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martedì 16 maggio 2017

Energia - Cessione del credito per i condomini

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Dal 31 gennaio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.
L’Amministratore di condominio deve trasmettere entro il 7 marzo (come da proroga ottenuta da ANACI e UPPI): l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

La possibilità di cessione del credito
di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.
Non pochi i dubbi e le perplessità, legate soprattutto al credito restituito in troppi anni (10 per un condomino sono tanti, per un’impresa sono una follia) e al fatto che è vietata la cessione a istituti di credito e agli intermediari finanziari, che potrebbe incrementarne la complessità applicativa nei condomini e alimentare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Il meccanismo della cessione potrebbe finire per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi.
Di sicuro - come anche sottolineato da Renovate Italy che in Italia promuove campagne di informazione per l’efficienza energetica - la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali è la caratteristica potenzialmente più rivoluzionaria dei nuovi benefici riservati alla riqualificazione energetica dei condomini, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Su questa novità, che riguarda anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, si gioca l’efficacia del provvedimento ma, senza l’introduzione di alcuni accorgimenti, la potenzialità dell’innovazione rischia di trasformarsi in un boomerang.

Riduzione 50% dell’IVA 
È all’esame dell’Aula del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in scadenza il 28 febbraio prossimo), licenziato con modifiche dalla commissione competente di Palazzo Madama.
Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Affari costituzionali del Senato, c’è quello che proroga a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. L’incentivo era scaduto il 31 dicembre 2016, di sicuro uno strumento efficace per stimolare il mercato residenziale e coniugare efficienza energetica e rilancio economico. La riduzione consentirebbe sia di superare il diverso trattamento tra chi compra case a bassa efficienza energetica da privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato ad alta efficienza. Una chiara posizione per indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare di qualità, che favorisca il risparmio sulla bolletta.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
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martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Articolo collegato:
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sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















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giovedì 2 marzo 2017

Nel 2016 gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%

Nel 2016 gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%, superando 1 mln di scambi Torino, Bologna, Genova e Milano guidano il mercato delle abitazioni Tutti i dati nello studio dell’Osservatorio del mercato immobiliare delle Entrate

Terzo anno consecutivo in positivo per il mercato italiano del mattone che fa registrare una crescita a doppia cifra, superando il milione di immobili compravenduti: un risultato che non veniva raggiunto dal 2011. Con un incremento del 16,4% degli scambi nell’ultimo trimestre dell’anno, il 2016 chiude infatti con un +18,4%.
Nell’anno appena trascorso, l’incremento più alto ha interessato il settore produttivo (+22,1%), seguito dalle pertinenze (+19,2%), dal residenziale (+18,9%), dal commerciale (+16,6%) e dal terziario (+12,5%).
Tra le grandi città il mercato delle abitazioni è stato particolarmente vivace a Torino, che incrementa le compravendite del 26,4% rispetto al 2015, a Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%) e Milano (+21,9%).
È il quadro che emerge dalla Nota dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce un’analisi dell’andamento del mattone nel IV trimestre del 2016 e fornisce una sintesi dell’intero anno appena trascorso.

2010      2011      2012       2013     2014     2015      2016  
-0,1%   -1,9%    -24,8%   -8,9%   +1,8%   +4,7%   +18,4%
Variazione annuale del mercato immobiliare rispetto all'anno precedente

Abitazioni, mutui e pertinenze - Nonostante un leggero rallentamento dei tassi di crescita nella seconda parte dell’anno, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, il 2016 segna un importante risultato nelle compravendite delle abitazioni, con un +18,9% e 528.865 unità immobiliari scambiate. La crescita è sostanzialmente omogenea, sia nei comuni capoluogo (+18,7%) che in quelli non capoluogo (+19,1%). Rispetto al 2015 aumenta anche l’acquisto della nuda proprietà (+11,5%), più accentuata nei comuni non capoluogo (+12,5%) rispetto ai capoluoghi (+ 9,5%), mentre un forte rialzo si registra negli acquisti tramite mutuo ipotecario, che aumentano del 27,3%. Coerentemente con la diminuzione dei tassi di interesse e la stabilità del capitale erogato medio per unità, scende del 4% rispetto al 2015 la rata mensile iniziale, portandosi a livello medio nazionale che si aggira sui 570 euro.
Sono in linea con il settore residenziale anche le compravendite delle pertinenze (+19,2%), riconducibili in larga parte ad immobili al servizio delle abitazioni, come cantine, box e posti auto, che hanno raggiunto 411.003 transazioni.

Torino guida la classifica nel residenziale - Tra le otto principali metropoli italiane, il 2016 premia la performance del mercato delle abitazioni di Torino, che con 12.342 compravendite cresce del 26,4% rispetto all’anno precedente. Superano oltre 20 punti percentuali di rialzo anche Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%), Milano (+21,9%), mentre mostrano una crescita più contenuta Napoli (+17,1%), Firenze (+16,0%) e Roma (+10,6%). Palermo si rivela il mercato residenziale meno dinamico, con 4.795 scambi, pari al +9,2%.

L’andamento di negozi, uffici e capannoni industriali - Il 2016 fa segnare a livello nazionale variazioni positive per tutti i comparti e per tutti i trimestri di rilevazione. Tra i settori del mercato non residenziale, le compravendite di uffici e istituti di credito segnano una crescita del 12,5% e 9.946 transazioni, anche se l’andamento annuo ha mostrato oscillazioni più evidenti rispetto agli altri comparti. Il settore commerciale ha registrato un’inversione di tendenza, con tassi costantemente positivi e stabilmente a doppia cifra sull’intero territorio nazionale. In particolare sono state scambiate 30.586 unità, con un incremento del 16,6% rispetto al 2015. Il settore produttivo (capannoni e industrie) ha prodotto, infine, la crescita più significativa, in termini percentuali, all’interno del comparto non residenziale, con un +22,1% e 11.287 transazioni.

Ulteriori dettagli - La Nota trimestrale Omi relativa al quarto trimestre 2016, completa di tabelle e grafici di dettaglio, anche nella versione in lingua inglese, può essere scaricata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Note trimestrali.

Roma, 1 marzo 2017
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lunedì 12 dicembre 2016

Canone RAI: uscito il modello per l'esenzione del 2017

Come la legge prevede, i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo (compresi computer e simili), funzionanti o meno, hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva. Questa può essere inviata tramite posta o per via telematica, si preferisce la seconda per la maggior celerità del sistema e per evitare di vedersi cmq addebitare la prima rata del canone.

Il modello è disponibile a questo link sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenza delle Entrate (sistema che prevede un attimo di conoscenza informatica, avendo le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia), oppure tramite intermediari abilitati (CAF e professionisti). Se si preferisce la tradizione, si può inviare il modello tramite raccomandata allegando un documento di riconoscimento all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Questa dichiarazione può essere compilata anche digitalmente e firmata digitalmente e inviata tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. 

Purtroppo in Italia il sistema burocratico è sempre tra i migliori al mondo: il modello ha durata annuale, pertanto va presentato TUTTI GLI ANNI. 

Il modello da compilare è questo:

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mercoledì 19 ottobre 2016

Quotazioni immobiliari: i dati relativi al primo semestre 2016


COMUNICATO STAMPA
Quotazioni immobiliari, online i dati relativi al primo semestre 2016

Sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e tramite l’applicazione per smartphone Omi Mobile i dati relativi alle quotazioni immobiliari del primo semestre 2016, che forniscono un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. Inoltre, da oggi le quotazioni possono essere anche scaricate, accedendo alla banca dati tramite i servizi online dell’Agenzia, Entratel e Fisconline.

GEOPOI® , quotazioni immobiliari a portata di zoom - Le quotazioni immobiliari dell’Osservatorio consentono di avere un’indicazione di massima del valore di mercato degli immobili nel settore residenziale, commerciale, terziario e produttivo. Cittadini, istituzioni e operatori del settore possono consultare i valori tramite ricerca testuale oppure tramite il servizio di navigazione territoriale GEOPOI® , il framework cartografico realizzato da Sogei, che permette una navigazione interattiva su mappa. L’interfaccia è disponibile anche tramite l’applicazione Omi mobile, accessibile da smartphone o tablet: digitando sul proprio browser l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php è, infatti, possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base a semestre, Provincia, Comune, zona Omi e destinazione d’uso.

La banca dati apre al download - Da oggi è attivo, inoltre, il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline e ad Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre di quest’anno. Per avviare il download è richiesta, quindi, la registrazione ai servizi online dell’Agenzia, necessaria per garantire una maggiore sicurezza degli accessi.

Come consultare i dati - Collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, a partire dal secondo semestre 2013.

Roma, 14 ottobre 2016
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venerdì 8 luglio 2016

CANCELLARE L'IPOTECA A FINE MUTUO: la verifica gratuita è on line


COMUNICATO STAMPA

Cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo, la verifica è online e gratuita
I servizi telematici dell’Agenzia aprono le porte del Registro delle comunicazioni

Verificare direttamente su internet la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile. Da oggi, tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l’apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

In rete tutte le informazioni sulla cancellazione dell’ipoteca - Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto: per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca.

Roma, 8 luglio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov
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venerdì 20 maggio 2016

Studi di settore, comunicazioni di anomalia 75mila contribuenti, su 117mila, accolgono l’invito delle Entrate a rimediare


COMUNICATO STAMPA

Condivisione dati, trasparenza e dialogo collaborativo con i contribuenti soggetti agli studi di settore. A 11 mesi di distanza dall’invio di 190mila comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi, è tempo di un primo bilancio di primavera, anche se l’operazione non è ancora giunta a conclusione. Dei 117.372 contribuenti esaminati, 106.787 imprese e 10.585 professionisti, ben 75.066, il 64% della platea dei soggetti coinvolti, risultano aver accolto l’invito delle Entrate a regolarizzare la rispettiva posizione correggendo, di fatto, il proprio comportamento fiscale, tanto da non presentare più alcuna anomalia rispetto all’annualità oggetto delle comunicazioni, cioè il 2014. Sono invece 42.306, il 36%, i destinatari delle comunicazioni che risultano aver reiterato il comportamento anomalo. Ad ogni modo, nonostante manchino all’appello 73mila posizioni ancora da esaminare, il primo bilancio dell’operazione è senza dubbio positivo. Infatti, sono oltre 75mila i contribuenti che hanno accettato di rivalutare la propria posizione rimediando preventivamente ad eventuali errori od omissioni oppure fornendo ulteriori chiarimenti all’Agenzia. I dati quindi confermano l’efficacia delle comunicazioni di anomalia e, più in generale, dei nuovi strumenti di compliance, la cui finalità è mettere con largo anticipo i cittadini nelle condizioni di avere un quadro completo della loro posizione fiscale per aiutarli in seguito ad adempiere correttamente o a mettersi in regola ed evitare, così, i controlli. Un impulso ulteriore al successo di questa strategia è dovuto all’adozione del nuovo ravvedimento, grazie al quale il contribuente che si accorge dell’errore e provvede a correggerlo beneficia di una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso. Una chance che resta salva anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche. Tali dati sono stati illustrati ieri in videoconferenza agli Osservatori regionali sugli studi di settore, organismi composti da rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, delle Organizzazioni di categoria e dell’ANCI. Le presentazioni sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016. Spazio alle comunicazioni del Fisco anche nel 2016 – La strategia preventiva delle Entrate raddoppia. Entro i primi giorni di giugno, infatti, le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate negli studi di settore saranno disponibili sul Cassetto fiscale. Gli alert del Fisco viaggiano via web o sms – Gli inviti ad accedere al proprio Cassetto fiscale saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate. Per i soggetti che in dichiarazione hanno scelto l’intermediario come destinatario delle comunicazioni, le anomalie saranno segnalate solo a quest’ultimo tramite il canale Entratel. Una volta letta la comunicazione, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se fornire giustificazioni o ravvedersi. Nel primo caso, potrà fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli Studi di settore. Nel secondo caso, è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando così delle diverse riduzioni delle sanzioni previste a seconda della tempestività delle correzioni.

Roma, 19 maggio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov
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