È opportuno ricordare che l’amministratore del condominio può radicare un ricorso per decreto ingiuntivo, che è provvisoriamente esecutivo per legge ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., e, quindi, può successivamente, in mancanza di saldo, iniziare la procedura esecutiva, eventualmente con il pignoramento della stessa unità immobiliare del condomino o con il pignoramento dei canoni dovuti dal conduttore, se l’appartamento o il fondo siano locati [Cass. 21 luglio 2005, n. 15288 ]. È necessario, però, che il condominio abbia approvato il rendiconto
consuntivo e l’amministratore abbia predisposto
il riparto delle spese tra tutti i condomini in forza
delle tabelle millesimali vigenti nel condominio
[Cass. 18 maggio 2005, n. 16982; App. Genova
11 maggio 2009 e Trib. Aosta 28 maggio 2014, in
Leggi d’Italia ].
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche
per la morosità del condomino, relativa al solo
rendiconto preventivo, dovendo l’amministratore
avere la provvista necessaria per sostenere le
spese che nell’arco della gestione deve affrontare
per effettuare le manutenzioni necessarie e per
garantire le forniture periodiche e il godimento
dei servizi. Infatti:
“Un principio basilare e ineliminabile per la corretta
gestione del condominio, che consente all’amministratore
di riscuotere le quote degli oneri in
forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo
non sia sostituito dal consuntivo regolarmente
approvato. La sentenza impugnata afferma l’erroneo
principio secondo cui il bilancio preventivo
non sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto
l’esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se
applicato, renderebbe impossibile la riscossione
degli oneri – e, quindi, inciderebbe sulla possibilità
stessa di gestione del condominio – per tutto il
tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e
l’approvazione del consuntivo.” Cass. civ., Sez. II,
29 settembre 2008, n. 24299 ].
La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
costituisce una deroga, ex lege, al principio
cardine stabilito dall’art. 633 cod. proc. civ. e si
fonda sulla tutela di interessi generali ritenuti
prevalenti su quelli del singolo e meritevoli di autonoma
considerazione; pertanto, in caso di opposizione
al decreto ingiuntivo, si deve rilevare
che: L’ambito del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri
condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato
alla verifica dell’esistenza ed efficacia della sottostante
delibera assembleare di approvazione e
riparto della spesa e non si estende alle questioni
concernenti la validità della stessa. [Cass. civ.,
Sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3354 ].
Se poi l’amministratore si sia rivolto a un avvocato
per conseguire il pagamento della morosità,
l’onorario di questi rimane a carico del condominio,
in quanto si tratta di attività stragiudiziale
non ripetibile, se tale pagamento sia avvenuto
prima dell’iscrizione a ruolo del ricorso ad hoc.
Foro competente esclusivo, seppure non inderogabile,
per il deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo è quello nella cui circoscrizione è sito
il condominio ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ.
[Cass. civ., Sez. VI, 25 agosto 2015, n. 17130].
Qualora il condomino moroso non saldi il suo debito dopo la notifica dell’atto di precetto pedissequo
al decreto ingiuntivo conseguito, l’amministratore
può procedere a un pignoramento dei beni, mobili
o immobili che siano, ovvero dei crediti che il suddetto
condomino vanti nei confronti dei terzi.
Non può, invece, mostrare, nella bacheca dell’androne
condominiale, il nominativo del condomino
moroso con il relativo importo debitorio, neppure
quale informazione generale per tutti i condomini.
La disciplina del codice in materia di protezione
dei dati personali, prevista dal d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196, prescrive che il trattamento dei dati
personali debba avvenire nell’osservanza dei principi
di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali i dati de quibus
sono raccolti e non consente, di conseguenza, che
gli spazi condominiali, accessibili da parte di terzi
estranei al condominio, possano essere usati per la
loro comunicazione concernente un singolo condomino
[Cass., Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186].
A proposito di azioni giudiziarie, relative alle controversie
in materia di condominio, si deve rilevare
che il 21 marzo 2012, ex art. 2, XVI decies
comma, d. l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
in legge 26 febbraio 2011, n. 10, è entrato in
vigore il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come
modificato dal d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito
in legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la
sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre – 6
dicembre 2012, n. 272.
Il decreto de quo inerisce all’obbligo di esperire
un preventivo tentativo di mediazione obbligatoria
per giungere a una conciliazione ante causam,
considerato che questo costituisce una condizione
di procedibilità della causa da radicarsi.
Si devono tralasciare in questa sede le varie problematiche
che il testo legislativo, a dir poco
troppo stringato (quali, ad esempio, il contenuto
dell’espressione “controversie in materia di condominio”)
ha determinato.
Si deve, però, evidenziare che lo stesso legislatore
ha previsto alcune esclusioni di natura oggettiva;
tra queste il ricorso per decreto ingiuntivo
sino all’ordinanza di concessione della provvisoria
esecuzione, se opposto, e le procedure esecutive.
Considerato che il decreto ingiuntivo concesso ex
art. 63 disp. att. cod. civ. è provvisoriamente esecutivo,
in quanto inerisce solo agli oneri condominiali
già deliberati, in caso di opposizione del
condomino, il giudizio può proseguire se questi
non abbia chiesto la sospensione della provvisoria
esecuzione e in ogni caso l’interesse a invocare
questa normativa, per tentare una conciliazione,
è esclusivamente a suo carico, poiché, in caso
contrario l’azione di opposizione viene dichiarata
improcedibile, a seguito di un’eccezione ad hoc
che il condominio deve dedurre.
Certamente è improbabile che si possa pervenire a
una conciliazione in una questione che concerne
le spese condominiali, poiché questa consisterebbe
in una riduzione del quantum dovuto dal
condomino moroso, con accollo da parte di tutti
gli altri della somma bonificatagli. È pur vero che,
se tecnicamente e giuridicamente perseguibile,
il condomino moroso può rimborsare il suo debito
mediante la prestazione gratuita di servizi od
opere, quale conciliazione della vertenza de qua.
Si rammenta che l’art. 71 quater disp. att. cod. civ.
disciplina la procedura per giungere a una delibera
valida che consenta all’amministratore di presenziare
alle sessioni della mediazione e di, eventualmente,
sottoscrivere la conciliazione perfezionata.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.