Il d.p.r. numero 223/1989 che contiene il regolamento anagrafico stabilisce, all’articolo 33, che l’ufficiale dell’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, fatte salve le limitazioni di legge, pertanto è possibile rintracciare la residenza dei privati cittadini recandosi presso gli uffici comunali di riferimento senza che ciò costituisca una violazione della privacy.
Il codice della privacy, infatti, con riferimento alla tutela dei dati personali, non nega la natura pubblica relativa alla tenuta dei registri anagrafici consentendo così la possibilità che chiunque possa consultarli.
Peraltro nel caso in il soggetto del quale si ha interesse a conoscere la residenza l’abbia spostata in un altro comune, l’ufficiale di anagrafe può comunicare solo il nuovo comune di residenza, al quale eventualmente rivolgersi, e non l’indirizzo esatto in cui il soggetto si è trasferito, il tutto previa domanda adeguatamente motivata e qualora non lo impediscano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse.
L’amministratore di condominio che vuole conoscere la residenza di un condomino può pertanto, munito di marca da bollo, rivolgersi direttamente presso gli uffici dell’anagrafe e fare richiesta del relativo certificato che, generalmente, viene rilasciato immediatamente.
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