venerdì 11 dicembre 2015

GLI IMPIANTI TERMICI, PROFILI TECNICI tutto sulla Norma UNI 10200

Premessa

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102. Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per per seguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia).
Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri finiche, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'Italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento.
Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”.
Ilcondominioèdisciplinatodagliartt.1117ess.delc.c.cheperònonnefornisconounadefinizioneesaustivaedorganica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex legeo ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
“Edificio polifunzionale” il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è “occupato” da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing) Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e dal monitoraggio del consumo energetico.
L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonché l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il “peso” del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

ART. 1

STABILISCE UN QUADRO DI MISURE PER LA PROMOZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ART. 2

DEFINIZIONI

  1. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  2. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2007, N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  3. ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  4. AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163

ULTERIORI DEFINIZIONI

AUDITOR ENERGETICO:

Persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

CONDOMINIO:

edificio con almeno due unita'immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

CONTATORE DI FORNITURA:

apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

CONTATORE DIVISIONALE O INDIVIDUALE:

apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC):

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE:

sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termicao frigorifera fornita alle singole unita'immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

SISTEMA DI MISURAZIONE INTELLIGENTE:

un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE:

sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;

ART.3

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO

NON PIU’ AMMINISTRATORI, MA RISPARMIATORI ENERGETICI

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001,2011

OBIETTIVO DELLA DIAGNOSI

Individuare gli interventi necessari per conseguire il miglioramento della classe energetica complessiva del condominio

AUDIT ENERGETICO

LA METODOLOGIA DEFINITA NELLE LINEE GUIDA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

verifica preliminare dell’opportunità di elaborare un audit energetico; tale azione ha lo scopo di valutare, sulla base di considerazioni puramente qualitative, se sussistano possibilità reali di migliorare le prestazioni energetiche del sistema edifico impianto;
acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche del sistema edifico-impianto (caratteristiche termiche dell’involucro, dei sistemi di conversione energetica e di distribuzione ecc.) e dei consumi (bollette);
simulazione del comportamento energetico del sistema edificio-impianto attraverso modelli ed algoritmi indicati nell’ambito della metodologia stessa,-calcolo di opportuni indicatori che permettano il confronto tra i consumi attesi, ottenuti dall’analisi di cui al punto precedente, e quelli reali desunti dalle bollette;
affinamento dei parametri utilizzati nel modello di simulazione al fine di renderli meglio rispondenti alla situazione di reale utilizzo dell’edifico e degli impianti;
individuazione degli interventi migliorativi ed analisi tecnico economica in merito alla convenienza della singola azione e di relative combinazioni.
supporto al committente nell’individuazione delle azioni meglio rispondenti alle esigenze e dalle disponibilità economiche di quest’ultimo.
Art. 9. - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001, 2011

Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Comma 5

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

CONTATORE FORNITURA DI CALORE

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

IL CONTATORE DI CALORE


 






SONDE DI TEMPERATURA

misura l’energia utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua fornita alle singole utenze servite da impianti centralizzati.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura dell’acqua in mandata e quella in ritorno, assieme al dato relativo al volume d’acqua utilizzato da ciascuna utenza, consente di calcolare la quantità di energia effettivamente utilizzata.





Q = (Cp G DT) dt

MODULO DI CALCOLO














CONTATORE DI CALORE















TIPO DI DISTRIBUZIONE












CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE e RIPARTIZIONE

CONTATORI INDIVIDUALI

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzatao da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;











CONTATORI INDIVIDUALI

IMPIANTI CENTRALIZZATI A COLONNE MONTANTI





Art. 9 - COMMA 5

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

RIPARTITORI DI CALORE











Art. 9. - COMMA 5 -RIPARTITORI DI SPESA





Sono unità (applicabili ai radiatori o ai convettori) che misurano un indice correlato con l’emissione termica dal singolo corpo scaldante
  • Devono essere utilizzati insieme alla contabilizzazione diretta in centrale
  • Esistono tre tipologie di ripartitori
  1. A evaporazione (obsoleti)
  2. A una sonda di temperatura (misura la temperatura del corpo scaldante e assume fissa la temperatura ambiente)
  3. A due sonde di temperatura (misura anche la temperatura ambiente)
  • Nei sistemi attuali i dati vengono inviati a una centrale di raccolta ed elaborazione:
  1. Tramite rete in doppino telefonico
  2. Per via radio







Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

NORMA UNI 10200 -2013

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACQUA CALDA SANITARIA

1) NORMA UNI 10200 TERMINI E DEFINIZIONI




IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

2) COMPOSIZIONE DELLA SPESA





IL PROGETTO DELLA CONTABILIZZAZIONE


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