Da alcuni anni ANACI sta ulteriormente proseguendo nella sua attività di approfondimento delle tematiche vicine all'amministratore di condominio, tra le quali è ben presente anche la normativa in materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003 cd. b "Codice Privacy") destinata, a breve, ad essere sostituita dal nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (all. 1). Nel 2015 il nostro Presidente Nazionale Francesco Burrelli, sempre coadiuvato dal Direttore del CSN Gian Vincenzo Tortorici, aveva interpellato il Garante della Privacy; ne sono scaturite alcune richieste, le osservazioni del Garante, le ulteriori annotazioni di ANACI e infine la comunicazione del 3/2/2017 del Garante; le tre note sono quivi allegate per gli opportuni approfondimenti che dovrà fare ciascun amministratore.
L'argomento esaminato nelle note riguarda la forma e i contenuti della documentazione, inerente il regolamento condominiale, destinata a circolare nell'ambito della compagine condominiale, con particolare riferimento all'ipotesi dell'allegazione al regolamento di una procura resa dall'acquirente al costruttore-venditore e volta alla modifica del regolamento stesso, qualora la procura medesima sia contenuta/annessa all'originario atto di compravendita.
Secondo il Garante, l'allegazione al regolamento di condominio di tale documentazione (procura + atto notarile di compravendita, contenente quest'ultimo numerosi dati personali dell'acquirente/condomino) può comportare un trattamento di dati personali eccedente e non pertinente rispetto alla legittima attività di gestione e amministrazione condominiale (cfr. art. 11 Codice Privacy). Per questa ragione il Garante, nell'espletamento dei suoi compiti finalizzati fra l'altro "a curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità (art. 154, c. 1, lett. h del Codice Privacy), chiede ad ANACI di richiamare l'attenzione dei propri associati al rispetto delle predette disposizioni secondo due possibili modalità così, sintetizzabili: o richiedendo ab origine al notaio solo una copia parziale o estratto dell'atto di compravendita con annessa procura, da allegare al regolamento; oppure a fornire alla compagine condominiale il regolamento nella forma del solo articolato, privo perciò della documentazione attestante le procure rese dai condomini. Per il necessario approfondimento si rinvia comunque all'integrale consultazione dei documenti qui allegati, ed in particolare alla lettera del Garante della Privacy del 3 febbraio 2017. Anche in questo modo ANACI fornisce ai propri iscritti un ulteriore supporto per svolgere al meglio il proprio servizio di sempre maggiore qualità e indirizzato ai livelli più alti dal punto di vista professionale. Grazie a tutti per l'attenzione che presterete ai documenti trasmessi e al lavoro svolto dalla Dirigenza ANACI.
- Autorità Garante del 03/02/2017
- Risposta ANACI del 05/10/2015
- Autorità Garante del 11/08/2015
sullo stesso argomento:
- Il conto corrente condominiale
- Il creditore deve e può sapere i nominativi dei morosi?
- SE LA TELECAMERA INQUADRA LA CASA DEL VICINO VA RIMOSSA
- Cosa si può fare quando un condomino è irreperibile, introvabile?
- Cookies per il sito web del tuo studio: sei a norma?
- In caso di crediti imprevisti, l'amministratore deve fornire al creditore tutti i nominativi dei condomini con l'indicazione delle quote millesimali?
- PARCHEGGI IN CONDOMINIO: è possibile installare telecamere neII'autorimessa condominiale a tutela di furti o atti vandalici?
- Registro Anagrafe Condominiale: l'amministratore deve richiedere copia dell'atto?
- L’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’autorimessa viola la privacy?
- Amministratore di Condominio un po' troppo LEGGERO... ecco cosa è successo
- La siepe serve o no a tutelare la privacy? SENTENZA 28 febbraio 2015, n. 3232
- Riforma del condominio: dati per l'anagrafe condominiale
- PRIVACY E CONDOMINIO: tutto, proprio tutto quello che devi sapere. OCCHIO AI DATI SENSIBILI
- PRIVACY: COMUNICAZIONE DATI GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
- Guai in vista per l’amministratore che non collabora con il creditore del condominio
- TELECAMERA IN CONDOMINIO: PRIVACY E SICUREZZA
- TELECAMERA IN CONDOMINIO: TRATTAMENTO DEI DATI RIPRESI
- REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE - compiti e poteri dell’amministratore
- La casella di posta elettronica e il suo uso professionale
- INFORMATIVA SU GARANTE DELLA PRIVACY
- PROBLEMI CON LA PEC (Posta elettronica certificata)
- IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- La posta elettronica certificata in condominio
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.