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martedì 31 ottobre 2017

Movimento turistico in Italia in forte crescita





Il 2016 è stato un anno di forte crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano il massimo storico di circa 403 milioni di presenze (+10 milioni sul 2015, pari a +2,6%) e 116,9 milioni di arrivi (+3,5 milioni, pari a +3,1%), consolidando così la ripresa che già aveva iniziato a manifestarsi nei due anni precedenti.

Negli esercizi alberghieri le presenze sono circa 267,7 milioni e gli arrivi 90,3 milioni (rispettivamente +1,8% e +1,4% sull'anno precedente); la permanenza media, pari a 2,97 notti per cliente, è in crescita, seppur di poco, rispetto all'anno precedente (era 2,95).

Negli esercizi extra-alberghieri si contano 135,3 milioni di presenze (+4,2% rispetto al 2015) e 26,7 milioni di arrivi (+9,5%), con una permanenza media di 5,07 notti (-0,26 sull'anno precedente).

Le presenze negli esercizi ricettivi dei clienti residenti in Italia sono 203,5 milioni, quelle dei non residenti 199,4 milioni (rispettivamente +1,6% e +3,5% rispetto al 2015).

Nel 2016 si stima che i viaggi per vacanze rappresentino circa l'86% di quelli effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi nazionali (+19,6% sul 2015). Il restante 14% è rappresentato dai viaggi di lavoro (-4,0%).

Il 40,3% delle presenze registrate in Italia si concentra in 50 comuni italiani, che assorbono da soli quasi un terzo delle presenze della clientela residente e quasi la metà di quelle dei non residenti.

L’Istat diffonde per la prima volta i dati a livello comunale dell’Indagine Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (anni 2014, 2015 e 2016), con l’obiettivo di fornire un quadro informativo sul turismo più completo e utile a soddisfare le esigenze di analisi a livello territoriale.
Laddove necessario, alcuni dati sono diffusi in forma aggregata per la tutela del segreto statistico.

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martedì 17 ottobre 2017

Attenzione alle false email in nome del Fisco: gli allegati contengono dei virus informatici

Stanno arrivando all’Agenzia delle Entrate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto false email dai mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it -  messages@mailagenziaentrate05.top e con oggetto “Lettera di sollecito”. 



Le false email segnalate in queste ore riguardano presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati. Le Entrate invitano a prestare molta attenzione e a cancellarle immediatamente.
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venerdì 3 febbraio 2017

Detrazione fiscale 'ecobonus'

La legge di Bilancio 2017, che puoi trovare integralmente a questo link, stabilisce dei limiti per la detrazione fiscale per interventi rivolti al miglioramento energetico, alla riduzione dell'effetto sismico sull'edificio e sulla ristrutturazione. La legge ha predisposto limiti precisi riguardo la detrazione che si può avere dai singoli interventi, arrivando fino al 85% per l'antisismico. Tuttavia, dall'altra parte, i limiti per i tecnici che devono intervenire sono limitati. Andremo a cercarli e definirli per facilitare la domanda che si ha: come si fa ad avere questa detrazione e a quali limiti mi devo rapportate?

Punto importante della nuova legge, c'è la possibilità di cedere lo sgravio fiscale non solo alla ditta che fa i lavori ma anche a soggetti terzi.



ECOBONUS

Questo termine si riferisce alla detrazione fiscale che si ha quando si interviene per migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio, intese da un punto di vista della dispersione termica, dell'impiantistica di riscaldamento e raffrescamento ed elettrica. 

E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica. Mentre la proroga è stata portata fino al 31 dicembre 2021 per interventi su parte comuni degli edifici condominiali

Se gli interventi sono volti al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, lo sgravio sale fino al 70% mentre se gli interventi avranno un'incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, sale al 75%. Il miglioramento della prestazione energetica sarà rivolta sia alla dispersione termica invernale che estiva.

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). 
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In particolare la legge di bilancio si esprime chiara:

Si prevede l’aumento della detrazione al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è ulteriormente elevata al 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (2-quater).
Il legislatore si esprime meglio richiamando il decreto: 
Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state adottate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici le quali definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. 
Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili definito dalle linee guida è volto a favorire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.

La sussistenza delle condizioni tecniche sopra richieste è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. del 26 giugno 2015. L’ENEA effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti (2- quinquies).
 A questo punto, è evidente, per quanto riguarda la detrazione fiscale al 75% è d'obbligo realizzare una certificazione energetica riguardante l'intervento migliorativo dell'intero edificio.

STESSO ARGOMENTO:





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martedì 26 aprile 2016

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