L’art. 1123 cod. civ. detta i criteri in forza dei
quali le spese sostenute debbano essere ripartite
tra tutti i condomini.
Vi sono, infatti, spese che sono relative a strutture
immobiliari e installazioni che servono a tutti
i condomini, anche se a volte per un mero uso
potenziale o indiretto, anche se non simultaneo,
e altre, invece, che sono destinate al godimento
soltanto di alcuni di loro.
Le prime, pertanto, devono essere ripartite tra
tutti i condomini nessuno escluso, seppure pro
quota inerente al valore millesimale attribuito a
ciascuna loro proprietà, mentre le seconde devono
essere ripartite soltanto tra coloro che usano il
bene o il servizio che ne ha comportato la relativa
spesa; è opportuno, pertanto, prevedere sempre,
fin dall’origine, questo tipo di spese.
Del resto il patrimonio immobiliare del condominio
si conserva nel tempo in forza della manutenzione
costante dei beni, in particolare gli impiantil,
e dei servizi condominiali. Considerato, pertanto,
che è interesse di tutti i condomini indistintamente
provvedere alla precitata manutenzione, il
legislatore ha imposto un obbligo di spesa a loro
carico, in forza sia del valore proporzionale della
loro proprietà esclusiva sia dell’uso che ciascuno di
loro effettua dei beni e dei servizi comuni.
Il principio sopra esposto si applica a tutti i condomìni,
computati quelli definiti minimi, vale a
dire quelli composti da due soli condomini [Cass., Sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5288; Cass., Sezz. Unite,
31 gennaio 2006, n. 2046].
I criteri, con cui l’art. 1123 cod. civ. stabilisce la
ripartizione delle spese concernenti la manutenzione
e il godimento dei beni e dei servizi comuni,
sono tre come i commi costituenti lo stesso
articolo:
a) in proporzione delle rispettive quote millesimali
se i beni sono destinati al godimento di tutti
i condomini;
b) in porporzione dell’uso differenziato che ciascun
condomino può effettuarne;
c) in proporzione dell’utilità che un gruppo di
condomini può conseguire.
Da questo concetto di diversa utilità che ogni condomino
ritrae dalle cose condominiali, dottrina e
giurisprudenza hanno posto in risalto le differenti
fattispecie che si possono verificare nell’ambito
di un condominio per cui alcuni beni possono, ad
esempio, servire soltanto ad alcuni condomini e
non a tutti; si pensi ad esempio a un tetto sfalzato
nel caso di più corpi di fabbrica contigui che costituiscono
un solo condominio ovvero a un campo
per il gioco delle bocce nel quale accedono soltanto
alcuni condomini o, ancora, alla tubazione della
fognatura che non serve il piano seminterrato.
Nell’ipotesi in cui il condominio sia costituito da
un complesso residenziale formato da un insieme
d’edifici, raggruppati in blocchi, ciascuno dei quali
comprenda diversi corpi di fabbrica, è configurabile,
alla luce del principio di cui all’art. 1123 cod.civ.,
terzo comma, l’ipotesi del “condominio parziale”
(con la correlativa responsabilità nella ripartizione
delle spese), qualora le parti comuni relative ai singoli
blocchi d’edifici appartengano ai soli proprietari
delle unità immobiliari comprese in ognuno di essi.
[Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127 ].
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.