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giovedì 6 aprile 2017

Studi di settore 2016: arriva l’ok degli esperti ai correttivi anticrisi. Online da oggi Gerico 2017


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore 2016: arriva l’ok degli esperti ai correttivi anticrisi
Online da oggi Gerico 2017

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati Iva e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi - I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:
  • correttivi congiunturali di settore
  • correttivi congiunturali territoriali
  • correttivi congiunturali individuali
  • interventi relativi all'analisi di normalità economica
  • interventi relativi all'analisi di coerenza economica
In linea Gerico e Parametri - I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017. Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.
Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il software consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri.

Roma, 4 aprile 2017
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martedì 21 febbraio 2017

SLITTA LA PRECOMPILATA: arrivata la proroga

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione precompilata 2017
C’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate 

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati - A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le Faq online con tutte le informazioni - L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. 
Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Roma, 21 febbraio 2017


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STOP COMUNICAZIONE PRECOMPIALTA: possibili modifiche e proroga

Come tutti sappiamo gli amministratori di condominio sono super indaffarati con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati dei condòmini cui spetta la detrazione per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico sulle parti comuni del fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe snellire le pratiche.

Questo quanto emerso dall’incontro avvenuto tra il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ed il Ministro Luigi Casero.

Consigliamo a tutti gli addetti ai lavori di sospendere momentaneamente gli invii telematici in quanto entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l’annunciata revisione. (speriamo)

I problemi più evidenti, dopo che il Sole 24 Ore e le Entrate hanno chiarito a Telefisco 2017 i forti dubbi su come indicare i possibili morosi nella trasmissione, sono emersi da un’interpretazione piuttosto estensiva dell’Agenzia stessa sull’articolo 2 del Dm del 1° dicembre 2016, che cita: «(...) gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, (...). Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini».

Il medesimo articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 cita: «(...) gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare».

Altre grosse problematiche nascono dal fatto che vengono richiesti molti dati in brevissimo tempo; tali dati non sono neppure presenti nell’anagrafe condominiale (che tutti dovrebbero avere già ben custodita presso il proprio studio).

Tutto ciò sta rendendo il lavoro quasi impossibile e la miriade di dati richiesti porterà sicuramente e facilmente a ricevere sanzioni (€. 100,00).

A seguito della promessa del Vice Ministro Casero, di intervenire tempestivamente presso l’Agenzia delle Entrate, si dovrebbero eliminare le richieste di molti dati che hanno generato tutto questo trambusto.

Aspettiamo fiduciosi l’intervento visto che mancano ormai solo 8 giorni e ci aspettiamo altresì che le possibili sanzioni vengano sospese almeno fino al 2018!

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martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


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venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

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venerdì 1 luglio 2016

FATTURA ELETTRONICA: La fattura elettronica è per tutti!


COMUNICATO STAMPA

Pronta l’applicazione gratuita dell’Agenzia delle entrate per generare, trasmettere e conservare online le fatture tra privati e con la pubblica amministrazione.
Ancora un tassello nella digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.
E’ disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale da oggi i contribuenti con partita iva possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs n. 127/2015). Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate cliccando sul banner riportato qui sotto, si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Sbarca sul web anche il sito di assistenza con cui le Entrate illustrano ai cittadini, in maniera semplice e chiara, le modalità di utilizzo del nuovo servizio. Per saperne di più, basta cliccare sul pulsante in alto a destra del sito dedicato alla nuova applicazione web.
I vantaggi – L’applicazione web per la generazione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche rappresenta un ulteriore tassello del percorso di semplificazione dei rapporti tra il Fisco e il contribuente. Da un punto di vista strategico, i principali vantaggi attesi, derivanti dall’uso della fatturazione elettronica B2B e Pa, sono la digitalizzazione dei processi amministrativi, con un conseguente risparmio di carta, stampa, spedizione, archiviazione, e la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione degli errori e dei relativi oneri.
Dalla generazione alla conservazione, ready to use - La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.
Prossimo passo, l’app per dispositivi mobili - La web application per la fatturazione elettronica fa parte di un’offerta più ampia di strumenti. A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017. Nei prossimi mesi, inoltre, l’Agenzia rilascerà l’applicazione anche in formato di app per smartphone e tablet, in modo da ampliarne l’utilizzo in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal dispositivo elettronico posseduto.

Roma, 01 luglio 2016

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