lunedì 30 novembre 2015

Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016 (PARTE II)


3. NORME DI RIFERIMENTO

Leggi Statali
La materia della termoregolazione e contabilizzazione del calore, è principalmente disciplinata da due Leggi dello Stato Italiano. L’articolo 26 comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, assegna all’Assemblea il potere di deliberare questa tipologia di interventi che, si ricorda, prevede attività da effettuare anche all’interno delle singole unità immobiliari. Il comma 3 dello stesso articolo 26, come meglio illustrato nel prosieguo della presente trattazione, detta modalità operative necessarie per l’esecuzione dell’intervento.
L’articolo 9 comma 5 del D. Lgs. 04/07/2014 n. 102 detta invece gli obblighi di installazione. Leggi Regionali E’ opportuno precisare che le disposizioni del Decreto Legislativo 192/2005, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e dell’articolo 17 (Clausola di cedevolezza) dello stesso Decreto, trattandosi di materie di legislazione concorrente, si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
  • definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 59/2009 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
  • fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all’articolo 4 del DPR 59/2009, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.
Lo stesso articolo 3 comma 2 del D.Lgs.102/2014 prevede che le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica, possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico cui concorrono le misure del citato decreto. Questo consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Pur non essendo prevista in questo caso una clausola di cedevolezza che consenta alle Regioni di recepire autonomamente la Direttiva 2012/27/ UE, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, viene riconosciuto alla Regioni il potere di legiferare in materia.
Occorrerà pertanto prestare particolare attenzione in quelle regioni dotate di propria Legge in materia In questi casi sembrerebbe di ritenere che le norme regionali possano essere più “restrittive” di quelle nazionali e prevalere su queste ultime.

4. IMPERATIVITA' DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Prima di entrare ulteriormente nel merito della trattazione, è necessario precisare che le norme sopra riportate (siano essere Statali o Regionali) sono imperative e, pertanto, non derogabili nemmeno con il consenso unanime dei condomini. Allorquando si sia in presenza di una norma che non sanziona con la nullità il patto che la deroga, al fine di accertare se la stessa possa essere considerata “norma imperativa”, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell’atto. Tale controllo si risolve nell’indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato. In tali casi è compito del Giudice stabilire se la norma contraddetta dal contratto privato abbia carattere imperativo, sia, cioè, dettata a tutela dell’interesse pubblico (Cassazione Civile, Sezioni Unite 21 agosto 1972 n 2697; Cassazione Civile 4 dicembre 1982 n.6601; Cassazione Civile 18 luglio 2003 n.11256).
Per quanto attiene alla materia in esame, il Legislatore ha previsto la termoregolazione e la contabilizzazione in normative tendenti al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione dell’emissione dei prodotti inquinanti della combustione. Il D. Lgs. 102/2014 ritiene esplicitamente, all’articolo 9 comma 5, che la contabilizzazione è strumento essenziale per favorire il contenimento dei consumi energetici.
Si consideri anche quanto segue in riferimento alle Leggi in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore:
  • la Legge 10/1991 ha, tra l’altro, il fine di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, favorire ed incentivare, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia;
  • Il D.P.R. 26/08/1993, n. 412, (attuativo della Legge 10/1991) all’articolo 9, comma 6, lettera f), stabilisce che gli impianti dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore non sono tenuti al rispetto dei limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione. 
  • il D. Lgs. 19/08/2005 n. 192, mira, tra l’altro, a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, oltre a promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico;
  • il D. Lgs. 10/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia. Dalle finalità che si è imposto il Legislatore Nazionale (oltre ai Legislatori Regionali che hanno recepito le Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE), si desume chiaramente che l’interesse che la normativa in esame mira a tutelare, è non solo nazionale, ma anche sovranazionale, tendendo alla preservazione della “salute” del pianeta Terra e, quindi, sicuramente di ordine pubblico.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, con ordinanza del 30 gennaio 2009, il quale ha ritenuto che l’articolo 26 comma 5 Legge 10/91, “per evidenti connotazioni pubblicistiche che la caratterizzano, essendo volta a perseguire l’obiettivo del contenimento energetico, va intesa quale norma imperativa di Legge, comunque sovraordinata ai regolamenti condominiali, sia pure contrattuali”. Dello stesso orientamento anche il Tribunale di Roma del 20 aprile 2009, il quale ha ritenuto “che le disposizioni di cui alla Legge citata (Legge 10/91 -ndr-), recante norme in tema di uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l’autonomia negoziale dei privati risulta limitata”.

Fonte Amministrare Immobili
a cura di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico Csn


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