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lunedì 17 luglio 2017

Del Rio:' Obbligatorio il certificato di stabilità'

Da diversi anni si parla di regolarizzare i documenti che devono essere presenti in un contratto d'affitto o di compravendita relativi ad un immobile, è stato fatto 10 anni fa con le certificazioni energetiche, e da diversi anni si studia come poter introdurre un documento che certifichi la staticità dell'edificio.

Dopo i spaventosi terremoti che abbiamo vissuto, si è visto come tanti edifici presentino vulnerabilità tali da portarli al crollo troppo facilmente, purtroppo anche senza l'accadimento l'evento sismico. Tuttavia non è mai stato fatto nulla a riguardo per un problema semplicissimo: i costi! Oggi però secondo il ministro Del Rio questo problema verrebbe meno, e potrebbe già nelle prossime settimane, essere abbozzata una legge a riguardo che poi verrà approvata nella legge di bilancio. I dubbi sono ancora tanti, se si parlerà di classi come quelle energetiche, se è relativo al sisma atteso o alla resistenza massima della struttura. Il Ministro ha dichiarato che tale certificato potrebbe rientrare nel  rientri nel sismabonus, e che quindi sarebbe detraibile fino all'85% dall'IRPEF rende più facile le cose.


E' tuttavia da analizzare la situazione in cui i tecnici (speriamo solo ingegneri strutturisti ) andranno ad operare. Infatti, se suoi nuovi edifici la situazione è relativamente semplice, poiché esistono i progetti depositati in comune e le strutture al genio civile, oltre che perizie, foto, ecc... della fase di cantiere, per cui un tecnico sarebbe facilitato ad analizzare la staticità dell'edificio e quindi produrre un documento che si basi su dati certi. Differente è per un edificio esistente: basti pensare che solo fino a pochi anni fa la perizia geologica non veniva sempre fatta e si andava 'a naso', e quindi le fondazioni sono spesso insufficienti a dare la giusta stabilità all'edificio. Per non parlare del complesso lavoro che nascerebbe dall'analizzare la struttura portante: se è facile capire se una struttura è in cemento armato o in muratura, diverso è capire quanti ferri ci possono essere dentro a un elemento strutturale o la durezza della calcestruzzo. Se è un edificio storico, realizzato in muratura la cosa si complica ulteriormente, perché è probabile che abbia subito nella sua vita più interventi in diverse epoche, con diverse tecnologie e con diversi materiali. Se non vengono considerati tutti questi, si rischia di non fare una buona analisi (sopratutto sismica). Infatti si dovranno predisporre delle analisi anche semidistruttive per avere della campionature certe sulle quali basarsi. Questo per fare un buon lavoro, e non una porcata tipo le certificazioni energetiche, che nate per essere un'attenta analisi dei costi energetici dell'edificio, sono ora svendute a 40 € su internet, senza che nessuno venga nemmeno a vedere la casa.  Poiché inserire dentro a un software dei numeri a casaccio per arrivare ad emettere un certificato non corrispondente alla realtà, ma con cui è possibile levarsi il peso dell'atto, è diverso dal verificare con attenzione se gli chi abita una struttura è sicura di non restarci sotto o meno.


Da aggiungere che tale certificato è impossibile che riguardi la singola unità immobiliare, dovrà comprendere tutto l'immobile. I tempi di lavorazione saranno probabilmente anche lunghi che potranno arrivare anche a superare il mese se non oltre! Quindi una volta che tale certificato verrà normato, sarà meglio che i condomini si apprestino celermente a produrlo, poiché la pena sarebbe l'impossibilità da parte del Notaio o dell'AdE di convalidare l'atto di comprevendita, affitto, ecc.... Hanno anche un vantaggio a produrlo, poiché il ministro Del Rio ha dichiarato che tale documento rientrerebbe nel sismabonus, cosa che oggi è esclusa. Oggi solo se nel caso vengano eseguite lavorazioni si ha diritto ad rientrare nel sismabonus e alle detrazioni fiscali irpef.




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venerdì 3 marzo 2017

TRUFFE IN NOME DEL FISCO!

COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle truffe in nome del Fisco
Finte email per conto dell’Agenzia delle Entrate

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Stanno pervenendo in questi giorni segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto email di phishing nella propria casella di posta elettronica apparentemente inviate da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate e contenenti riferimenti a numeri telefonici reali.

Nelle lettere viene segnalato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 e viene annunciato che, in caso di mancata estinzione dell’indebitamento, si provvederà al prelievo su conto corrente, allegando dei file.

L’Agenzia delle Entrate, nel precisare che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranea alle stesse, invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati ed a cestinare l’email ricevuta. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato visto che già nel mese di giugno 2016 era circolata una email molto simile.

Roma, 2 marzo 2017
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martedì 13 dicembre 2016

Certificazioni Energetiche 3.0

La Regione Liguria aggiorna nuovamente la legge per le annose Certificazioni Energetiche. Chiunque ha acquistato o venduto un alloggio è dovuto ricorre ad un tecnico certificatore abilitato che rediga tale documento, divenuto obbligatorio.

La Regione Liguria, che ha da poco aggiornato il software, Celeste, per redigere tale documento, passando di fatto a Celeste 2.0, e dal 14 dicembre dalle ore 19:00 a Celeste 3.0. 

Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa ha emanato, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i seguenti decreti in data 26 giugno 2015:
  • “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (D.M. Requisiti Minimi);
  • “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (D.M. Linee Guida);
  • “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M. Relazioni Tecniche).
La Regione Liguria intende adeguare entro l’anno 2016 i propri strumenti normativi (Legge Regionale n. 22 del 29 maggio 2007 e ss.mm.ii. e il suo Regolamento Regionale attuativo n. 6 del 13 novembre 2012 e ss.mm.ii.) al fine del recepimento dei Decreti interministeriali sopracitati.

Gli aggiornamenti alla normativa regionale comporteranno:
  • L’applicazione del D.M. Requisiti Minimi, ovvero nuovi standard prestazionali per gli edifici nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni;
  • L’applicazione delle Nuove Linee Guida per la certificazione energetica, ovvero:
    • La messa a disposizione dei tecnici certificatori di una nuova versione del software regionale (CELESTE 3.0) conforme alle norme tecniche UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
    • Un nuovo format di APE;
    • Nuove procedure di monitoraggio e controllo degli APE;
    • L’applicazione del D.M. Relazioni Tecniche, ovvero nuovi schemi e nuove modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto in funzione delle diverse tipologie di intervento.

I file XML e PDF caricati sul sistema regionale che si trovano nello stato “in lavorazione” dopo le ore 19:00 del giorno 14 dicembre 2016 non saranno più disponibili al fine di evitare la trasmissione e la protocollazione di file non coerenti con la normativa che sarà vigente dal 15/12/2016.

Il software CELESTE 3.0. e il gestionale della Regione Liguria dedicato alla certificazione energetica saranno disponibili e utilizzabili nel corso della mattinata del giorno 16 dicembre 2016.

Tra le note date dall'IRE S.p.A. Divisione Energia – settore efficienza energetica ai singoli certificatori risulta che:
  • I progetti redatti con il software CELESTE 2.0 e presenti all’interno dell’ “Elenco Progetti” saranno aggiornati e disponibili in CELESTE 3.0.
  • All’interno del nuovo software CELESTE 3.0 alcuni campi sono stati spostati dalle “Zone Termiche” ai “Locali” o dalle “Zone Termiche” agli “Impianti” pertanto il contenuto è stato compilati direttamente dal programma. Si consiglia di riguardare attentamente la nuova configurazione del progetto. Per i campi non presenti nella versione precedente sarà richiesta la compilazione in fase di calcolo o di stampa.

Sperando, anche se i dubbi nel settore sono molti, che la nuova legge renda il software più semplice, comprensibile, intuitivo ed elastico, ai tecnici che operano nel settore, i dubbi sono sempre molti. La discussione più accesa è che il software rende complicata la certificazione e l'impegno e il lavoro fatto non sono al livello della qualità di un tecnico del settore. Considerando il fatto, che su internet si trovano dei siti che propongono prezzi ASSURDI. 

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martedì 23 febbraio 2016

L'ascensore esterno richiede il permesso di costruire? Assolutamente NO !!!

Tar Liguria: l'ascensore esterno va considerato non una costruzione ma un volume tecnico necessario per apportare un'innovazione allo stabile.

Infatti l'ascensore esterno va considerato come un volume tecnico, necessario a portare un'innovazione tecnologica al condominio e non è più visto come una costruzione.

Questo lo ha ribadito la prima sezione del Tar Liguria con la sentenza n. 97/2016 depositata il 29 gennaio. Nel caso preso in esame dal TAR, un condominio ha impugnato la decisione degli uffici comunali competenti di proibire la costruzione dell'ascensore inteso a essere un dispositivo atto a superare le barriere architettoniche, nonché il relativo assenso paesaggistico. 



L'ascensore realizzato esternamente all'edificio non è considerato una costruzione. La prima sezione del Tar Liguria richiama la sua precedente sentenza n. 1002/2015 depositata il 3 dicembre, nella quale è stato evidenziato che "la giurisprudenza (cass. 3.2.2011, n. 2566 e cons. Stato, 6253 del 2012) ha condivisibilmente negato la natura di costruzione all’ascensore realizzato all’esterno di un caseggiato, in quanto l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni."


Questa decisione è maturata in quanto la Corte è giunta all’esito di una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore.

Questo è stato introdotto da una nuova consapevolezza maturata dalla giurisprudenza in quanto considera l'ascensore non come uno strumento di lusso destinato a far risparmiare le forze e il sudore dei più abbienti, ma come un impianto indispensabile non solo alla vita di persone con problemi di deambulazione, ma anche visto il continuo aumentare dell'età media di vita e delle difficoltà che sempre maggiormente si vanno a riscontrare per lo scendere ma sopratutto il salire le scale.


In questa nuova sentenza n. 97/2016 i giudici amministrativi liguri aggiungono che “nel conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione di ascensore si risolverebbe non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, vanno privilegiate le prime, adottando una soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica e riconoscendo la facoltà, agli stessi, di apportare a proprie spese una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini”.

Nel caso in esame il condominio “non ha fornito elementi tali da integrare la violazione dell’uso della cosa comune che va garantito a tutti, invocando questioni tipiche di una controversia civilistica”.

Sempre più spesso i tecnici si vanno a scontrare con regolamenti più complessi che non godono di un ampio punto di vista interpretativo da parte degli uffici di sorveglianza, siano essi comunali, provinciali, regionali, ecc... . Se in questo caso, gli uffici comunale avessero analizzato meglio la legge dandone una corretta interpretazione, già sapendo delle ultime sentenze in materia, si sarebbe riusciti a realizzare in tempi brevi l'ascensore riuscendo a sburocratizzare il Paese.

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giovedì 3 dicembre 2015

Amministratori

Gli elenchi di amministratori condominiali, ti resta solo da selezionare la tua provincia:

Elenco Provincie Italiane:

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