giovedì 16 febbraio 2017

INFORMATIVA SU GARANTE DELLA PRIVACY

Da alcuni anni ANACI sta ulteriormente proseguendo nella sua attività di approfondimento delle tematiche vicine all'amministratore di condominio, tra le quali è ben presente anche la normativa in materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003 cd. b "Codice Privacy") destinata, a breve, ad essere sostituita dal nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (all. 1). Nel 2015 il nostro Presidente Nazionale Francesco Burrelli, sempre coadiuvato dal Direttore del CSN Gian Vincenzo Tortorici, aveva interpellato il Garante della Privacy; ne sono scaturite alcune richieste, le osservazioni del Garante, le ulteriori annotazioni di ANACI e infine la comunicazione del 3/2/2017 del Garante; le tre note sono quivi allegate per gli opportuni approfondimenti che dovrà fare ciascun amministratore.
L'argomento esaminato nelle note riguarda la forma e i contenuti della documentazione, inerente il regolamento condominiale, destinata a circolare nell'ambito della compagine condominiale, con particolare riferimento all'ipotesi dell'allegazione al regolamento di una procura resa dall'acquirente al costruttore-venditore e volta alla modifica del regolamento stesso, qualora la procura medesima sia contenuta/annessa all'originario atto di compravendita.
Secondo il Garante, l'allegazione al regolamento di condominio di tale documentazione (procura + atto notarile di compravendita, contenente quest'ultimo numerosi dati personali dell'acquirente/condomino) può comportare un trattamento di dati personali eccedente e non pertinente rispetto alla legittima attività di gestione e amministrazione condominiale (cfr. art. 11 Codice Privacy). Per questa ragione il Garante, nell'espletamento dei suoi compiti finalizzati fra l'altro "a curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità (art. 154, c. 1, lett. h del Codice Privacy), chiede ad ANACI di richiamare l'attenzione dei propri associati al rispetto delle predette disposizioni secondo due possibili modalità così, sintetizzabili: o richiedendo ab origine al notaio solo una copia parziale o estratto dell'atto di compravendita con annessa procura, da allegare al regolamento; oppure a fornire alla compagine condominiale il regolamento nella forma del solo articolato, privo perciò della documentazione attestante le procure rese dai condomini. Per il necessario approfondimento si rinvia comunque all'integrale consultazione dei documenti qui allegati, ed in particolare alla lettera del Garante della Privacy del 3 febbraio 2017. Anche in questo modo ANACI fornisce ai propri iscritti un ulteriore supporto per svolgere al meglio il proprio servizio di sempre maggiore qualità e indirizzato ai livelli più alti dal punto di vista professionale. Grazie a tutti per l'attenzione che presterete ai documenti trasmessi e al lavoro svolto dalla Dirigenza ANACI.
  • Autorità Garante del 03/02/2017
  • Risposta ANACI del 05/10/2015
  • Autorità Garante del 11/08/2015
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