ultima ha motivatamente accertato e ritenuto che al precedente proprietario (I. ) dell’area in questione fu concesso, nel lontano 1953, solo un diritto di superficie sul suolo con possibilità di realizzazione di un garage, che non fu mai costruito con conseguente prescrizione, per decorso di termine ultraventennale, della prescrizione per non uso del detto diritto.
Il motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione".
Viene lamentato, in modo del tutto generico, il fatto che la gravata decisione "non abbia valutato le risultanze documentali con prudente apprezzamento".
La censura non è ammissibile, sia in quanto nuova rispetto alla valutazione già svolta (da Giudice di primo grado) e non risultante appositamente censurata in sede di appello, che in ragione dell’assoluta genericità della censura stessa mossa all’evidente fine di ottenere in questa sede una revisione del ragionamento decisorio del Giudice del merito.
4.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’"omessa motivazione su un punto decisivo della controversia".
Viene prospettata censura in ordine alla asserita omessa considerazione del numero delle unità immobiliari (otto e non sei).
Il motivo non chiarisce quale eventuale decisiva conseguenza deriverebbe, in concreto, al fine della decisione nell’ipotesi per cui avrebbe dovuto essere preso in considerazione questo o quel numero di unità immobiliari.
La censura si pone, quindi, come del tutto ininfluente in relazione alla decisione adottata (e confermata) in sede di giudizio di merito.
La censura, quindi, non risulta - per la sua irrilevanza - fondata.
Per di più quella posta col motivo qui in esame, costituisce - allo stato degli atti- questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione. Infatti "i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio." (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 - 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).
Il motivo è, quindi, inammissibile.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 952 e ss. e 2643 n. 2) c.c.".
In sostanza viene censurata in ricorso l’affermazione della Corte di Appello (a pag. 12 dell’impugnata sentenza) che avrebbe terminologicamente distinta la "costituzione" del diritto di superficie "laddove l’atto originario del 1953 si era espresso in termini... di trasferimento" con asserito necessario obbligo di trascrizione.
Il motivo ripercorre, quindi, ennesimamente aspetti tutti attinenti all’interpretazione data dalla Corte territoriale (e prima ancora dal Giudice di prime cure).
Per di più quella posta col motivo qui in esame, costituisce - allo stato degli atti - questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.
Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.
6.- Con il quinto motivo del ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell’art. 2644 c.c.".
Parti ricorrenti prospettano che,la proposizione dell’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto comportare - per le controparti - "la previa impugnazione delle trascrizioni dei pubblici registri immobiliari attestanti i plurimi trasferimento del diritto di proprietà sul mappale n. 725".
Al di là di ogni altra considerazione va rilevato, al pari di quanto innanzi dovuto fare per altri motivi, che quello in esame è motivo involgente questione nuova e prima non svolta o non documentata come non nuova.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
7.- Con il sesto motivo si lamenta la "violazione e falsa applicazione dell’art. 69 disp. att. c.c.".
Il motivo (che, in questa. sede, riprende il quinto motivo di appello) è infondato e va rigettato.
L’omessa realizzazione di un manufatto (in ispecie il garage) non può comportare automaticamente la revisione delle tabelle millesimali.
La mancata realizzazione del manufatto medesimo "imputabile (secondo la Corte di merito) all’inerzia dei titolari" non solo non può dar luogo "al ricadere delle conseguenze sugli altri condomini", ma deve, innanzitutto (e al di là di quanto affermato dalla gravata decisione), comportare una adeguata e comprovata modificazione rispetto a quella in origine valutata alla fine della composizione delle tabelle millesimali.
Inoltre, ancora, solo una notevole alterazione dell’originario rapporto fra le parti dell’edificio potrebbe comportare - ex art. 69, n. 2) Disp. Att. c.c.) - la revisione tabellare.
Al riguardo, giova ancora evidenziare, la Corte di merito ha deciso conformemente al principio già enunciato da questa Corte (Cass. 10 febbraio 2010, n. 3001) e parti ricorrenti non allegano. idonee argomenti atti a mutare il suddetto applicato orientamento.
Il motivo deve, perciò, essere rigettato.
8.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
9.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%. ed accessori come per legge
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giovedì 14 aprile 2016
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 730/2016 - 730/4 - Unico 2016/PF
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730- 4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016- PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF, approvate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016
- 1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2015, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
o Allegato C
1) a pagina 30, nel paragrafo 1.4.4, relativo alla scelta per la destinazione del due per
mille dell’Irpef alle associazioni culturali, recependo le nuove disposizioni contenute
nel D.P.C.M. 21 marzo 2016 che prevedono la scelta a favore delle associazioni
culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione del codice fiscale
dell’associazione culturale beneficiaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2016”;
- nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
- le parole da “Il dato relativo alla scelta del due per mille” fino a “nello specifico riquadro del modello 730-1” sono eliminate;
- le parole “Il codice fiscale dell’associazione culturale indicato nell’apposita casella presente nello specifico riquadro del modello 730-1” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo”;
- le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
- dopo le parole “La presenza di anomalie di tipo “1”, “2”,” il valore “3” è eliminato;
- alle istruzioni relative a “Tipo di intervento”, nella seconda riga, è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
- nelle istruzioni alla compilazione della colonna 2 (Anno), il valore “2010” è eliminato;
- nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
2. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte
per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016
- 2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nella quarta riga sono eliminate le parole “Come chiarito nelle istruzioni al modello UPF 2016”;
- nella sesta riga, le parole “indicando nell’apposita casella” sono sostituite con le seguenti: “indicando eventualmente nell’apposita casella anche”;
- le parole da “La verifica della coerenza dei dati relativi alla scelta del due per mille alle associazioni culturali” fino a “della firma nello specifico riquadro della scheda” sono eliminate;
- le parole da “Il codice fiscale dell’associazione culturale” fino a “nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contribuente ha indicato, nell’apposita casella presente nello specifico riquadro della scheda, anche il codice fiscale dell’associazione culturale, questo deve essere riportato nell’apposito campo presente nelle specifiche tecniche del mod. UPF 2016”;
- le parole “3- Assenza del codice fiscale in presenza della firma (in tal caso il campo relativo alla firma deve essere comunque acquisito)” sono eliminate;
- alle istruzioni relative a “Tipo di intervento” è stato aggiunto il seguente periodo: “I valori 5 e 6 possono essere presenti solo se l’anno di colonna 2 assume il valore 2015”;
- nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 (Rideterminazione rate), il valore “3” è sostituito dal valore “4”;
4) a pagina 211, nel campo 170 del record B (Anomalia scelta per la destinazione del
due per mille dell’Irpef alle Associazioni Culturali) tra i valori ammessi è stato
rimosso il valore “3”;
5) a pagina 242, in corrispondenza dei campi RC014003 e RC014004, è stato rimosso
il controllo Mono-modulo;
6) a pagina 256 sono stati modificati i valori ammessi per il campo RP026001: “Vale
da 6, 7, 8, 9 e 11”;
7) a pagina 257, nei controlli relativi ai righi da RP27 a RP31 (Previdenza
Complementare), il riferimento al quadro E è stato sostituito con il riferimento al
quadro RP
8) alle pagine da 259 a 261 è stata aggiornata la descrizione dei campi RP041002,
RP042002, RP043002, RP044002, RP045002, RP046002 e RP047002: "2006 e
2012 (antisismico dal 2013 al 2015)”;
9) a pagina 271 è stata aggiornata la descrizione del campo RV012002 "di cui credito
da Quadro I 730/2015";
10) a pagina 274 sono stati rimossi i campi relativi al rigo RX5;
11) a pagina 308, nel controllo di rispondenza del campo RR015009, il riferimento a
“VE040001” è sostituito con “VE050001”;
12) a pagina 340 è stata aggiornata la descrizione della sezione VI quadro FC: “Sez. VI -
Attestazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001”;
13) a pagina 377 è stata aggiornata la descrizione dei campi RS038008 e
RS038009 sostituendo la parola “Conferimenti” con "Incrementi”;
14) a pagina 406 è stata inserita la tabella contenente l’elenco delle aliquote per la
determinazione dell'addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche per
il saldo 2015 e per l'acconto 2016.
3. Correzioni alle specifiche tecniche
- 3.1. Eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2016, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, al fine di recepire alcune disposizioni normative adottate dopo la pubblicazione delle predette specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
- Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
D.P.C.M. 21 marzo 2016, recante la disciplina dei criteri per la destinazione del
due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in corso di pubblicazione;
- Provvedimento 15 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730- 1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”;
- Provvedimento 29 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016– PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2016;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 aprile 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Fonte: Agenziaentrate.gov
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