La gestione condominiale, che può non coincidere con l’anno solare, si riferisce a spese che costituiscono, per i condomini, obligationes propter rem [Cass., Sez. II, 8 novembre 2007, n. 23308] ut supra dedotto, dal quale principio discende quello della solidarietà, così detto ambulatorietà passiva, tra acquirente e alienante, previsto dall’art. 63 disp. att. cod. civ., che lascia intatte le convenzioni intervenute tra dante causa e avente causa di un’unità immobiliare, così da consentire a colui che abbia soddisfatto il debito verso il condominio, antecedente al suo acquisto, di rivalersi nei confronti del vero obbligato personale, in applicazione al pincipio generale in tema di obbligazioni solidali passive ai sensi dell’art. 1292 cod. civ..
Infatti, il contratto tra alienante e acquirente
produce i suoi effetti, se ritualmente adempiuto il
disposto degli articoli 1350 e 2643 cod. civ., solo
tra i contraenti e non anche rispetto ai terzi per espressa previsione dell’art. 1372 cod. civ..
Il subentrante a titolo particolare, nella fattispecie
in esame, gode dei diritti che il dante causa
gli ha trasferito, ma è obbligato verso il condominio
per gli oneri che derivano dalla comproprietà
del bene immobile oggetto del contratto di compravendita,
per le sole gestioni, quella in corso
alla data del contratto di compravendita e quella
immediatamente precedente ovvero per quelle
successive, solidariamente con il dante causa,
sino a che non abbia inviato all’amministratore la
copia autentica del contratto de quo.
A nulla rileva che, nel riparto delle spese, sia indicato
il rapporto di dare – avere risultante dal riepilogo
contabile degli esercizi precedenti, in quanto
i saldi pregressi costituiscono un mero riferimento
contabile di saldi debitori, valevoli esclusivamente
ai fini ricognitivi di chiarezza dell’amministrazione
del condominio. La mera indicazione del credito
non determina, pertanto, alcuna sua novazione ai
sensi dell’art. 1235 cod. civ..
Diverse sono le fattispecie che sono state risolte
dalla giurisprudenza: dalla ripartizione delle spese
concernenti il rifacimento dell’impermeabilizzazione
di un cortile condominiale, sovrastante alcuni
box di proprietà esclusiva, a quelle della manutenzione
dei balconi, dall’addebito delle spese al condomino
apparente alla mancanza di solidarietà tra i
condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi,
quali un’impresa edile o un professionista.
Senza tenere conto delle problematiche inerenti
alla ripartizione delle spese tra nudo proprietario e
usufruttuario, pur solidali tra loro ex art. 67, VIII
comma, disp. att. cod. civ. dal 2013 e al diritto
alle detrazioni fiscali relative a interventi di manutenzione
straordinaria o finalizzati al risparmio
energetico.
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