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venerdì 8 luglio 2016

CANCELLARE L'IPOTECA A FINE MUTUO: la verifica gratuita è on line


COMUNICATO STAMPA

Cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo, la verifica è online e gratuita
I servizi telematici dell’Agenzia aprono le porte del Registro delle comunicazioni

Verificare direttamente su internet la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile. Da oggi, tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l’apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

In rete tutte le informazioni sulla cancellazione dell’ipoteca - Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto: per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca.

Roma, 8 luglio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov
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martedì 24 novembre 2015

Mutuo


Il Mutuo è una forma di trattamento economico a cui si può occorrere per ottenere un finanziamento. Può essere richiesto da un privato (per l'acquisto di casa, ristrutturare, ....) ma può essere fatto anche da un intero condominio, ad esempio se si dovesse incorrere a spese di un certo volume come una manutenzione straordinaria. Accedendo a un mutuo il prestito viene spalmato su più periodicità e sarà quindi più leggero.

Il condominio ha la possibilità di stipulare un mutuo ipotecando le parti comuni dell'edificio che quindi diventano garanzia per l'istituto che finanzia il prestito. Si possono ipotecare parti come i vani tecnici, il parcheggio condominiale, l'androne, il cortile, il giardino, ecc..

Cosa occorre per procedere all'istituzione di un muto ipotecario? 
Si può accedere a due tipi di mutui:
  • Mutuo ipotecario 
  • Mutuo chirografario

Per il mutuo ipotecario, per prima cosa serve che l'assemblea condominiale si esprima all'unanimità dei votanti in assemblea, tranne il caso in cui i lavori non siano necessari per il miglioramento del bene comune. Può essere valida la maggioranza che rappresenti i due terzi dei millesimi di proprietà, come espresso nell'art. 1108 e richiamato dall'art. 1139 CC.

Invece, il mutuo chirografario è un prestito ad pesonam, che prevede una forma di garanzia come la stipula di un'assicurazione sulla casa senza dover ipotecare l'edificio o una sua parte. Per fare questo è sempre necessaria l'unanimità dei votanti dell'assemblea condominiale.

Fino a qua tutto chiaro? 

Se si è tutti d'accordo sul procedere nell'opera edilizia e sulla stipula del mutuo, ora si ci deve mettere d'accordo su i parametri che governano il mutuo, cioè la cifra da richiedere, il tasso d'interessa e la periodicità delle rate, che devono sempre essere concordate all'unanimità dell'assemblea condominiale. Pertanto se il numero dei condomini è elevato diventa più difficile accordarsi. Questo tipo di finanziamento, il mutuo chirografario, da una garanzia minore all'istituto, quindi non si ci può accedere per cifre troppo elevate o per condomini troppo voluminosi. Le cifre che normalmente si acconsentono sono inferiori ai 100'000 € per una durata non superiore ai 6 anni (72 mesi), con tassi d'interesse simili a un prestito a lungo termine.

Visto che si tratta di un intervento sul bene comune, le spese del mutuo saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà. 

E' importante dire che per qualunque mutuo si decide di fare, la decisione deve essere presa dall'assemblea, visto che ricade in una normale spesa di gestione. Non può l'amministratore decidere autonomamente.

Il mutuo condominiale ha delle specifiche caratteristiche, anche se è simile ad un mutuo fatto da un privato. 

Il tasso d'interesse può essere misto (scelta consigliabile perché equilibra i pregi e difetti del muto fisso e variabile), oppure può essere a tasso fisso o variabile. La scelta della forma spetta all'assemblea.

La modalità di restituzione della somma finanziata, cioè il Piano di Ammortamento delle rate è differente:

  • Se il mutuo è a tasso fisso le rate saranno tutte uguali
  • Se il mutuo è a tasso variabile le rate varieranno in base al tasso in vigore
Per controllare la somma da stimare, l'Istituto da cui è stato accordato il finanziamento valuterà diversi parametri, quali:

  • TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale
  • TAN Tasso Annuo Nominale
  • SPREAD misura il ricarico

Ci sono altre spese che fanno parte del costo totale finale del mutuo:
  • Spese di istruttoria
  • Spese per le perizie
  • Spese di gestione
  • Polizza assicurativa
  • Spese notarili
Se se vengono a creare problematiche, come un qualsiasi privato, anche in questo caso il mutuo stipulato può essere rinegoziato con l'istituto finanziario.

Le Perizie tecniche sono affidate a tecnici che mette a disposizione l'istituto di credito.


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martedì 17 novembre 2015

IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO


Ottenere un prestito per persone anziane e senza dover vendere la nuda proprietà.

Tra gli strumenti offerti per agevolare l’accesso al credito da parte sia delle imprese che dei cittadini viene ad aggiungersi il prestito vitalizio ipotecario, entrato in vigore con la Legge 2 aprile 2015, n. 44 “Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”, agli art. 12 – 12 sexies.

Si tratta di un mutuo, o finanziamento, a medio-lungo termine già conosciuto negli Stati anglosassoni con il nome di reverse mortgage, grazie al quale il proprietario di un immobile converte il valore dello stesso in liquidità a fronte dell’iscrizione di un’ipoteca, che è una garanzia privilegiata a favore del creditore; in questo caso finanziatore.

Possono erogare questo genere di mutuo sia gli istituti di credito che gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito registro presso la Banca d’Italia e solo alle persone fisiche che abbiano compiuto i sessanta anni di età .

Il prestito viene erogato solo per immobili residenziali che si trovino in zone non sismiche.

I vantaggi rispetto ad una cessione della nuda proprietà per restare nell’immobile in qualità di usufruttario sono evidenti, infatti chi contrae il prestito resta nel possesso dell’abitazione sino alla morte, potendo compiere atti di disposizione nei limiti consentiti dall’ipoteca.

Nel caso di morte del beneficiario gli eredi potranno vendere o rimborsare il debito.

L’importo erogabile varia in base all’età del richiedente, sulla base del criterio per cui più si è avanti con l’età e più elevata sarà la cifra che si può ottenere, solitamente calcolata in una percentuale non superiore al 50%, del valore dell’immobile.

Il rimborso del capitale, comprensivo di spese e interessi accumulati negli anni, spetta agli eredi, i quali possono ripagare il debito liberando l’immobile dall’ipoteca oppure vendere l’abitazione e, con il ricavato, restituire la somma già oggetto di finanziamento.


Una novità della riforma è la possibilità, per il beneficiario di concordare con la banca le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, in deroga alla normale regola del rimborso al termine del contratto per il verificarsi degli eventi risolutivi dello stesso: la morte del beneficiario, il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali sull’immobile gravato da ipoteca.

Più precisamente, il beneficiario del prestito dovrà provvedere al rimborso del capitale ricevuto in prestito al verificarsi delle seguenti situazioni:

– morte del beneficiario;

– trasferimento in tutto o in parte della proprietà dell’immobile, oppure qualora vengano trasferiti in tutto o in parte altri diritti reali o di godimento ad esso relativi;

– altri atti di disposizione che comportino una riduzione significativa del valore dell’immobile, come la costituzione in favore di terzi di diritti reali di garanzia.

Un ulteriore elemento di novità della riforma è l’applicazione delle agevolazioni fiscali per le operazioni di credito a medio o lungo termine, pertanto l’esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, e dalle tasse sulle concessioni governative.

Ci sarà solo il versamento di un’imposta sostitutiva apri allo 0,25% dell’ammontare dei finanziamenti erogati che sale al 2% se l’immobile dato in garanzia non è adibito a prima casa.

Da evidenziare come su tali ratei di rimborso non venga applicata la capitalizzazione degli interessi.

Un ulteriore agevolazione per il mutuatario beneficiario del finanziamento è data dalla previsione che la banca possa agire per la risoluzione del contratto da ritardato pagamento solo quando il ritardo si sia verificato almeno sette volte.

Se il rimborso non avviene nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi che lo prevedono, quali morte del beneficiario, trasferimento della proprietà sull’immobile e altri atti di disposizione, la banca può procedere alla vendita dell’immobile ad un valore di mercato che sarà determinato da un perito indipendente.

Qualora non si perfezionasse al valore così determinato la vendita nei dodici mesi successivi, il valore dell’immobile sarà decurtato del 15%, e nella stessa misura si procederà alla decurtazione ogni dodici mesi finché non si arriverà alla vendita dell’immobile; il ricavato della vendita sarà utilizzato per estinguere il credito vantato dalla banca
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