Per la tenuta dell'anagrafe condominiale l'amministratore non può richiedere copia del rogito di acquisto
Garante Privacy, 19 febbraio 201 5, n. 106
Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 106 del 19 febbraio 2015, a mente del quale le informazioni richieste dall'art. 1130, comma 6, c.c. per l'anagrafe del condomino devono essere raccolte e trattate nel rispetto dei principi dettati dalla codice della privacy, con particolare condominiale riguardo ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Ne deriva che il singolo condomino non è obbligato ad allegare atti o copie a riprova delle dichiarazione rese all'amministratore per la regolare tenuta del registro anagrafe. D'altro lato l'amministratore deve limitarsi a richiedere la sola comunicazione dei dati da inserire nel registro e, in caso di inerzia, può reperire tali informazioni presso i competenti uffici, addebitando le relative spese al condomino inadempiente. Non rientra invece nelle sue attribuzioni la richiesta di esibire copia del contratto di compravendita, ne tantomeno l'imputazione delle spese sostenute dallo stesso amministratore per reperire l'atto presso i pubblici registri. Nel caso specifico, il condomino si lamentava, tra l'altro, del fatto che l'amministratore, dopo avergli richiesto per iscritto copia del rogito di compravendita a riprova dei dati forniti, aveva poi provveduto autonomamente a reperire l'atto presso i pubblici uffici, addebitandogli le relative spese. L'art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. dispone l'obbligo del condomino di comunicare i dati in esso indicati all'amministratore per l'inserimento dell'anagrafe condominiale. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, i dati vengono richiesti dall'amministratore con lettera raccomandata e, in caso di ulteriore inerzia, l'amministratore ha diritto di acquisirle autonomamente presso gli uffici competenti, a spese dei condomini inadempienti. Secondo il Garante le informazioni devono essere raccolte e trattate nel rispetto dei principi del Codice della privacy. Questo significa che l'amministratore deve limitarsi alla sola comunicazione dei dati da inserire nel registro, mentre è esclusa la richiesta di ottenere copia dell'atto di compravendita, così come è illegittimo richiedere al condominio le spese sostenute per reperire il rogito presso i pubblici registri. Una simile richiesta, secondo il Garante, esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, oltre ad essere contraria ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza a cui l'amministratore deve uniformarsi nel trattamento dei dati personali contenuti nel registro anagrafe.
Eppure il sesto comma dell'art. 63 disp. att. c.c. prescrive a carico di chi cede diritti su U.I. la trasmissione all'amministratore di copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto per evitare l'obbligazione solidale per i contributi condominiali maturati.
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