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martedì 31 ottobre 2017

Pensionamento Anticipato sociale: valorizzazione dei periodi di contribuzione estera



Con il messaggio n. 4170 del 24/10/2017, l’Istituto fornisce istruzioni in merito al nuovo indirizzo interpretativo del Ministero del Lavoro con il quale si consente il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale anche attraverso la totalizzazione dei periodi di contribuzione estera maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. 

 Pertanto, a partire da questa seconda fase del monitoraggio, le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’ape sociale saranno istruite alla luce del nuovo orientamento
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venerdì 15 settembre 2017

Ape difforme dalla realizzazione? È truffa contrattuale





La Cassazione penale con la Sentenza n. 16644/2017 stabilisce che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche difformi a quelle contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica.

Sostengo, fin dalla nascita della certificazione energetica in Italia (che possiamo datare ufficialmente dal 2007 in avanti), che l’Attestato di Prestazione Eanergetica (APE - prima Attestato di Certificazione Energetica ACE) si può configurare a tutti gli effetti come un atto pubblico, essendo esso stesso vidimato - attraverso un protocollo ufficiale - da un Ente Pubblico quale la Regione (all’inizio dal Comune).
Il falso in atto pubblico, o meglio la Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, è punibile dall’Art. 483 del Codice Penale come segue “[I]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. [II]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Questo sicuramente riguarda il Certificatore, ma il venditore non è esente dalla colpa, infatti se l’APE attesta il consumo di un edificio, tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un’informazione veritiera. Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (Art. 1490 del Codice Civile).



Lo conferma una recente Sentenza n. 16644/2017 pubblicata il 4 aprile emessa della Corte di Cassazione Penale che ha stabilito che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche non corrispondenti a quelle dichiarate nell’APE.
Nel caso in esame la Corte di appello di Milano assolveva l’imputato dal reato di truffa contrattuale (Art. 640 del Codice Penale). Si contestava la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica. La responsabilità veniva esclusa ritenendo che l’imputata fosse in buona fede in quanto aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.
  • Il ricorso coraggioso
Il difensore della parte civile in causa, però, non si è dato per vinto e ha proposto un ricorso deducendo, come si legge nella Sentenza:

1. Vizio di motivazione: l’imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all’imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti e impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto.

2. Vizio di legge: avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell’alloggio”
Giudicando fondato il ricorso, la Cassazione ha osservato che “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.
Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al costruttore, la parte della sentenza che esclude l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell’affidamento che l’imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica”


Pertanto, la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
  • Certificatori scrupolosi e imprese qualificate
Sebbene in questo caso il certificatore non sia stato preso direttamente in considerazione nella colpa (ma solo perché il costruttore ha fatto errori macroscopici quali il mancato rifacimento del tetto o l’installazione di impianti non conformi), questa Sentenza fa riflettere su due punti importanti che riguardano sia il tecnico che l’impresa.
Il tecnico certificatore dovrebbe certificare lo stato dell’edificio al momento del collaudo e non in fase di progetto, proprio per non incorrere in errori come quelli fatti dal costruttore nel caso in esame, poiché è tenuto ad attestare lo stato “veritiero” dell’edificio. In questo caso trattato dalla Cassazione l’acquirente non avrebbe ricorso alla giurisprudenza poiché avrebbe pagato il giusto prezzo per un immobile con dei difetti evidenziati dalla certificazione energetica;
L’impresa deve essere qualificata e garante del portfolio di lavori già effettuati almeno negli ultimi 5 anni: un’impresa che costa troppo poco, vale altrettanto e lo dice la Cassazione “Dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto” non ci può essere buona fede ma si configura il reato di truffa (art. 640 del Codice penale) per aver venduto un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate nell’APE.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 27 marzo 2017

Rubrica di approfondimento e ricerca sulle novità riguardanti l’abitare ecosostenibile e il risparmio energetico

Energia
Più controlli per gli APE e incentivi confermati per i condomini

Approvato il Piano dei controlli sugli APE di Regione Lombardia, predisposto da Infrastrutture Lombarde e pubblicato a novembre sul BURL, licenziata dal Governo anche la legge di bilancio 2017 per gli incentivi in materia di riqualificazioni.
Finalmente, a 4 anni dagli ultimi controlli lombardi, possiamo sperare di non ricevere più offerte di certificazioni energetiche a basso costo perché con la DGR n. X/5900 del 28 novembre 2016 “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”, pubblicata sul BURL n. 48 del 2 dicembre 2016, la Giunta regionale lombarda ha approvato il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) predisposto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 24/2014.
I criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della DGR 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009.
L’ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla legge 689/81, verrà emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa, diversamente da quanto previsto con DGR 2554/2011.
  • Gli adempimenti
Con Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 è stata conseguita la cessione a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ramo di azienda di Finlombarda S.p.A. dedicato allo sviluppo e all’attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.
Contestualmente, sono state attribuite a Infrastrutture Lombarde le funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, di cui all’articolo 27, comma 17 nonies, della Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12.
L’Art. 11 comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 impone a Infrastrutture Lombarde la predisposizione, con cadenza annuale, di un Piano dei controlli relativo alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate.
  • Controllo della conformità
Il “Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici” costituisce il primo piano per l’avvio delle attività di accertamento e tiene conto del corposo e significativo aggiornamento della normativa di settore apportato dai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e dai dispositivi regionali di recepimento (DGR 3868 del 17 luglio 2015 e DDUO n. 6480 del 30/7/2015).
L’aggiornamento introdotto riguarda i criteri operativi per lo svolgimento degli accertamenti, al fine di adeguarli alla procedura di calcolo implementata nel motore Cened+ 2.0 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2015.
Le verifiche che verranno condotte sugli APE sono di tre tipologie, tra loro distinte in relazione al livello di approfondimento:
  1. accertamenti di primo livello, di ammissibilità̀ e ragionevolezza;
  2. accertamenti di secondo livello o documentali;
  3. accertamenti di terzo livello o con rilievo presso l’edificio.
La delibera precisa che “gli attestati di prestazione energetica correttamente redatti sulla base della procedura di cui alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009 (si veda il punto 8 della DGR 3868 del 17.7.2015), continueranno ad essere valutati sulla base dei criteri approvati con i decreti n. 33 e n. 3673 del 2012 ed eventuali successive modifiche”.
Nel Piano è anche disponibile una tabella con le sanzioni vigenti a livello nazionale e regionale per tipologia di violazione e soggetto.
  • Confermati gli incentivi
Come preannunciato nello scorso numero, la Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata dal Governo, confermando la proroga dell’Ecobonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sismabonus e i bonus maggiorati per le parti comuni degli edifici condominiali. Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, al Fondo Infrastrutture da 47,5 miliardi di euro e a una serie di misure per il risanamento delle periferie e il post-Expo.
Confermato fino al 31 dicembre 2017 l’Ecobonus 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari. Gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini usufruiranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio di cappotto termico o si isola la copertura. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
Per le ristrutturazioni, il bonus del 50% sugli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini sarà prorogato fino al 31 dicembre 2017. Nei condomini il bonus parte dal 50%, ma può arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio sismico riguardanti tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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giovedì 29 dicembre 2016

PENSIONE ANTICIPATA DAL 2017

Per chi andrà in pensione dal 2017 potrà andare prima in quiescenza. O con un prestito bancario (l’Ape), a 63 anni d’età; o, se si è fortunati e si ha un anno di anzianità contributiva prima di 19 anni d’età, con 41 anni di contributi (dunque anche a 60 anni d’età). A stabilirlo è l’accordo siglato ieri tra governo e sindacati per la riforma previdenziale. Tra le altre misure previste nel verbale (che saranno inserite nel D.P.E.),si legge che ci sarà anche:
  • la riduzione Irpef per le pensioni a livello di no tax area;
  • l’aumento della quattordicesima con estensione a tutti i pensionati con 1.000 euro al mese (oggi spetta a chi prende 750 euro);
  • il cumulo gratuito dei contributi;
  • la ridefinizione dei lavori usuranti;
  • l’introduzione dell’anticipo anche per la pensione integrativa (c.d. «Rita»).
Nel corso del 2017, invece, il verbale prevede l’introduzione di una «pensione contributiva di garanzia» a tutti, il rilancio della previ-denza integrativa, il ritorno delle vecchie regole per la rivalutazione delle pensioni. Gli interventi, tutti strutturali, possono contare sullo stanziamento di 6 miliardi di euro nei prossimi 3 anni.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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martedì 13 dicembre 2016

Certificazioni Energetiche 3.0

La Regione Liguria aggiorna nuovamente la legge per le annose Certificazioni Energetiche. Chiunque ha acquistato o venduto un alloggio è dovuto ricorre ad un tecnico certificatore abilitato che rediga tale documento, divenuto obbligatorio.

La Regione Liguria, che ha da poco aggiornato il software, Celeste, per redigere tale documento, passando di fatto a Celeste 2.0, e dal 14 dicembre dalle ore 19:00 a Celeste 3.0. 

Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa ha emanato, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i seguenti decreti in data 26 giugno 2015:
  • “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (D.M. Requisiti Minimi);
  • “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (D.M. Linee Guida);
  • “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M. Relazioni Tecniche).
La Regione Liguria intende adeguare entro l’anno 2016 i propri strumenti normativi (Legge Regionale n. 22 del 29 maggio 2007 e ss.mm.ii. e il suo Regolamento Regionale attuativo n. 6 del 13 novembre 2012 e ss.mm.ii.) al fine del recepimento dei Decreti interministeriali sopracitati.

Gli aggiornamenti alla normativa regionale comporteranno:
  • L’applicazione del D.M. Requisiti Minimi, ovvero nuovi standard prestazionali per gli edifici nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni;
  • L’applicazione delle Nuove Linee Guida per la certificazione energetica, ovvero:
    • La messa a disposizione dei tecnici certificatori di una nuova versione del software regionale (CELESTE 3.0) conforme alle norme tecniche UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
    • Un nuovo format di APE;
    • Nuove procedure di monitoraggio e controllo degli APE;
    • L’applicazione del D.M. Relazioni Tecniche, ovvero nuovi schemi e nuove modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto in funzione delle diverse tipologie di intervento.

I file XML e PDF caricati sul sistema regionale che si trovano nello stato “in lavorazione” dopo le ore 19:00 del giorno 14 dicembre 2016 non saranno più disponibili al fine di evitare la trasmissione e la protocollazione di file non coerenti con la normativa che sarà vigente dal 15/12/2016.

Il software CELESTE 3.0. e il gestionale della Regione Liguria dedicato alla certificazione energetica saranno disponibili e utilizzabili nel corso della mattinata del giorno 16 dicembre 2016.

Tra le note date dall'IRE S.p.A. Divisione Energia – settore efficienza energetica ai singoli certificatori risulta che:
  • I progetti redatti con il software CELESTE 2.0 e presenti all’interno dell’ “Elenco Progetti” saranno aggiornati e disponibili in CELESTE 3.0.
  • All’interno del nuovo software CELESTE 3.0 alcuni campi sono stati spostati dalle “Zone Termiche” ai “Locali” o dalle “Zone Termiche” agli “Impianti” pertanto il contenuto è stato compilati direttamente dal programma. Si consiglia di riguardare attentamente la nuova configurazione del progetto. Per i campi non presenti nella versione precedente sarà richiesta la compilazione in fase di calcolo o di stampa.

Sperando, anche se i dubbi nel settore sono molti, che la nuova legge renda il software più semplice, comprensibile, intuitivo ed elastico, ai tecnici che operano nel settore, i dubbi sono sempre molti. La discussione più accesa è che il software rende complicata la certificazione e l'impegno e il lavoro fatto non sono al livello della qualità di un tecnico del settore. Considerando il fatto, che su internet si trovano dei siti che propongono prezzi ASSURDI. 

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