giovedì 12 febbraio 2015

EC710 / UNI 10200: Prescrizioni legislative in merito alla contabilizzazione del calore

Una delle leggi a cui far riferimento per la norma UNI 10200 il DPR 59/09 in materia sul rendimento energetico in edilizia. In particolare l'art. 4 :

Art. 4, comma 11

“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 (*) devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 %, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI”.

Art. 4, comma 10

“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...]”.

Elementi specifici:
  • Sensori di portata:
    • Tipo Volumetrico: misura la portata tramite una turbina a getto singolo dove l'acqua colpisce direttamente la girante. La velocità è proporzionale alla portata e viene misurata elettronicamento.
    • Tipo Statico: la misura della portata avviene attraverso  un sensore agli ultrasuoni. 
  • Misura del calore: coppia di sensori
    • Vengono impiegata termosonde accoppiate con elemento sensibile al platino (PT500/PT1000)
  • Unità di calcolo:
    • E' un dispositivo elettronico che elabora  il differenziale di temperatura e i dati di portata, assieme alla densità e all'entalpia, quindi elabora la potenza e di conseguenza l'energia che transita nella sezione considerata.

Condizioni nominale di funzionamento


Le condizioni nominali di funzionamento per un contatore di tipo diretto sono definite dal limite massimo e minimo entro cui possono variare le misurazioni senza superare gli errori ammissibili.

  • TMIN - TMAX : intervallo dei valori di temperatura  in cui deve mantenersi il fluido vettore, le due temperature sono relative alla temperatura di ritorno e di mandata;
  • ΔTMIN - ΔTMAX : valori della differenza di temperatura entro cui deve mantenersi il fluido vettore;
  • Qmin : valore minimo della portata
  • Qnom : portata massima per un tempo indeterminato
  • Qmax : portata massima per un breve periodo

Per gli errori ammissibili di calcolo si fa riferimento alla norma UNI EN 1434-1, come elencato in seguito:


  • Unità di calcolo:>  

 E % = +/- ( 0,5 + ΔTMIN / ΔT )

  • Coppia di sensori di temperatura:> 
E % = +/- ( 0,5 + 3 ΔTMIN / ΔT )
  • Sensore di portata:> 
    • Classe 2 :>  
E % = +/- ( 2 + 0,02 QNOM / Q ) max 5%
    • Classe 3 :>   
 E % = +/- ( 3 + 0,05 QNOM / Q ) max 5%
Gli errori complessivi sono definiti dalla somma dei precedenti:
  • Classe 2 :>  
E % = +/- ( 3 + 4 ΔTMIN / ΔT + 0,02 QNOM / Q )
  • Classe 3 :>  
E % = +/- ( 4 + 4 ΔTMIN / ΔT + 0,05 QNOM / Q )

 Si può notare che l'errore complessivo massimo che viene ammesso sia prevalentemente determinato dall'errore  rispetto alla misura di temperatura rispetto a quella della misura di portata.





Secondo la UNI EN 1434-1 l’insieme degli errori massimi per l’unità di calcolo e per le misure di temperatura (non considerando il termine derivante dall’errore in portata) è così definita:

E%=+/-(1+4 ΔTMIN / ΔT)

Consideriamo un ΔTMIN di 3K.
• Se il ΔT operativo è anch’esso pari a 3K (per es. mandata 80K e ritorno 77K) l’errore massimo consentito è :
 E % = +/- 5. 

• Se il ΔT operativo è pari a 10K (per es. mandata 80K e ritorno 70K) l’errore massimo consentito è :
E % = +/- 2,2. 

La norma impone limiti di errore più bassi all’aumentare del ΔT operativo.

OBBLIGHI LEGISLATIVI


  • Direttiva 2012/27/UE: Impone, in Europa, l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016. L’obbligo è stato recepito ed anticipato da alcune regioni italiane quali Lombardia, Piemonte, Lazio e anche dalla Provincia di Bolzano
  • DLgs n.102 del 4/7/2014 (G.U. n.165 del 18/07/2014): Recepisce la direttiva 2012/27/UE e, pertanto, l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016 (Art.9, comma 5, lettera b) e impone l’utilizzo della metodologia della norma UNI 10200 per la suddivisione delle spese (Art.9, comma 5, lettera d).
Per la Regione Piemonte, sono stati inseriti ulteriori obblighi legislativi:
  • DCR n. 98-1247 del 11/01/2007 (scheda 1E, lettera A), si applica a edifici ad uso residenziale (categorie E.1.1, E.1.2, ed E.1.3), la cui costruzione sia stata autorizzata in data successiva al 18/07/1991 ed entro il 30/06/2000 (oltre il 30/06/2000 la termoregolazione e contabilizzazione è già obbligatoria), si applica nel caso di ristrutturazione o nuova installazione dell’impianto termico e comunque entro il 01/09/2009 
  • DGR n. 46-11968 del 04/08/2009 (punto 1.4.17, scheda 1): si applica a edifici ad uso residenziale (categorie E.1.1, E.1.2 ed E.1.3), la cui costruzione sia stata autorizzata in data successiva al 18/07/1991, comprese le attività commerciali, artigianali, di servizio ed assimilabili che siano inserite in edifici appartenenti alla categoria E.1 ; la scadenza è nel caso di ristrutturazione o nuova installazione dell’impianto termico, sostituzione del generatore o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento e comunque entro il 01/09/2012 
  • DGR n. 85-3795 del 27/04/2012 , scade 01/09/2014 e non da nessuna prescrizione aggiuntiva
  •  DGR n. 41-231 del 04/08/2014 , scade 31/12/2016 e non da nessuna prescrizione aggiuntiva

Per la Regione Lombardia, sono stati inseriti ulteriori obblighi legislativi, DGR n. IX/2601 del 30.11.11, punto 10.2 (obbligo termoregolazione e contabilizzazione per gli edifici esistenti)

Potenza superiore a 350 kW ed installazione precedente al 01/08/’97
Nel caso di ristrutturazione o nuova installazione dell’impianto termico, sostituzione del generatore o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento e comunque entro il 01/08/2012
Potenza superiore o uguale a 116,4 kW ed installazione precedente al 01/08/98
01/08/2013
Restanti impianti
01/08/2014





Delibera
Prescrizione
DGR n. IX/3522 del 23/05/2012
Obbligo prorogato al 01/08/2014 nei seguenti casi:
-Impianti per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto in data successiva al 01/08/1997 - impianti collegati a rete di teleriscaldamento in data successiva al 01/08/1997
- impianti per i quali venga approvato un progetto di ristrutturazione complessiva tale da
determinare un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento originario
DGR n. IX/3855 del 25/07/2012
Obbligo posticipato al 01/08/2013 per tutti gli impianti alimentati a gas, aventi potenza superiore a 350 kW ed installati in data antecedente al 01/08/1997
LR n. 5 del 31/07/2013
(Art.9, comma 3) Permangono gli obblighi, ma le sanzioni vengono sospese fino al 31/12/2016
DGR n. X/1118 del 20/12/2013
(punto 1, paragrafo 10) Confermati obblighi e scadenze (riepilogo)
DGR n.3965 del 31/07/2015
(punto 1, paragrafo 10) scadenza 31 dicembre 2016 per l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore


Principi e basi legislativi della Norma UNI 10200:
Art. 26, comma 5, Legge 10/91 (come modificato da Legge n.220/2012) “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.


Piemonte: delibera DGR n. 46-11968 del 4/8/2009

Punto 1.4.18 del paragrafo 1.4: “Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee guida UNI in vigore”

Lombardia: nuova delibera DGR 31/07/2015 – n. X/3965
Punto 8 del paragrafo 10: “Per la corretta suddivisione delle spese ...(omissis)... in relazione agli effettivi prelievi volontari ...(omissis)... secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200 ”

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