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mercoledì 7 marzo 2018

Cittadini residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016: La rateizzazione delle ritenute è possibile anche per chi è senza lavoro



I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. È questo il principale chiarimento della risoluzione n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti ricevuti in materia di ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal Dl n. 189/2016. 

I termini della ripresa - L’articolo 48 del Dl n. 189/2016 ha stabilito il termine del 31 maggio 2018 per la ripresa della riscossione delle ritenute non operate dai sostituti di imposta dietro richiesta dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Il versamento di queste ritenute può comunque essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica (CU). Ciò per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. 

Cosa succede se non c’è più un rapporto di lavoro - Le Entrate affermano che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. A decorrere dal 31 maggio 2018, pertanto, anche questi cittadini potranno rateizzare il versamento delle ritenute dovute fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. 

La rateazione resta valida anche per gli eredi – Nel documento di prassi, l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi. Questo in base a quanto disposto dall’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 in materia di obbligazioni tributarie degli eredi.
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giovedì 23 febbraio 2017

DOMANDA e RISPOSTA dell'AGENZIA: PRECOMPILATA 2017

Domanda n. 1
Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?
Risposta
L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.
Domanda n. 2
Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?
Risposta
Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Domanda n. 3
È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?
Risposta
Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.
Domanda n. 4
Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?
Risposta
Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.
Esempio
Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:
  • una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese
  • una ad uso ufficio
sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).
L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):
N.recordProgressivo interventoTipologia interventoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonificoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonificoDati catastali dell'unità immobiliareSituazioni particolariImporto spesa unità immobiliareCodice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesaImporto della spesa attribuita al soggetto
111800200Dati Unità 10 CF1200
211800200Dati Unità 10 CF2300
311800200Dati Unità 21500  
L’importo complessivo dell'intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000
Domanda n. 5
Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?
Risposta
Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:
  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio
  • qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.



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martedì 21 febbraio 2017

SLITTA LA PRECOMPILATA: arrivata la proroga

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione precompilata 2017
C’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate 

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati - A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le Faq online con tutte le informazioni - L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. 
Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Roma, 21 febbraio 2017


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STOP COMUNICAZIONE PRECOMPIALTA: possibili modifiche e proroga

Come tutti sappiamo gli amministratori di condominio sono super indaffarati con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati dei condòmini cui spetta la detrazione per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico sulle parti comuni del fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe snellire le pratiche.

Questo quanto emerso dall’incontro avvenuto tra il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ed il Ministro Luigi Casero.

Consigliamo a tutti gli addetti ai lavori di sospendere momentaneamente gli invii telematici in quanto entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l’annunciata revisione. (speriamo)

I problemi più evidenti, dopo che il Sole 24 Ore e le Entrate hanno chiarito a Telefisco 2017 i forti dubbi su come indicare i possibili morosi nella trasmissione, sono emersi da un’interpretazione piuttosto estensiva dell’Agenzia stessa sull’articolo 2 del Dm del 1° dicembre 2016, che cita: «(...) gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, (...). Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini».

Il medesimo articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 cita: «(...) gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare».

Altre grosse problematiche nascono dal fatto che vengono richiesti molti dati in brevissimo tempo; tali dati non sono neppure presenti nell’anagrafe condominiale (che tutti dovrebbero avere già ben custodita presso il proprio studio).

Tutto ciò sta rendendo il lavoro quasi impossibile e la miriade di dati richiesti porterà sicuramente e facilmente a ricevere sanzioni (€. 100,00).

A seguito della promessa del Vice Ministro Casero, di intervenire tempestivamente presso l’Agenzia delle Entrate, si dovrebbero eliminare le richieste di molti dati che hanno generato tutto questo trambusto.

Aspettiamo fiduciosi l’intervento visto che mancano ormai solo 8 giorni e ci aspettiamo altresì che le possibili sanzioni vengano sospese almeno fino al 2018!

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martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


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venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

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martedì 29 novembre 2016

GRAVI IRREGOLARITA' FISCALI: reato penale per l'Amministratore

Il Decreto Legislativo N.158/2015 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che ha riformato il Regime delle Sanzioni Tributarie, ha introdotto all’Art. 10-bis il Reato Penale in caso di omesso versamento delle ritenute indicate nella dichiarazione modello 770. L’articolo 10- bis, infatti, è stato così modificato:
"E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta".
Dal 22 ottobre 2015, pertanto, l’Amministratore incorrerà in un reato di natura penale, in caso di omesso versamento di ritenute superiori ad € 150.000,00, nel caso in cui tali ritenute siano indicate nel modello 770, mentre prima di tale data il reato penale scattava solo nel caso in cui le stesse risultassero da certificazione rilasciata ai sostituiti.
A fornire questa precisazione è la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.48302 depositata in data 16 novembre 2016.
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