Cassazione 27 maggio 2016 n.17034
La vicenda si origina molti anni fa, quando l'assemblea condominiale delibera di destinare a soli quattro condomini l'uso di posti auto nelle zone condominiali.
L'uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall'assemblea, cosi come questa può decidere di destinare un'area comune a tale scopo (es. cortile), ma non può deliberare a maggioranza di assegnarne l'uso in via esclusiva e per un tempo indeterminabile ad un condomino o più condomini.
Il ricorrente impugnava la delibera chiedendone la nullità.
Il Tribunale riconosceva la nullità della delibera, siccome adottata solo a maggioranza in violazione della legge, dato che non avrebbe potuto decidere solo a maggioranza l'assegnazione di posti auto in via esclusiva e per un tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, investita della questione dopo il giudizio di appello, ha ritenuto che l'assemblea ha il potere di modificare (o anche innovare) a maggioranza la destinazione delle parti comuni, ad esempio per ricavarne posti auto, ma non può disporre che tale utilizzo sia destinato ad uno o più condomini (e non a tutti), senza che ricorra il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
In sostanza una simile delibera viola il diritto di pari utilizzo delle parti comuni che deve essere riconosciuto a tutti i condomini. Il diritto e la sua violazione devono essere oggetto "di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio".
E così la Cassazione ha statuito che "l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura)".
Avv. Carlo Patti
Consulente Legale
SULLO STESSO ARGOMENTO:
- Impugnazione delle delibere assembleari: decisioni a maggioranza e non all'unanimità (in tema di utilizzo parti comuni)
- PARCHEGGI IN CONDOMINIO: trasformare un cortile o giardino in parcheggio è innovazione o modificazione della cosa comune?
- Uso improprio di parcheggi condominiali
- Si può parcheggiare davanti ai box?
- Dove la metto l’auto?
- Irrogazione di sanzioni per violazione del regolamento
- Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2016, n. 2859
- Parcheggiare nell’area comune è turbativa del possesso: sentenza N.10624/16
- Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 aprile – 23 maggio 2016, n. 10624
Ciao, grazie per il vostro interesse per il nostro servizio; Sarò molto franco con voi. Noi; il nostro problema è quello di soddisfare i nostri clienti, e questo, nessun problema ci rende più strettamente a socio dei nostri clienti. Per il vostro prestito, si paga le tasse onestamente prima di ricevere il prestito, perché non siamo una banca, siamo solo un'associazione privata, e abbiamo finanziato dalle grandi banche e società private. Prima di ricevere questo prestito, si deve pagare una garanzia e vi assicuro che con noi, si avrà alcun problema prima di ricevere il prestito. Operiamo su un contratto che si deve guardare come noi. grazie; laurence05laurence@gmail.com
RispondiElimina