Una menzione a parte va fatta per quanto riguarda il locale portineria, laddove qui entra in gioco il rapporto non solo con la privacy, di cui al paragrafo precedente, ma anche con lo Statuto dei Lavoratori che va applicato in tutela proprio del portiere di del condominio, in quality di lavoratori dipendenti del condominio stesso. Nel vecchio art. 4 dello Statuto, prima della riforma del Jobs Act si dichiarava il divieto perentorio di ripresa del lavoratore nell'esercizio della sua funzione, poichè ciò era accomunato ad una forma subdola di controllo. Anche qui tuttavia si poneva l'esigenza di conciliare tale divieto con la richiesta d'installazioni video, per motivi di sicurezza, da parte del datore di lavoro a salvaguardia dell'area interessata. L'argomento è stato a lungo fonte di dispute agguerrite e sentenze anche contraddittorie: un momento di passaggio cruciale è rappresentato proprio da quanto disposto nella decisione della Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 20722 del 2010, ha individuato un'eccezione alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, rilevando anche la necessità del datore lavoro (era il caso di un dipendente filmato in atto di compiere un furto a danno della sua azienda) di tutelarsi, dal compimento di azioni penalmente punibili, commesse proprio dal lavoratore nell'esercizio della sua funzione ed a danno dell'azienda stessa. Un precedente che ha aperto all'ammissibilità della prova, anche se rilevata in violazione dello Statuto dei Lavoratori, autorizzando di fatto la ripresa del lavoratore anche nell'esercizio della sua funzione di impiego. Tale criterio è stato recepito dalla recente riforma del Jobs Act 2015, nello Statuto dei Lavoratori. Ecco allora come appare il nuovo art. 4 dello Statuto, post riforma: comma 1. "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (omissis)". Rispetto alla precedente versione, in cui il divieto era più forte, si evince un ammorbidimento (per così dire) della linea di concessione di ripresa anche in ambiente lavorativo e nello svolgimento dell'attività. Nel caso strettamente dei condomini, questa autorizzazione potrebbe essere motivata ulteriormente dalla previsione di un'ulteriore garanzia di sicurezza poiché il locale del portierato è oggetto di visita continua da parte di condomini e terzi visitatori occasionali.
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