COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione precompilata 2017
C’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate
Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese
di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni
eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se
trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze
rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
La nuova tempistica per l’invio dei dati - A partire da quest’anno, gli amministratori
di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di
ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici
residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
1° dicembre 2016).
Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di
tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto.
Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il
7 marzo 2017.
Le Faq online con tutte le informazioni - L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai
quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle
Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente
aggiornate.
Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa,
l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice
fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario),
salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il
conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto
bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota
condominiale.
Roma, 21 febbraio 2017
sullo stesso argomento:
- Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
- PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 dicembre 2016
- MODULO PER DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE e RISPARMIO ENERGETICO
- Trasmissione dati delle spese per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica
- Bozza della Modalità Invio Dati Spese Parti Comuni di Edifici
- 28 febbraio 2017: scatta l'obbligo di invio documentazione per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico
- RISTRUTTURAZIONE e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: entro il 28 febbraio 2017 obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate
- Guida ristrutturazioni edilizie
- Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate
- Software di controllo flusso bonifici per detrazioni
- DETRAZIONE FISCALE: "ECOBONUS"
- SLITTA LA PRECOMPILATA: arrivata la proroga
Gli amministratori non appartengono a nessun albo professionale e cme già detto dall a Europa non posso richiedere tali informazioni ai condomini. L Europa lo ha detto più volte ma a quanto pare in Italia si cerca sempre di fare finta semplificazione un po' come l anagrafica condominiale.
RispondiElimina