giovedì 29 giugno 2017

LE SCADENZE FISCALI DEL MESE DI LUGLIO 2017

Di seguito il calendario di tutte le scadenze fiscali del mese di Luglio anno 2017


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Pubbliche manifestazione, cosa cambia con la Circolare Gabrielli - Decreto Minniti (il testo commentato)

Ci ricordiamo tutti la sera della finale di Champions League, forse per la partita di calcio, ma sopratutto, per quello che è successo in piazza San Carlo a Torino, dove 50'000 persone prese del panico hanno causato 1500 feriti, un morto e un ragazzo che forse non si riprenderà mai più.  Dopo quello che è successo, per evitare che possa di nuovo accadere, il Capo della Polizia, Gabrielli, ha emanato a tutte le prefetture una circolare con la quale vengono obbligati i comuni a richiedere a chiunque organizzi un evento di dotarsi di appositi dispositivi di sicurezza. Cercheremo di analizzare i vari punti della circolare, cercando di tirare fuori una quadra.

Per prima cosa, se vuoi organizzare un evento, non farti prendere dal panico, sono solo poche cose da fare per rendere sicura la tua manifestazione. La sagra del panfritto di Borgorossi non è a rischio! Si dovrà sempre rispettare il precedente quadro normativo, cioè si dovrà comunque produrre la seguente documentazione, che dovrà altresì essere depositata in comune se richiesta:

STRUTTURE
  • Calcoli di portata
  • Modalità di montaggio e di manutenzione
  • Certificato di idoneità statica
  • Certificato di corretto montaggio


IMPIANTI ELETTRICI
  • Dichiarazioni di conformità a regola 


Tendoni di copertura, teli, ecc…
  • Copia dell’atto di omologazione


BOMBOLE DI GAS
  • Certificato di installazione e verifica 
  • Certificato  di corretto funzionamento
Oltre le domande e il rispetto della normativa sanitaria, che essendo spesso di riferimento regionale non andiamo ad approfondire, si dovrà produrre una serie di documenti e dispositivi di sicurezza. Analizzando la situazione si sarebbe già dovuto pensare a un sistema di emergenza e controllo degli ingressi: difficilmente alle sagrette di paese si possono verificare attacchi terroristici, ma la fobia oggi è altissima; immaginate la situazione di 4 giovanotti in preda al fumo dell'alcool che si mettono a urlare una bomba una bomba,  si ci mette a correre senza verificare la veridicità di ciò. Viceversa, considerando una situazione anche tranquilla, può sempre succedere che a qualcuno possa venire un malore o un infarto: l'ambulanza attrezzata dovrebbe poter accedere liberamente fino ad arrivare a pochi metri dal punto di rischio. 

O ancora, in caso di emergenza vera, si dovrebbero sempre preparare del personale dell'organizzazione dell'evento, volto ad accompagnare, informare, seguire, i visitatori, che sia ben visibile con una pettorina fosforescente e che possa sempre essere coordinata dal responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Come comportarsi con le bottiglie di vetro e le lattine di metallo. L'ultimo punto della circolare è chiaro:


Provvedimento di divieto somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro/lattine

Quindi sarebbe il caso di non vendere nulla del genere. Ma alla Sagra del Nebbiolo di Borgobianco non si può dare il vino nel cartone di vetro e darlo al bicchiere. A coloro che vogliono degustare una bottiglia di vino cenando, è possibile fornirgliela liberamente, avvisandolo di non lasciarla per la strada nel tragitto dal bancone al tavolo, e una volta finita, predisporre personale che vada a raccogliere le bottiglie di vetro in giro, il più celermente possibile. E' un discorso ragionevole per una sagra enogastronimica, che logicamente non si può applicare al concerto di Vasco Rossi. Tantissimi feriti di Torino sono stati coloro che scivolando per terra hanno urtato vetro e lattine ferendosi. 
Sarà compito di chi sta all'ingresso verificare che nessuno acceda con delle bottiglie di vetro, ricordandosi che solo le forze dell'Ordine possono fare perquisizioni, si dovrà chiedere di poter visionare il contenuto della borsa senza tuttavia poterci frugare dentro.

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE dovrà tenere conto del territorio dell'evento, dei possibili rischi, di quali misure preventive adottare e di quali predisporre in caso di emergenza. Dare i compiti appropriati al personale. Quali sono i controlli all'ingresso, e come farli.










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giovedì 22 giugno 2017

Energia - Efficienza energetica: certificazione ed etichette

Presentato lo studio Accredia-Isnova che delinea il quadro dei processi di certificazione delle competenze in ambito energetico e cambiate le etichette degli elettrodomestici che diventano più smart.

Le certificazioni accreditate da ente terzo contribuiscono sicuramente al miglioramento del mercato dei servizi energetici, con benefici energetici, ambientali, sociali e di produttività, perché sono garanzia di qualità e di aggiornamento professionale. È ciò che è emerso dall’Osservatorio Accredia “Le certificazioni accreditate per l’efficienza energetica”, realizzato dall’Ente unico italiano di accreditamento, in collaborazione con Isnova, (I’Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica), controllato da Enea, e presentato a fine marzo a Roma dal Presidente di Accredia Giuseppe Rossi e dal Presidente di Enea, Federico Testa, insieme a rappresentanti delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
Lo studio Accredia-Isnova delinea ruolo, benefici, criticità e aree di miglioramento dei processi della certificazione accreditata delle competenze (figure professionali e organizzazioni) e dei sistemi di gestione dell’energia ed è stato realizzato su un campione composto da soggetti e organizzazioni in possesso di certificazioni per il miglioramento della performance energetica: EGE (Esperti in gestione dell’Energia), ESCo (Società che forniscono servizi energetici) e organizzazioni certificate ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia”.
La certificazione accreditata, rilasciata da un organismo verificato da Accredia, presenta maggiore credibilità e autorevolezza rispetto agli altri tipi di certificazione, come l’autodichiarazione di conformità o la qualificazione emessa da fornitori o subfornitori e presenta vantaggi per la PA, le imprese ed i consumatori.
Per le imprese, la certificazione accreditata conferisce maggiore incisività e penetrazione sul mercato, grazie al vantaggio competitivo; inoltre attraverso di essa il fornitore può dimostrare al cliente che opera in conformità alle norme nazionali e internazionali e alle prescrizioni attinenti al proprio campo di attività, il 60% delle imprese vede il processo di certificazione come opportunità per innescare l’innovazione di processo e prodotto, mentre il 72% lo identifica come strumento per misurare le proprie prestazioni energetiche. La certificazione verifica, in modo terzo e indipendente, il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze dei professionisti o l’approccio sistemico al miglioramento continuo dei processi relativi a un sistema di gestione. In più, è facilitato l’accesso alle gare pubbliche e si accresce la reputazione aziendale e la fiducia trasmessa ai consumatori.
Questo tipo di certificazione risponde, infine, alla richiesta dei consumatori di avere garanzie sempre crescenti sull’affidabilità e sostenibilità dei beni e servizi acquistati, contribuendo all’adozione di comportamenti energeticamente consapevoli e con ricadute positive sull’ambiente.

Qualche numero
Per ciò che riguarda nello specifico, i benefici derivanti dalla certificazione accreditata, gli EGE (Esperti di Gestione dell’Energia) hanno evidenziato l’aumento della reputazione professionale (per il 48%), una maggiore visibilità sul mercato (32%), l’avanzamento professionale (11%) e la facilitazione nelle gare di appalto (10%).
Le Società che forniscono servizi energetici (ESCo) hanno identificato come benefici: l’aumento della fiducia del cliente nel prodotto o servizio offerto (per il 66%), la maggiore visibilità sul mercato (per il 64%), l’aumento della qualità dei servizi forniti (55%), la facilitazione nella partecipazione a gare d’appalto (51%) e la maggior credibilità con le istituzioni bancarie (26%).
Le organizzazioni certificate ISO 50001 hanno evidenziato come benefici l’opportunità di misurare la prestazione energetica (72%), o di innescare l’innovazione di processo, l’identificazione delle priorità in campo energetico (53%), il miglioramento delle competenze (31%).
Nel 2016 sono stati 1674 gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati sotto accreditamento: il 44% di essi lavora nel settore dell’agricoltura, che è quello che ha il maggior numero di organizzazioni che si sono dotate di un energy manager certificato EGE, seguito da quello dell’industria e del terziario, rispettivamente con il 25%, della PA con l’11% e dei trasporti con il 7%.
Le ESCo certificate sono state 1025: il settore di attività prevalente indicato è quello industriale con il 49%, seguito da quello terziario con il 20%, dalla PA con il 18%, residenziale con l’8% e agricoltura con il 4%.
Le organizzazioni che hanno fatto certificare il loro sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, nel 2016, sono state 1269, appartenenti prevalentemente al settore dell’industria (47%), seguito dal terziario (31%) e PA (13%).

La nuova etichetta smart entro il 2019
Eravamo abituati da quasi vent’anni alle etichette energetiche di elettrodomestici e televisori, ora saranno univoche (con la stessa scala da A a G) e faranno capo a un archivio digitale di informazioni. Le nuove etichette potranno contenere un QR code o un link che permetterà ai cittadini di accedere a un archivio online. La creazione di un database dettagliato e di strumenti digitali, come ad esempio app per smartphone, permetteranno ai consumatori di fare paragoni immediati tra i prodotti presenti sul mercato. Diventerà così possibile nell’UE lo sviluppo di applicazioni per smartphone analoghe a quelle già in uso ad esempio in Australia, che consentono agli acquirenti di fare confronti immediati fra i diversi modelli e di scegliere quello che offre il maggiore risparmio rispetto alle abitudini personali di impiego. I produttori avranno inoltre la facoltà di inserire sulle etichette relative all’efficienza energetica il simbolino che indica la capacità dell’apparecchiatura di essere “smart”, cioè di essere programmata (su consenso dell’utente) per mettersi in funzione quando l’energia elettrica costa meno o è disponibile in maggiore quantità. L’etichetta stampata rappresenterà l’efficienza energetica tramite una scala univoca rappresentata dalle lettere dalla A alla G e dai colori dal verde al rosso e non ci saranno più infiniti “+” davanti alla lettera A!
Le nuove etichette saranno applicate dapprima a frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine ed entro il 2019 dovrebbero cominciare ad arrivare nei negozi, a seguire toccherà a tutti gli altri prodotti.
L’accordo informale ora dovrà essere confermato dai 28 Stati UE e successivamente dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo. Il nuovo regolamento sulle etichette relative all’efficienza delle apparecchiature che consumano energia entrerà direttamente in vigore in tutti gli Stati UE, senza bisogno di essere trasposto nelle legislazioni nazionali: il Parlamento Europeo avrà il controllo delle fasi di attuazione.
Le etichette relative all’efficienza energetica e l’ecodesign, ossia all’introduzione progressiva di criteri più stringenti di produzione, consentono un risparmio energetico stimato dalla Commissione europea in 175 Mtep all’anno (si tratta di 175 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) entro il 2020: all’incirca la quantità di energia consumata in un anno nel nostro Paese.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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SUBENTRO E VINCOLO DI SOLIDARIETA’ TRA VENDITORE E ACQUIRENTE. ANNO IN CORSO E QUELLO PRECEDENTE

In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della legge n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare ma con l’anno contabile.
Come ha più volte precisato la giurisprudenza, il meccanismo del subentro dell'acquirente nei debiti condominiali del venditore opera unicamente nel rapporto tra il Condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà della singola porzione immobiliare, e non anche nel rapporto interno tra alienante ed acquirente.
Per quanto riguarda le spese condominiali (nella fattispecie, ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale), deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. civ. n. 24654/2010).
Questo momento – sottolinea la Corte – “rileva sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il condominio”.

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CASSAZIONE 22 MARZO 2017, N. 7395 - SUBENTRO E VINCOLO DI SOLIDARIETA’ TRA VENDITORE E ACQUIRENTE



CASSAZIONE 22 MARZO 2017, N. 7395

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SESTA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA  Felice  -  Presidente   
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  Consigliere  
Dott. ORILIA  Lorenzo  -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:   
                                       
ORDINANZA
                                    
sul ricorso 25784-2015 proposto da: 
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. S., che lo rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

CONTRO
V.M.,  P.F., rappresentati e difesi dall'avvocato G. V. T.; 
- controricorrenti - 

E CONTRO
C.C.; 
- intimata - 

avverso la sentenza n. 3354/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 31/07/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
                           
                  
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di (OMISSIS), ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 3354 del 31 luglio 2015 del Tribunale di Catania; resistono con controricorso V.M. e P.F., mentre rimane intimata, senza svolgere attività difensiva, C.C.. Il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto da V.M. e P.F., ai quali il Condominio di (OMISSIS), aveva intimato decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 4.718,25, imputabile alla "quota lavori di ristrutturazione facciata condominiale", in relazione ad intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio approvato dall'assemblea con delibera del 30 giugno 2008. Gli intimati V.M. e P.F. avevano dedotto nell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta davanti al Giudice di pace di Acireale, di aver acquistato dall'ex condomina C.C. (terza chiamata in causa) l'unità immobiliare compresa nel fabbricato condominiale soltanto in data 23 luglio 2009, e, dunque, oltre l'anno di gestione precedente al subentro. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione con sentenza del 16 ottobre 2013. Accogliendo il gravame, invece, il Tribunale di Catania, ha osservato che l'obbligo di spesa oggetto di causa, attenendo a lavori di straordinaria amministrazione di parti comuni, dovesse ritenersi insorto in data 30 giugno 2008, giorno della delibera assembleare di approvazione; ha poi aggiunto che il vincolo di solidarietà ex art. 63 disp. att. c.c. tra acquirente e precedente condomino per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello antecedente all'alienazione funziona con riferimento all'anno "contabile". Sicchè, avendo gli opponenti contestato che l'anno di gestione in corso al momento della compravendita del (OMISSIS) era quello corrente dal 01/07/2009 al 30/06/2010, e che l'anno di gestione precedente comprendeva il periodo dal 01/07/2008 al 30/06/2009, la spesa deliberata il 30 giugno 2008 doveva rimanere estranea all'anno antecedente entro cui opera la corresponsabilità dell'acquirente dell'unità immobiliare, non avendo il Condominio dato altrimenti prova, neppure mediante produzione di un rendiconto, che l'anno di gestione coincidesse, piuttosto, con l'anno solare.
Il primo motivo di ricorso del Condominio di (OMISSIS), deduce in rubrica "violazione o falsa applicazione di una norma di diritto". Il ricorrente sostiene che dovevano essere gli opponenti V.M. e P.F. a dare prova del computo dell'anno precedente, agli effetti dell'art. 63 disp. att. c.c., come anno contabile e non come solare, essendo, pertanto, tale ultima norma pienamente applicabile alla fattispecie.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 5, essendo la sentenza viziata da motivazione insufficiente o contraddittoria, in quanto "mal si comprende come la sentenza di 2^ grado nulla statuisca in capo all'originaria proprietaria sig.ra C.C.".
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Trova qui applicazione ratione temporis, attesa l'epoca di insorgenza dell'obbligo di spesa per cui è causa, l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2 nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino (e dunque, nella specie, V.M. e P.F., per effetto della compravendita del (OMISSIS)) è obbligato, solidalmente con questo (nella specie, C.C.) al pagamento dei contributi relativi "all'anno in corso e a quello precedente".
Dovendosi individuare, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2 al caso in esame, quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale)", deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento (30 giugno 2008), avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010). Questo momento rileva sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il condominio. L'obbligo del cessionario dell'unità immobiliare, invero, è solidale, ma autonomo, in quanto non propter rem, e, piuttosto, costituito ex novo dalla legge in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria dell'organizzazione condominiale; ma il meccanismo del subentro dell'acquirente nei debiti condominiali del suo dante causa opera unicamente nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà della singola porzione immobiliare, e non anche nel rapporto interno tra alienante ed acquirente, proprio per la natura personale (e non reale) delle rispettive obbligazioni. Sicchè il compratore risponde verso il venditore soltanto per le spese condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui egli sia divenuto condomino, mentre ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa allorchè sia stato chiamato dal condominio a rispondere di obbligazioni nate in epoca anteriore all'acquisto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 22/02/2000). Il ragionamento seguito dal Tribunale di Catania risulta, perciò, corretto, in quanto è il condominio, il quale invochi in giudizio la responsabilità solidale dell'acquirente di un'unità immobiliare per contributi relativi alla conservazione o al godimento delle parti comuni, ad essere gravato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente compresa l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente.
L'anno, cui fa riferimento l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2 deve, peraltro, essere di sicuro inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall'esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l'anno solare. La conclusione raggiunta è coerente col principio, elaborato da questa Corte, della cosiddetta "dimensione annuale della gestione condominiale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7706 del 21/08/1996; ma anche Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013), annuali essendo la durata dell'incarico dell'amministratore (art. 1129 c.c.), il preventivo delle spese ed il rendiconto (art. 1135 c.c., comma 1, nn. 2 e 3), e trova conferma in via interpretativa anche dall'art. 1129 c.c., comma 9 introdotto dalla L. n. 220 del 2012, ove si fa espresso riferimento alla "chiusura dell'esercizio".
Costituisce peraltro questione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, l'accertamento, necessario ai fini dell'applicazione del principio di inerenza, della data di inizio e di chiusura dell'esercizio condominiale, e quindi dell'appartenenza di un credito per contributi all'uno, piuttosto che all'altro anno di gestione, alla stregua delle prove offerte dal condominio creditore.
Il secondo motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS), appare, poi, inammissibile, in quanto censura un vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, senza tener conto che la modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, ed applicabile nel caso di specie ratione temporis, consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti. Il secondo motivo di ricorso è poi inammissibile anche perchè, nella sua esposizione, esso si duole, in realtà, che il Tribunale di Catania, il quale ha giudicato sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli intimati V.M. e P.F. per negare la sussistenza del proprio debito verso il condominio opposto, non abbia comunque quanto meno accertato la responsabilità dell'altra ipotetica coobbligata solidale C.C., terza chiamata in causa dagli opponenti. Il contenuto della censura, allora, sottende un vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale su una domanda di condanna solidale della terza C., chiamata in causa degli opponenti, al pagamento in favore del Condominio opposto della somma già oggetto del ricorso monitorio. Di una tale domanda del Condominio verso la coobbligata C. il giudice dell'appello non risulta essere stato reinvestito mediante specifico motivo di gravame, stando a quanto indicato in ricorso nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei soli controricorrenti V.M. e P.F., non avendo svolto attività difensiva l'altra intimata C.C..
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta - 2 civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017
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APPROPRIAZIONE INDEBITA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso che si manifesta nel momento in cui l'autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui aveva la disponibilità senza darne una giustificazione, mentre la truffa può dunque dirsi consumata nel momento in cui si verifica la perdita definitiva del bene che costituisce danno per il raggirato e ingiusto profitto dell'agente (fattispecie relativa alla condotta di un amministratore di condominio che aveva indotto i condomini in errore sull'entità delle spese di gestione dell'immobile da sostenere al fine di appropriarsi delle somme versate da quest'ultimi).

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CASSAZIONE 22 MAGGIO 2017, N. 25444 - appropriazione indebita



CASSAZIONE 22 MAGGIO 2017, N. 25444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SECONDA SEZIONE PENALE
                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. DIOTALLEVI Giovanni  -  Presidente                      
Dott. PARDO   Ignazio  -  Consigliere             
Dott. PAZZI  Alberto  -  rel. Consigliere                     
Dott. ARIOLLI  Giovanni -  Consigliere                     
Dott. RECCHIONE  Sandra -  Consigliere 
                    
ha pronunciato la seguente:   
                                       
SENTENZA
                                       
sul ricorso proposto da: 
T.A., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 1590/2015 del 5.4.2016 della Corte di Appello di Brescia; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LORI Perla, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
udito il difensore dell'imputato, Avv. C. R. in sostituzione dell'Avv. F. L., che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 aprile 2016 la Corte di Appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 16 febbraio 2015 con cui T.A. era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 646 (per essersi appropriato, quale amministratore di un condominio, di somme versate dai condomini per spese di gestione dell’immobile) e 640 c.p. (per aver indotto i condomini in errore circa l’entità delle spese di gestione da sostenere ed essersi così fatto versare dagli stessi somme non dovute) ed era stato conseguentemente condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dal condominio costituitosi parte civile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1 la falsa applicazione dell’art. 646 c.p.; a questo proposito la difesa, dopo aver rappresentato che non vi era prova di come le somme fossero uscite dalla disponibilità condominiale, di quando l’ammanco si fosse verificato in epoca antecedente il 30 aprile 2007 e di dove i denari fossero finiti, ha sostenuto che il semplice uso del denaro, ancorché momentaneo, non integrava l’interversione del possesso, sottolineando poi che non era l’imputato a dover giustificare la destinazione delle somme mancanti ma l’accusa a dover provare gli elementi costitutivi del reato;
2.2 la falsa applicazione dell’art. 640 c.p.; al riguardo la difesa ha sostenuto che la corte territoriale non aveva verificato il ricorrere degli elementi costitutivi del delitto di truffa, controllando quali attività inesistenti erano state retribuite o quali importi non dovuti o eccessivi erano stati corrisposti;
2.3 la falsa applicazione degli artt. 640 e 646 c.p. in relazione al momento consumativo dei reati, da individuarsi con la realizzazione del profitto ingiusto per la truffa e con la prima condotta appropriativa per l’appropriazione indebita;
2.4 la falsa applicazione dell’art. 99 c.p., in quanto la recidiva specifica e infraquinquennale era stata contestata malgrado i reati posti a base della recidiva fossero coevi o successivi a quelli contestati in questa sede processuale e senza alcuna valutazione dell’esistenza di una relazione qualificata fra i precedenti del reo e il nuovo illecito;
2.5 la falsa applicazione dell’art. 161 c.p., in quanto, tenuto conto del fatto che gli ammanchi si erano verificati in epoca antecedente all’aprile 2007, il reato di cui al capo a) era comunque prescritto, mentre quello di cui al capo b) risultava tale una volta esclusa la recidiva illegittimamente contestata;
2.6 l’omessa motivazione circa l’applicazione della recidiva e dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., rispetto alle quali i giudici di merito non avevano speso alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La corte territoriale ha constatato che per gli anni di gestione del condominio 2007 - 2009, affidati all’odierno ricorrente quale amministratore dopo una precedente gestione assolutamente lineare, il saldo attivo del conto comune sarebbe dovuto essere pari a Euro 29.544,96 mentre in realtà non vi era alcuna disponibilità di cassa e ha conseguentemente ritenuto integrato il reato di appropriazione indebita in ragione del fatto che l’imputato, al subentro del nuovo amministratore, trattenne per sé le somme di pertinenza condominiale.
Una simile valutazione è del tutto conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016 - dep. 17/06/2016, Trovato, Rv. 26711401). Non si presta poi a censure la valutazione operata dalla Corte d’Appello della congerie istruttoria disponibile, in quanto l’imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l’onere di provare o allegare non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, P.G., P.C. in proc. Baroni, Rv. 25924501; nello stesso senso Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 - dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 25591601).
2. Rispetto al secondo capo di imputazione la Corte d’ Appello di Brescia ha riscontrato che i condomini avevano consegnato all’imputato, nella sua veste di amministratore, la complessiva somma di Euro 13.335,84 a fronte di spese inesistenti o ingiustificate o comunque non seguite dalle azioni promesse; la Corte ha poi spiegato che gli artifici e raggiri erano consistiti nella richiesta di pagamenti falsamente giustificati relativi a prestazioni fasulle che avevano comportato un’ induzione in errore dei condomini, i quali avevano versato somme non dovute che erano state incamerate dall’imputato senza alcun titolo. In questo modo la corte territoriale, una volta preso atto che l’imputato non aveva in alcun modo assolto l’onere di allegazione che su di lui incombeva di fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che fossero idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, ha puntualmente dato conto del ricorrere degli elementi costitutivi del reato di truffa in contestazione.
3. La Corte d’Appello ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita si sia consumato tramite l’interversione del possesso avvenuta nel momento in cui è risultata manifesta la volontà dell’imputato di trattenere per sé le somme che sarebbero dovute essere presenti sul conto corrente condominiale al subentro del nuovo amministratore, dunque in coincidenza con il venir meno dell’incarico gestorio.
Questa valutazione non si presta a censure.
In vero, pur essendo pacifico che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, mentre rimane irrilevante l’epoca in cui si viene a conoscenza del comportamento illecito (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014 - dep. 29/04/2014, Idone, Rv. 25971501), nel caso in cui l’agente abbia la disponibilità di denaro altrui in virtù dello svolgimento di un incarico gestorio il reato di appropriazione indebita è integrato dall’interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporta uti dominus non restituendo senza giustificazione le somme detenute, che non ha più ragione di trattenere, in modo da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato.
Per quanto riguarda l’individuazione del momento consumativo della truffa la corte territoriale ha ritenuto che questo delitto si sia consumato nel momento in cui si è verificato l’arricchimento dell’agente con il correlativo danno patrimoniale per i condomini, momento da individuarsi anche in questo caso in coincidenza con la nomina del nuovo amministratore e della conseguente perdita definitiva delle somme.
Un simile assunto non può essere condiviso.
In vero il perfezionamento della truffa è legato al verificarsi del danno patrimoniale per la vittima e dell’ingiusto profitto per l’agente (dato che è necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo; Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009 - dep. 06/04/2009, Coppola e altro, Rv. 24360801) e si verifica nel momento in cui queste evenienze vengano entrambe a esistenza o, in caso di mancata contestualità, in coincidenza con l’avverarsi dell’ultima componente.
Dunque la truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene in cui si sostanzia il danno del raggirato e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011 - dep. 20/05/2011, Pg in proc. Monti e altri, Rv. 25035801).
Nel caso di specie l’imputato ha preteso il pagamento di compensi per prestazioni professionali fasulle, condotta a cui hanno fatto seguito l’addebito al condominio degli importi fatturati descritti nel capo d’imputazione e l’incasso da parte dell’amministratore o di parenti dell’imputato dei compensi non dovuti.
Il perfezionamento del reato deve perciò ritenersi avvenuto nel momento in cui l’indebito esborso e il correlato ingiusto profitto si verificarono, a prescindere dalla sua constatazione da parte dell’amministratore, e dunque nei tempi indicati nel capo d’ imputazione (negli anni 2007 e 2008).
4. La corte territoriale ha ritenuto che la contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale sia stata correttamente effettuata, a fronte delle risultanze del certificato penale.
In realtà il T. annovera due precedenti per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, conseguenti a due decreti penali divenuti esecutivi rispettivamente il 26.6.2008 e il 30.7.2010, e una condanna per appropriazione indebita divenuta irrevocabile il 2.10.2014.
Ora, posto che perché possa configurarsi la recidiva occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile e tenuto conto di quanto in precedenza precisato in merito ai momenti consumativi dei reati ascritti all’imputato, la recidiva infraquinquennale è stata correttamente contestata rispetto al reato di appropriazione indebita, perfezionatosi, come detto, nel giugno 2009 al momento del subentro del nuovo amministratore, poiché a quella data il primo decreto penale era divenuto esecutivo (non assumendo rilievo ai fini della contestazione della recidiva il condono disposto, come ha chiarito Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 26462901).
Diverse considerazioni devono essere fatte rispetto al reato di truffa, che si è perfezionato nei tempi indicati nel capo d’imputazione (e più precisamente nei momenti in cui vennero emesse le fatture fra l’1.6.2007 e il 1.2.2008) e dunque in epoca precedente all’esecutività del primo decreto penale.
Deve quindi essere esclusa, rispetto al reato di cui al capo B), la recidiva contestata.
5. È stato in precedenza precisato che il reato di appropriazione indebita si è consumato al momento della dismissione da parte dell’imputato dell’incarico di amministratore di condominio, nel giugno 2009, dovendosi di conseguenza escludere la sua prescrizione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. e tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata e degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti.
Il reato di truffa invece si è consumato, come detto, nei tempi indicati nel capo d’imputazione, nel corso degli anni 2007 e 2008, in coincidenza con l’indebito esborso dei condomini e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’amministratore.
Ne consegue, dovendosi escludere la recidiva in contestazione, la constatazione dell’intervenuta prescrizione del reato a causa dell’intero decorso del periodo previsto dall’art. 157 c.p., pur aumentato di un quarto per effetto dell’interruzione della prescrizione.
6. È senz’altro condivisibile l’osservazione difensiva secondo cui sussiste uno specifico onere motivazionale a carico del giudice nel caso in cui egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte ("In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa" Cass. sez. un., n. 5859 del 27/10/2011 Marcianò, Rv. 25169001).
È noto tuttavia che un simile onere può essere adempiuto anche implicitamente, ove la sentenza dia conto della sussistenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore, che sono alla base dell’aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all’art. 99 c.p. ("Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ ultima essere anche implicita" Cass., sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015 Del Vento e altri, Rv. 26453301, la quale ha esaminato una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell’imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali).
Concorrono a fornire questo quadro motivazionale sia il richiamo ai precedenti penali contenuto all’interno della decisione di primo grado, sia la valutazione fatta dallo stesso giudice della condotta tenuta dall’imputato, che non ha dimostrato alcun sintomo di resipiscenza né volontà di restituzione delle somme. La corte territoriale, nel valutare il ricorrere dei presupposti dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., ha poi fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte sia in merito alla necessità di una valutazione complessiva del danno cagionato in caso di reato continuato ("In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni" Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015 - dep. 16/11/2015, Badaloni e altri, Rv. 26555701), sia rispetto alla rilevanza della consistenza oggettiva del danno arrecato ("Nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità" (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016 - dep. 17/11/2016, Puricelli, Rv. 26844601).
In conclusione sulla base delle considerazioni appena esposte, una volta esclusa la contestata recidiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., atteso che lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’ Appello di Brescia per la rideterminazione della pena relativa al delitto di appropriazione indebita, rispetto al quale il ricorso risulta inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., previa esclusione della contestata recidiva, essendo lo stesso estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’ Appello di Brescia per la rideterminazione della pena.
Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente al delitto di appropriazione indebita.
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PER RIVENDICARE AREE ESTERNE COMUNI A PARCHEGGIO, OCCORRE PROVARE LA DESTINAZIONE

Spetta a chi vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, di provare che la stessa sia compresa nell'ambito dell'apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell'asserito diritto.





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CASSAZIONE 8 MARZO 2017, N. 5831 - in tema di parcheggi



CASSAZIONE 8 MARZO 2017, N. 5831

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SESTA SEZIONE CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. PETITTI  Stefano  -  Presidente   
Dott. ORILIA   Lorenzo  -  Consigliere  
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:      
                                    
ORDINANZA

sul ricorso 23853/2015 proposto da: 
D.A., rappresentato e difeso dall'avvocato F. A.; 
- ricorrente - 

CONTRO

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. G., rappresentato e difeso dall'avvocato C. S.; 
M.V.,  M.F.,   F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. T., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S. S.; 
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. G., rappresentato e difeso dall'avvocato C. S.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 869/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/12/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente D.A. impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 869/2014 del 17 dicembre 2014 resa dalla Corte d'Appello di Messina, che aveva rigettato l'appello proposto dallo stesso D. avverso la sentenza pronunciata il 10 ottobre 2006 dal Tribunale di Messina. La causa era iniziata con citazione del 25 gennaio 1995 effettuata da D.A. nei confronti di M.S. (domanda poi riassunta nei confronti degli eredi di questo F.G., M.F., M.V. e M.C.) ed aveva per oggetto la pretesa della natura condominiale dello spazio esterno ad ovest dell'edificio costruito dal M. nel comparto VII dell'isolato 178, (OMISSIS), ovvero comunque del riconoscimento del diritto d'uso a parcheggio di tale area in favore del D.. Resistono con controricorso F.G., M.F. e M.V., nonchè M.C..
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d'Appello di Messina per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si richiamano una visura dello stralcio catastale, l'atto pubblico del 20/12/1072, l'atto di vendita Riva del 1969 e si conclude che il terreno in questione non potesse essere di proprietà esclusiva dei controricorrenti.
Il secondo motivo censura la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto (L. n. 1150 del 1942 e L. n. 765 del 1967), per aver negato la natura condominiale dell'area in contesa.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
E' infondata l'eccezione pregiudiziale della controricorrente M.C., tendente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per l'errata indicazione del numero della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c., n. 2), in quanto il ricorso reca comunque elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la decisione gravata.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, si legge che la Corte d'Appello di Messina ha negato che il fatto che l'area in questione non fosse inserita nella dichiarazione di successione di M.S. avesse rilevanza per escludere la proprietà dello stesso sullo spazio esterno ad ovest dell'edificio di viale (OMISSIS); e che, ad avviso dei giudici d'appello, piuttosto, gli atti pubblici di vendita del 5.8.1969 e del 20.12.1972 provassero la proprietà del M. sullo spazio in questione. La sentenza della Corte di Messina, inoltre, motiva la non decisività delle strisce delimitanti i posti auto sul terreno in contestazione e spiega come dalla documentazione esaminata fosse emerso che lo stesso terreno non era stato destinato a parcheggio nel progetto assentito.
Il primo motivo è inammissibile, atteso che, trovando applicazione il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula la deduzione dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il primo motivo del ricorso di D.A. non rispetta le previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il ricorrente non indica il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", limitandosi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori con riguardo a fatti storici comunque presi in considerazione dalla Corte d'Appello (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.
Per affermare la natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. di un'area esterna all'edificio, della quale manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 730 del 16/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11261 del 18/07/2003) occorre preliminarmente accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d'altra natura (cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 8220, non massimata; Cass. 30 luglio 1999, n. 6894; Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; Cass. 5 maggio 2003, n. 6751; Cass. 13 gennaio 2010, n. 378). Spetta a chi vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, di provare che la stessa sia compresa nell'ambito dell'apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell'asserito diritto (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221). Il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di Messina è quindi del tutto corretto.
Il ricorso va (anaci) perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti F.G., M.F. e M.V., nonchè M.C..
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare sia ai controricorrenti F.G., M.F. e M.V., sia alla controricorrente M.C. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per gli uni e per l'altra in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017
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martedì 20 giugno 2017

Riscossione: dal 15 maggio 2017 interessi di mora ridotti al 3,5%

Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Con provvedimento del 04 aprile 2017 adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato previsto che, a partire dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al 3,5% su base annua.
Tale nuova aliquota è stata determinata dalla Banca d’Italia sulla base delle analisi della media dei tassi bancari attivi del 2016.
Come noto, gli interessi di mora vengono applicati da Equitalia tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge, oltre all’innalzamento degli oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli consegnati all’Agente di riscossione a partire dal 1° gennaio 2016) o all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 4,65% all’8%, per i ruoli emessi dal 01/01/2013 al 31/12/2015.
Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre 2015 la misura dell’aggio è stata pari al 4,65 delle somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della cartella, e pari all’8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora, nell’ipotesi di pagamento oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i carichi affidati al concessionario a partire dal 1° gennaio 2016, l’aggio è stato di fatto sostituito interamente dagli “oneri di riscossione”, quale compenso per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, per quanto attiene agli interessi di mora, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 espressamente prevede:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall’ articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale - e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento – fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto di recente previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, che testualmente recita:
“Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Di seguito, una tabella relativa alla variazione temporale del tasso degli interessi di mora nei vari anni:
Decorrenza          Tasso
dal 01/10/2009    6,8358 %
dal 01/10/2010    5,7567 %
dal 01/10/2011    5,0243 %
dal 01/10/2012    4,5504 %
dal 01/05/2013    5,2233 %
dal 01/05/2014        5,14 %
dal 01/05/2015        4,88 %
dal 15/05/2016        4,13 %
dal 15/05/2017          3,5 %

Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, si ricorda che, con il Decreto Legge n. 193/2016 il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. “rottamazione” delle cartelle consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle cartelle i cui ruoli sono stati affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31/12/2016, di estinguere il debito al netto delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora.
Da tanto ne discende che, fino al 21 aprile 2017, a seguito della proroga prevista da parte del D.L. n. 36/2017, è possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale, ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.
Infine, si fa presente l’assurdo comportamento del fisco che, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l’interesse che deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco se esegue i rimborsi in ritardo.
Questa assurda disparità doveva essere eliminata dal decreto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che doveva essere approvato nel mese di gennaio del 2016.
Speriamo che il suddetto decreto sia approvato in occasione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e del Piano Nazionale delle Riforme (PNR) che il Governo approverà martedì 11 aprile 2017.

di Alessandra Rizzelli
Avvocato
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Il fabbisogno termico di energia termica utile

Per comprendere il concetto di Fabbisogno termico è utile ricorrere ad una analogia “idraulica” che recupera l’esperienza (comune) di tutti quelli che, per necessità o per intrinseco piacere, solitamente si “lavano”. Prendiamo quindi in esame una vasca da bagno e la sua cugina maggiore ovvero una piscina:
Senza ricorrere a troppi tecnicismi risulta intuitivo considerare accettabile una associazione logica, ovvero la correlazione tra la quantità di acqua contenuta in un recipiente (vasca o piscina) con il “livello” raggiunto/desiderato, a parità di dimensioni del contenitore.
Quindi se accettiamo l’assunto precedente, tale assunto si può estendere alla termotecnica: basta considerare la quantità di calore necessaria a soddisfare un bisogno come una quantità di acqua e la temperatura raggiunta/desiderata come il livello necessario per permettere di soddisfare questo bisogno.
Quindi se ipotizziamo che “statisticamente” necessitino almeno 20°C per raggiungere condizioni di comfort, la corrispondente quantità di calore deriva dalle “dimensioni” del contenitore (stanza, zona termica) da climatizzare. La schematizzazione, volutamente, è abbastanza rozza perché entrano in gioco i concetti di trasmittanza e capacità termica , variabili termiche aggiuntive alle pure variabili dimensionali.
Ma per gli scopi immediati il parallelo regge. Accettato quindi questa similitudine, il concetto di fabbisogno termico può essere meglio compreso ricorrendo alla successiva immagine:
Ipotizziamo appunto una situazione come quella descritta: la necessità da soddisfare è quella di mantenere un livello di acqua nella vasca (temperatura ambiente) sufficiente per consentire al “roditore” di compiere le proprie abluzioni.
La vasca da bagno (alloggio, stanza, zona termica) è però, ahimè, affetta da fori (dispersioni termiche) tali da far decrescere il livello desiderato. Ecco la necessità di ricorrere ad un sistema di reintegro (impianto) per ripristinare il livello desiderato introducendo la quantità di acqua (calore – energia termica) dispersa.
Quindi il FABBISOGNO TERMICO DI ENERGIA TERMICA UTILE altro non è che un bilancio tra dispersioni (fuoruscite di acqua dalla vasca) e gli apporti (piove nella vasca) , una volta fissato il livello di acqua in modo convenzionale (20°C di temperatura interna).
Altro è il concetto di CONSUMO (FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA) che deriva dal soddisfare il fabbisogno di energia utile tramite l’impiego di vettori energetici. Questo impiego può essere più o meno efficiente generando comunque perdite che si aggiungono al fabbisogno di energia utile per costituire il CONSUMO.
Quindi il CONSUMO può essere inferiore al FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE nella misura in cui si rinuncia a parte del servizio (per esempio accettando di godere di una temperatura inferiore a 20°C), ma solitamente il CONSUMO risulta sempre superiore al FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE appunto perché si generano comunque perdite nei processi di conversione.

di Antonio Claudio Lucchesi
Consulente ANACI
fonte: AmministrareImmobili
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