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venerdì 22 luglio 2016

MODIFICHE NORMA UNI 10200: Consiglio dei Ministri n.123 del 14/07/2016

Sarà possibile derogare alle Norme UNI sul consumo involontario e la quota fissa può arrivare fino al 30% ed essere divisa con i millesimi

Il Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 luglio 2016 ha approvato lo schema di decreto correttivo al D.Lgs. 102/2014 che ha introdotto significative novità che vanno a modificare sensibilmente la normativa vigente in materia di risparmio energetico.

E’ apparso immediatamente evidente come il decreto tenga conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato; tra le varie modifiche ci sono anche quelle attese in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore la cui scadenza resta comunque confermata a 31 dicembre 2016.

Per la ripartizione delle spese viene sempre fatto riferimento all'applicazione della norma UNI 10200 e restano sempre le due voci: quota a consumo e quota fissa.

La quota a consumo dovrà sempre tenere in considerazione i prelievi volontari effettivi di energia termica, pertanto sul punto non ci sono sostanziali modifiche, mentre le novità riguardano il caso in cui l'applicazione della norma UNI 10200 non sia possibile oppure, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata, che vi sia¬no delle comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50% nel qual caso sarà possibile suddividere l’importo totale attribuendo una quota pari almeno al 70% ai prelievi volontari effettivi di calore.

Proprio in questi giorni l'UNI sta provvedendo ad apportare modifiche alla norma 10200 che dovrebbe vedere la luce nella sua nuova versione entro la fine dell’anno in corso. Queste modifiche nascono anche da una nota a suo tempo presentata da ANACI all’UNI, al MISE ed all’UE con la quale aveva espresso le proprie perplessità in merito all’applicabilità delle modifiche introdotte alla norma 10200 nel 2015.

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martedì 12 aprile 2016

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2016

In merito agli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016 segnaliamo un riepilogo della disciplina elaborata dall’INPS (circolare n.56 del 29 marzo 2016) ed una prima ripartizione territoriale delle risorse per un ammontare complessivo di 200 MILIONI (decreto Lavoro-MEF del 23 marzo 2016 oggi pubblicato sul loro sito).

Rispetto alle risorse destinate alle Regioni si rimanda al decreto allegato per un dettaglio della ripartizione, evidenziando che nello stesso viene anche specificata la quota del budget pari al 5% che può essere spesa per concedere gli ammortizzatori in deroga (sia CIG che mobilità) senza l’applicazione dei nuovi criteri più stringenti introdotti, come noto, nel 2014.

Più complesso il quadro normativo da applicare riassunto dall’INPS, frutto sia delle novità normative introdotte con il Jobs Act e con la legge di stabilità 2016, sia dei recenti orientamenti emanati dal Ministero del Lavoro. 

Su questo non emergono tuttavia particolari novità, visto che le istruzioni INPS ricalcano fedelmente quanto già da noi commentato con diverse nostre precedenti circolari. 

Cogliamo l’occasione per ricordare come si sia di fronte ad un panorama normativo e attuativo piuttosto articolato, ma che tale complessità dipende dal fatto che IL 2016 RAPPRESENTA L’ULTIMO ANNO di esistenza degli ammortizzatori in deroga e, quindi, anno di transizione verso il nuovo sistema (CIGO, CIGS e fondi di solidarietà) così come riformulato dal Dlgs. n. 148/2015.

Gli unici aspetti non noti sono alcune istruzioni di natura strettamente procedurale per le sedi territoriali dell’Istituto in termini di corretto utilizzo dei codici di intervento, controlli da effettuare e fattispecie ammesse per l’impiego nell’anno successivo di risorse non utilizzate nell’anno precedente (par. 4, 5 e 6).

Tra gli elementi degni di nota segnaliamo:
  1. l’applicazione agli ammortizzatori sociali in deroga delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali in generale introdotte in attuazione del Jobs Act dal decreto legislativo 148/2015, fatto salvo quanto espressamente e diversamente specificato dalla disciplina speciale contenuta nel Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014;
  2. la possibilità per tutte le imprese prive degli ammortizzatori ordinari e che rientrano nel campo di applicazione del FIS di richiedere e fruire ancora per il 2016 degli ammortizzatori in deroga, nonostante la recente attivazione del Fondo di Integrazione Salariale, tuttavia operativo per ora solo per le realtà con più di 15 dipendenti;
  3. le novità apportate con la legge di stabilità 2016 così riassumibili:
  • il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali deroga nel 2016 pari a 250 milioni (con specifica riserva di 18 milioni – seppur non richiamata dall’INPS - per la CIG in deroga nel settore della pesca);
  • un tetto di fruizione annua della CIG in deroga per il 2016 pari a 3 mesi - nel 2015 erano 5 – ovviamente riferito alla medesima unità produttiva (concetto su cui l’INPS si sofferma particolarmente);
  • la fruizione della mobilità in deroga solo da parte di soggetti che non ne abbiano già beneficiato per 3 anni, anche non continuativi, fino ad un massimo di 4 mesi (6 per i residenti nel Mezzogiorno) e comunque sempre fino a un periodo massimo di 3 anni e 4 mesi.
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