In data 27 luglio 2016, alle ore 10,00, presso la sede ANACI in Roma, alla via Cola di Rienzo 212, sono presenti:
- ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), nelle persone di Ing. Francesco Burrelli (Presidente), Avv. Gian Vincenzo Tortorici (Direttore del Centro Studi Nazionale), Dott. Andrea Finizio (Segretario Nazionale), Avv. Edoardo Riccio (coordinatore giuridico del Centro Studi Nazionale), Ing. Davide Vitali (coordinatore tecnico del Centro Studi Nazionale), Geom. Andrea Garbo (Segretario Centro Studi Nazionale);
- CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), nelle persone di Ing. Franco Barosso (Gruppo di Lavoro Energia)
- CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), nelle persone di Per. Ind. Renato D’Agostin (Vice Presidente) e Per. Ind. Franco Soma (Esperto del Consiglio Nazionale);
- AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione), nelle persone di Ing. Luca Alberto Piterà (Segretario Tecnico), Ing. Prof. Marco Dell’Isola (Membro del Consiglio Direttivo)
- ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici), nella persona di Ing. Laurent Socal (Presidente)
Vista la pubblicazione delle integrazioni al Decreto
Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 con il D. Lgs.
141 del 18 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio
2016, di attuazione della Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE.
Si sono riuniti con lo scopo di studiare le integrazioni
recentemente apportate al D. Lgs. 102/2014 in
materia di contabilizzazione e termoregolazione e la
loro applicazione negli edifici in condominio, segnatamente
gli articoli 9 (Misurazione e fatturazione
dei consumi energetici) comma 5 e 16 (Sanzioni)
commi 5, 6, 7 e 8.
Dall’approfondimento che ne è conseguito è emerso
quanto segue.
- TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
Non vi sono state proroghe per l’entrata in vigore
delle sanzioni che, pertanto, potranno essere irrogate
a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- ARTICOLO 9 COMMA 5 LETTERA A) INSTALLAZIONE CONTATORE DI FORNITURA
(omissis)
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento
o la fornitura di acqua calda per un edificio
siano effettuati da una rete di teleriscaldamento
o da un sistema di fornitura centralizzato
che alimenta una pluralità di edifici, è
obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione
da parte delle imprese di fornitura
del servizio di un contatore di fornitura di
calore in corrispondenza dello scambiatore
di calore collegato alla rete o del punto di
fornitura.
(omissis)
NUOVO TESTO
(omissis)
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento
o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a
un condominio siano effettuati tramite allacciamento
ad una rete di teleriscaldamento o
di teleraffrescamento, o tramite una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata,
è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016,
l’installazione, a cura degli esercenti l’attività
di misura, di un contatore di fornitura in
corrispondenza dello scambiatore di calore di
collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell’edificio o del condominio.
(omissis)
La precedente formulazione della norma presentava
molteplici dubbi interpretativi che, con la
modifica del testo, il Legislatore ha risolto.
Il soggetto tenuto all’installazione del contatore
di fornitura è il distributore nella sua qualità di
“esercente dell’attività di misura”. Il contatore,
difatti, è il confine tra la competenza del distributore
e quella del condominio.
La coincidenza di tale soggetto con il distributore
è confermata dall’articolo 9 comma 1 del D. Lgs.
102/2014.
Pertanto, i distributori del gas o del teleriscaldamento,
a loro cura, entro il 31 dicembre 2016,
dovranno provvedere ad installare un “contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore
di calore di collegamento alla rete o del punto di
fornitura dell’edificio o del condominio”. In caso
di supercondominio, pertanto, non dovranno essere
installati, a cura del distributore, ulteriori
contatori in riferimento a ciascun edificio.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, lettera i), il
“contatore di fornitura” è l’”apparecchiatura di
misura dell’energia consegnata. Il contatore di
fornitura può essere individuale, nel caso in cui
misuri il consumo di energia della singola unità
immobiliare, oppure, fatta salva l’energia elettrica,
può essere condominiale, nel caso in cui misuri
l’energia consumata da una pluralità di unità
immobiliari, come nel caso di un condominio o di
un edificio polifunzionale”.
I contatori di fornitura dovranno riflettere con
precisione il consumo effettivo e fornire informazioni
sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e
sulle relative fasce temporali.
E’ compito dell’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, provvedere affinché i distributori
assicurino che, sin dal momento dell’installazione
dei contatori di fornitura, i clienti
finali ottengano informazioni adeguate con riferimento
alla lettura dei dati ed al monitoraggio del
consumo energetico.
Nessuna attività, pertanto, dovrà essere effettuata
dal Condominio. Ulteriore conferma di ciò
è rinvenibile nell’articolo 16 comma 5 D. Lgs.
102/2014 il quale prevede che il destinatario della
sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro
sia il distributore nella sua qualità di esercente
dell’attività di misura.
Si ritiene che, benché possa essere utile, non sia
obbligatorio porre un “sotto-contatore” in corrispondenza
di ciascun edificio in caso di supercondominio.
- SOGGETTO TENUTO AGLI OBBLIGHI AI SENSI DELLE LETTERE B) E C)
Il legislatore, tuttavia, prevede che l’installazione
debba essere fatta a cura del “proprietario”.
Tale definizione non deve però essere letta in
contrasto con l’articolo 26 comma 5 della Legge
10/1991, il quale attribuisce la competenza alla
deliberazione degli interventi di cui all’articolo
9 comma 5 lettere b) e c) D. Lgs. 102/2014 e
s.m.i., oltre che della scelta del professionista,
all’assemblea dei condòmini.
Si ricordi che l’articolo 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 102/2014, ad integrazione delle definizioni
contenute nello stesso articolo, rinvia a quelle
previste dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 recante
disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia.
Quest’ultimo, all’articolo 2 comma 1 lettera l-tricies,
prevede quanto segue: “«impianto termico»
è l’impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante; tali apparecchi,
se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore
o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate”.
L’impianto è dunque composto da 4 sottosistemi:
- produzione,
- distribuzione,
- regolazione all’interno dell’unità immobiliare e
- emissione.
L’impianto in esame è forse l’unico in condominio
che non termina nell’unità immobiliare. Il fluido
termovettore, dal tratto terminale della distribuzione
comune (colonna montante), si immette
nella singola unità immobiliare (parte privata)
per alimentare il corpo scaldante (di proprietà
individuale), rilascia il calore, e utilizzando la
distribuzione comune sopra citata, ritorna verso
la fonte della produzione per essere nuovamente
riscaldato.
Va ricordato che il Legislatore con la Riforma del
Condominio negli edifici (Legge 220/2012) ha modificato,
tra gli altri, l’articolo 1117 comma 1 n. 3
codice civile. Quest’ultimo, oltre a prevedere che gli impianti sono comuni fino al punto di diramazione
ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini
(già contenuto nella precedente formulazione),
ha aggiunto che questi, in caso di impianti unitari,
sono comuni fino al punto di utenza.
L’impianto di riscaldamento potrebbe essere un
”impianto unitario”, categoria indicata dal Legislatore
forse proprio per far comprendere che alcuni
impianti devono essere visti nel loro insieme.
Deve pertanto escludersi che la locuzione “a cura
del proprietario” debba essere intesa nel senso
che l’attività debba essere avulsa da un contesto
condominiale.
L’assemblea, pertanto, sceglierà il professionista
per la redazione del progetto e l’impresa che dovrà
effettuare le opere. Queste, tuttavia, devono
essere effettuate dopo il punto di distacco (o di
utenza) e, pertanto, il consenso all’accesso (che
non può essere negato stante l’obbligatorietà
della deliberazione assunta ai sensi di legge) e
le spese devono essere a carico del singolo condomino.
In questo contesto deve essere letta la
locuzione “a cura del proprietario”. Prova ne è
che sarà il singolo proprietario ad essere il destinatario
della sanzione amministrativa ai sensi
dell’articolo 16 comma 6 del medesimo D. Lgs.
102/2014, posto che, di fatto, l’intervento viene
effettuato sulla sua proprietà.
- ARTICOLO 9 COMMA 5 LETTERA B) INSTALLAZIONE DI SOTTO CONTATORI
(omissis)
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria l’installazione entro il
31 dicembre 2016 da parte delle imprese di
fornitura del servizio di contatori individuali
per misurare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna
unità immobiliare, nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, efficiente in termini
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L’efficienza in termini
di costi può essere valutata con riferimento
alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica
alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o
del tecnico abilitato;
(omissis)
NUOVO TESTO
(omissis)
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità
di edifici, è obbligatoria l’installazione entro
il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario,
di sotto-contatori per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di
acqua calda per ciascuna unità immobiliare,
nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi può essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata
nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilità tecnica alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di
inefficienza in termini di costi e sproporzione
rispetto ai risparmi energetici potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
(omissis)
Sostanziali modifiche rispetto al testo precedente,
in punto interventi impiantistici, non ne vengono
registrati.
Il Legislatore, ai fini del perseguimento degli
obbiettivi di cui al capoverso del comma 5, privilegia
l’intervento di cui alla presente lettera
che trova principalmente applicazione in caso di
sistemi di distribuzione così detti a zona. Viene
previsto l’obbligo di installare un “sotto-contatore”
per misurare l’effettivo consumo di calore o
di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna
unità immobiliare.
L’articolo 2 comma 2 lettera qq-bis) ne dà la definizione:
“sotto-contatore: contatore dell’energia
che, con l’esclusione di quella elettrica, è posto
a valle del contatore di fornitura di una pluralità
di unità immobiliari per la misura dei consumi
individuali o di edifici a loro volta formati da una
pluralità di unità immobiliari ed è atto a misurare
l’energia consumata dalla singola unità immobiliare
o dal singolo edificio”.
La norma ha ad oggetto sia i condominii (“nei
condomini e negli edifici polifunzionali riforniti
da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento”
...) sia i supercondomini (… “o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralità
di edifici”). In questo secondo caso, la norma
prevede che il “sotto-contatore” debba misurare
l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
Non è pertanto obbligatorio porre un “sotto-contatore”
in corrispondenza di ciascun edificio in
caso di supercondominio.
Casi di non applicazione della lettera b):
a) impossibilità tecnica,
b) inefficienza dell’intervento in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi può essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata
nella norma UNI EN 15459. Tale norma è solo
uno degli strumenti per individuare l’efficienza in
termini di costi.
In entrambi i casi occorre che vi sia una apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato (a differenza di quanto previsto nella
lettera d), non è prevista l’asseverazione). In caso
di mancata sussistenza di uno dei due casi sopra
indicati, la sanzione amministrativa verrà contestata
a tutti i condomini i quali, poi, potranno rivalersi
nei confronti del professionista. Si ricorda
che la sanzione, ai sensi dell’articolo 16 comma
6, è compresa tra 500 e 2500 euro per ciascuna
unità immobiliare.
- ARTICOLO 9 COMMA 5 LETTERA C) INSTALLAZIONE RIPARTITORI E TERMOSTATICHE
(omissis)
c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali
non sia tecnicamente possibile o non sia
efficiente in termini di costi, per la misura
del riscaldamento si ricorre all’installazione
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all’interno delle unità
immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto dalle
norme tecniche vigenti, con esclusione di
quelli situati negli spazi comuni degli edifici,
salvo che l’installazione di tali sistemi risulti
essere non efficiente in termini di costi con
riferimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi
in considerazione metodi alternativi efficienti
in termini di costi per la misurazione del consumo
di calore.
Il cliente finale può affidare la gestione del
servizio di termoregolazione e contabilizzazione
del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità
stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ferma restando la
necessità di garantire la continuità nella misurazione
del dato.
(omissis)
NUOVO TESTO
(omissis)
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori
non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente
in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali, per
la misura del riscaldamento si ricorre, a cura
dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all’installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali
per quantificare il consumo di calore in corrispondenza
a ciascun corpo scaldante posto
all’interno delle unità immobiliari dei condomini
o degli edifici polifunzionali, secondo
quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo
che l’installazione di tali sistemi risulti essere
non efficiente in termini di costi con riferimento
alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459.
(omissis)
Solo nel caso di impossibilità di procedere all’installazione
dei sistemi di cui alla lettera b), occorre
effettuare gli interventi previsti nella lettera c).
Vi è quindi una gradualità che deve essere accertata
e dichiarata, da un professionista abilitato,
in una relazione tecnica (non asseverata).
Si ritiene che tale lettera si riferisca principalmente
ai casi di distribuzione verticale.
La lettera in esame non trova applicazione, secondo
il legislatore, solo qualora l’installazione di
tali sistemi risulti essere non efficiente in termini
di costi.
Mentre con riferimento alla lettera b) la parola
“può” lasciava intendere che fosse possibile individuare
la inefficienza anche attraverso ulteriori
e diversi calcoli, in tal caso sembra che il legislatore
voglia ancorare l’impossibilità solo con
riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459.
In caso di inefficienza in termini di costi, è stato
eliminato l’obbligo di prendere in considerazione
metodi alternativi efficienti in termini di costi
per la misurazione del consumo di calore.
Inoltre si registra che il legislatore non ha previsto,
in riferimento alla lettera c), l’impossibilità
tecnica, così come nella precedente formulazione.
- ARTICOLO 9 COMMA 5 LETTERA D) RIPARTIZIONE DELLE SPESE
d) quando i condomini sono alimentati dal
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento,
per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento degli appartamenti e delle aree
comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati
di radiatori, e all’uso di acqua calda per
il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l’importo complessivo deve
essere suddiviso in relazione agli effettivi
prelievi volontari di energia termica utile e
ai costi generali per la manutenzione dell’impianto,
secondo quanto previsto dalla norma
tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
E’ fatta salva la possibilità, per la prima
stagione termica successiva all’installazione
dei dispositivi di cui al presente comma, che
la suddivisione si determini in base ai soli
millesimi di proprietà.
NUOVO TESTO
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali
sono alimentati da teleriscaldamento
o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento
delle unità immobiliari e delle
aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda
per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l’importo complessivo
è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla
norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche
e aggiornamenti. Ove tale norma non
sia applicabile o laddove siano comprovate,
tramite apposita relazione tecnica asseverata,
differenze di fabbisogno termico per metro
quadro tra le unità immobiliari costituenti
il condominio o l’edificio polifunzionale superiori
al 50 per cento, è possibile suddividere
l’importo complessivo tra gli utenti finali
attribuendo una quota di almeno il 70 per
cento agli effettivi prelievi volontari di energia
termica. In tal caso gli importi rimanenti
possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, secondo i millesimi,
i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. È fatta salva
la possibilità, per la prima stagione termica
successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprietà.
Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici
polifunzionali ove alla data di entrata in vigore
del presente decreto si sia già provveduto
all’installazione dei dispositivi di cui al
presente comma e si sia già provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
Applicazione norma UNI 10200:2015
La norma generale prevede che per ripartire le spese
del riscaldamento in base ai consumi effettivi, sia
obbligatorio il ricorso alla norma UNI 10200:2015
(al momento in cui viene redatta la presente relazione
è in vigore la norma del 2015).
Pertanto, detta norma deve essere utilizzata successivamente
all’esecuzione delle opere di cui alle lettere
b) o c) dell’articolo 9 comma 5, D. Lgs. 102/2014.
Anche a seguito della modifica al D. Lgs.
102/2014, non è assolutamente consentito, ad
oggi, il ricorso ai così detti “coefficienti correttivi”
per compensare le maggiori dispersioni dalle
unità immobiliari. Il riferimento agli appartamenti
più sfavoriti è contenuto nella stessa lettera
d) ed oggetto di precisa disciplina in quanto eccezione
alla norma generale (si veda più avanti
nella presente relazione).
Ai fini della ripartizione della spesa, nessuna rilevanza
ha la modifica effettuata dal legislatore
nella parte in cui, in riferimento al richiamo alla
norma UNI 10200:2015 ove applicabile, non è più
contenuta la locuzione “effettivi prelievi volontari
di energia termica utile”.
Si osservi, nell’insieme, la disciplina di cui all’articolo
9 comma 5.
Innanzitutto la rubrica dell’articolo recita: “Misurazione
e fatturazione dei consumi energetici”.
Già in essa, pertanto, si rinviene l’importanza
della misurazione del calore consumato e la conseguente
fatturazione (ripartizione) posto che è
assente ogni riferimento agli interventi impiantistici.
Il capoverso del comma 5 individua l’obbiettivo
del legislatore nell’emanazione della norma: “favorire
il contenimento dei consumi energetici”. Lo
strumento individuato per il raggiungimento è “la
contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità
immobiliare e la suddivisione delle spese in base
ai consumi effettivi delle medesime”.
Si noti che il legislatore fa riferimento ai consumi
e alla conseguente ripartizione. Non fa mai riferimento
diretto ai motivi che determinano i prelievi
di calore (cioè le dispersioni).
I consumi, pertanto, corrispondono al calore prelevato.
Le dispersioni afferiscono all’involucro (ciò che genera il ricorso ai coefficienti correttivi),
sono causa dei consumi e generano i costi
per il raggiungimento della situazione di comfort
che il legislatore ha individuato in 20 gradi (con
tolleranza di +2).
Il concetto di consumo (e quindi non di causa
che lo determina) è rinvenibile già dal 1991 nella Legge 10 all’articolo 26 comma 5. Tale norma
(non abrogata) prevede che la spesa del riscaldamento
debba essere effettuata in riferimento
ai “consumi effettivi” senza citare i motivi per i
quali i consumi vengono generati.
Lo stesso principio viene rinvenuto nel capoverso
del comma 5 che, addirittura, viene indicato quale strumento per il contenimento dei consumi
energetici.
Il principio dell’effettivo consumo di calore è rinvenibile
nuovamente nella lettera b) del comma 5.
I sotto-contatori devono misurare tre consumi:
- calore,
- raffreddamento
- acqua calda (sanitaria)
Analogamente viene previsto l’obbligo alla successiva
lettera c), la quale impone l’adozione dei
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per quantificare il consumo
di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante. Anche in questo caso, il consumo effettivo
è riferito al calore rilasciato da ciascun
corpo scaldante e non vi è alcun riferimento alle
dispersioni dall’involucro.
Si consideri inoltre il momento storico in cui è
stato pubblicato il Decreto Legislativo che ha integrato
il D. Lgs. 102/2014 (a decorrere dal 26
luglio 2016), quando, cioè, è ancora in vigore la
norma UNI 10200 del 2015, nella quale non sono
previsti i coefficienti correttivi.
Inoltre, come meglio si potrà vedere nel prosieguo,
il riferimento agli effettivi prelievi volontari
di energia termica è contenuto nella parte di norma
che disciplina la mancata applicazione della
10200:2015. In tal caso, dovendo normare un
caso in cui non trova applicazione la norma tecnica,
il legislatore ha dovuto richiamare il principio
base che, comunque, è rispettoso del principio del
consumo effettivo.
Non è pertanto possibile immaginare che vi possano
essere differenze di ripartizione a seconda
dell’applicazione o meno della 10200:2015.
Da quanto sopra ne consegue che, anche successivamente
alla modifica del D. Lgs. 102/2014 articolo
9 comma 5 lettera d), non è possibile fare
ricorso ai coefficienti che tengano in considerazione
le dispersioni di calore dall’involucro per
modificare il criterio di ripartizione della spesa
del riscaldamento.
E’ invece assolutamente obbligatorio il ricorso
alla norma UNI 10200:2015 che deve continuare
ad essere fedele a tale principio.
Caso di mancata applicazione della 10200:2015
Il Legislatore, innovando la norma sino ad oggi in
vigore, introduce l’eccezione alla norma generale.
Nei caso in cui
a) la norma UNI 10200:2015 non sia applicabile
b) benché applicabile, siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità
immobiliari costituenti il condominio o l’edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento.
In tali casi è possibile suddividere l’importo complessivo
tra gli utenti finali attribuendo una quota
di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi
volontari di energia termica. Gli importi rimanenti
possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri
o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze
installate.
L’eccezione deve essere sempre letta come tale,
senza possibilità di interpretazioni analogiche
e, nel dubbio, facendo sempre riferimento, per
quanto applicabili, ai principi generali.
Il caso eccezionale di cui alla lettera b) lascia
all’assemblea (con la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà dei millesimi di coloro che
sin dall’origine erano allacciati all’impianto di riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria,
comprendendo anche i distaccati), la scelta
se ricorrere alla norma UNI 10200:2015 oppure
se ripartire la spesa del riscaldamento secondo i
diversi criteri indicati nella lettera d) del comma
5 articolo 9.
Il fabbisogno è determinato anche dalle dispersioni
dell’involucro e dai carichi termici. Le dispersioni,
però, avvengono verso l’esterno, verso
le parti comuni (cassa delle scale, soffitta, cantine,
box interrati) e verso le unità confinanti
non climatizzate benchè allacciate all’impianto.
Quest’ultimo caso riguarda, però, una circostanza
transitoria suscettibile di variazione continua. Si
ritiene che debbano considerarsi solo le condizioni
standard. Si consideri anche che, a parità di
coibentazione, vi saranno maggiori dispersioni (e
quindi un diverso fabbisogno) in riferimento agli
appartamenti esposti verso nord. Le norme tecniche
di riferimento per il calcolo del fabbisogno
termico per i servizi di riscaldamento, raffrescamento
e acqua calda sanitaria, sono le specifiche
tecniche UNI TS 11300 parti 1 e 2.
Ricorrendo tale circostanza e sussistendo la volontà
dell’assemblea di non ricorrere alla norma
UNI 10200:2015, occorre utilizzare esclusivamente
il nuovo criterio individuato dal Legislatore.
Quest’ultimo deve essere effettuato prevedendo
una quota per il consumo effettivo ed una per le
restanti spese.
La prima quota deve essere almeno (quindi da intendersi
come minimo) del 70%. In tale caso la
spesa deve essere ripartita sulla base degli effettivi
prelievi volontari. Non può quindi, nemmeno
in assenza di applicazione della 10200:2015, farsi ricorso ai coefficienti correttivi.
La restante parte deve essere ripartita sulla base
di criteri individuati dal legislatore quali esemplificativi
e non esaustivi. L’esemplificazione, tuttavia,
deve essere utilizzata per individuare ulteriori
e possibili altri criteri. Questi, però, devono fare
ricorso ad elementi quali la superficie scaldata o
la superficie scaldante. Anche in questo caso non
viene fatto dal legislatore ricorso alle dispersioni
dalle pareti (verticali o orizzontali) o dalla copertura.
Queste possono essere calcolate solo per individuare
la sussistenza del caso di non applicazione.
Una volta accertato questo, la ripartizione non
deve più tenere conto delle dispersioni.
Va precisato che, in ogni caso, occorre una relazione
redatta da un tecnico. Non è pertanto
lasciata la possibilità all’assemblea di decidere
autonomamente e senza motivazione, se disapplicare
la norma UNI 10200:2015.
Pertanto, inizialmente il tecnico abilitato effettuerà
il calcolo per determinare se vi siano comprovate
differenze di fabbisogno termico per metro
quadro tra le unità immobiliari costituenti il
condominio o l’edificio polifunzionale superiori al
50 per cento. In caso positivo successivamente
l’assemblea deciderà se applicare ugualmente la
10200:2015 nella sua interezza, oppure se disapplicare
la norma e ricorrere al diverso criterio individuato
dal legislatore. In questo secondo caso,
spetterà all’assemblea individuare i criteri per la
ripartizione delle spese.
Ulteriore eccezione per la prima stagione termica
E’ stata confermata la possibilità, per la prima
stagione termica successiva all’installazione dei
dispositivi di cui al comma 5 dell’articolo 9, che
la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprietà. Non è pertanto possibile utilizzare
altri criteri quali, ad esempio, la precedente
tabella del riscaldamento.
Condomini che si sono già adeguati
Le disposizioni di cui alla lettera d) contenenti
i criteri per la ripartizione delle spese del riscaldamento,
sono facoltative nei condomini o negli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in
vigore delle modifiche al decreto 102/2014, si sia
già provveduto all’installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia già provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
Ai fini interpretativi è opportuno richiamare la relazione
illustrativa al punto punto 4.4: “È previsto
inoltre che, al fine di non prevedere nuovi oneri
per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo
ad adeguarsi alla normativa, le disposizioni
di cui alla presente lettera siano facoltative nei
condomini o negli edifici polifunzionali ove alla
data di entrata in vigore del presente decreto si
sia già provveduto all’installazione dei dispositivi
di cui al presente comma e si sia già provveduto
alla relativa suddivisione delle spese”.
La disposizione citata, pertanto, non vuole significare
che qualsiasi criterio prima adottato possa
essere legittimamente conservato.
Coloro che, prima dell’entrata in vigore delle modifiche
al 102/2014, facevano ricorso ai coefficienti
correttivi o ad altri criteri di ripartizione,
non potranno continuare ad utilizzarli in quanto
già prima non conformi a legge.
Sino all’entrata in vigore delle modifiche al D.
Lgs. 102/2014, trova applicazione l’attuale formulazione
della lettera d), secondo la quale le
spese vanno ripartite sulla base della norma UNI
10200 (ad oggi la versione del 2015).
Al momento dell’entrata in vigore delle modifiche,
cessa di avere efficacia la precedente formulazione
ed inizia ad avere efficacia la nuova.
La nuova disposizione non ha efficacia retroattiva,
nel senso che non può riconoscere validi criteri
che, nel momento in cui sono stati adottati,
erano contrari a legge stante la vigenza della precedente
formulazione del testo.
Il Legislatore vuole semplicemente evitare che
coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai
sensi della norma UNI 10200 del 2013 o del 2015,
siano costretti a dare incarico ad un professionista
per far fare nuovi calcoli.
I condomini, pertanto, dopo l’entrata in vigore
della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti
ipotesi:
- conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
- fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
- nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.
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