giovedì 17 novembre 2016

TELECAMERA IN CONDOMINIO: PRIVACY E SICUREZZA


Analizziamo ora la normativa sulla privacy, in un breve excursus storico. Partiamo dal D.Lgs. 196/2003, che è andato a sostituire la precedente legge 675/96, in cui si è disciplinato in materia di tutela dei diritti alla protezione dei propri dati personali: questi non possono essere divulgati senza il consenso dell'avente diritto: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale concetto è andato di seguito a convergere nel Testo Unico vigente, del 2004, ove si è voluta riunire tutta la normativa varia e sparsa in materia di privacy ed anche di riprese in aree comuni condominiali, col fine di creare un unico ed inequivocabile punto di riferimento.
Nel Testo Unico 2004 vengono posti infatti i primi punti fermi facendo chiarezza in merito a tutte le regole da seguire per accordare il diritto alla privacy con quello alla videosorveglianza. Nei primi 5 anni di attuazione dello stesso, tuttavia è stato verificato come fossero necessari alcuni chiarimenti, così da portare l'autorità ad effettuare delle integrazioni, nonché a dar vita nel 2010 ad un nuovo Provvedimento sostitutivo del precedente Testo Unico 2004. L'8 aprile 2010 è entrato quindi in vigore il Provvedimento in materia sulla videosorveglianza n. 1712680 (in cui il Testo del 2004 venne recepito ed integrato), ove è riportato in premessa: "Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica, al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità (omissis)".
Di seguito, nei Principi Generali, punto n. 2 si legge: "(omissis) la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali: 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, 2) protezione della proprietà; 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, 4) acquisizione di prove. La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purchè ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori (ornissis)".
Un aspetto molto delicato riguarda proprio l'informativa da dare ai soggetti ripresi. Va premesso che vi è un preciso dovere di avviso, nel segnalare chiaramente che si è in un'area sottoposta a videosorveglianza: d'obbligo l'utilizzo di una cartellonistica dalle caratteristiche ben precise. Ci viene qui in aiuto il punto n. 3.1 (informativa) del Provvedimento 2010, sugli adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati, in cui è precisato: "(omissis) il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima"  indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:
  1. deve essere colorato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti,
  2. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno,
  3. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate (omissis)".
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