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domenica 10 settembre 2017

Autorità portuali: riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina

Il CdM ha approvato le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169



8 settembre 2017 - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Lo schema di decreto detta misure integrative e correttive al decreto legislativo 169/2016 ad un anno dalla sua entrata in vigore nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega relativamente alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento alla governance e alla semplificazione.

I punti di maggiore interesse riguardano:
Nuova classificazione dei porti

Si prevede una riqualificazione dei porti introducendo, rispetto all’attuale, un criterio più snello e semplificato. Vengono, pertanto, previste tre sole categorie:

- Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

- Porti commerciali di rilevanza internazionale o nazionali costituenti nodi delle grandi reti dei trasporti e della navigazione;

- Porti di rilevanza interregionale e regionale nei quali le Regioni esercitano funzioni gestorie.
Adeguamento delle funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale in materia di governance del lavoro portuale

Allo stesso sono prevalentemente trasferite le funzioni che prima erano svolte dall’Ente gestore. In particolare:

Il Presidente adotta il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati da dette imprese;
A queste si affiancano le funzioni che il Presidente può adottare circa le misure di politiche attive del lavoro indirizzate a migliorare i fattori di criticità del mercato del lavoro tramite dei piani. Tali piani hanno per oggetto:
la formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato;
eventuali misure di sostegno al reddito volto ad accompagnare , per un periodo massimo di cinque anni, i lavoratori interessati ai trattamenti previdenziali di legge;
la ricollocazione del personale inidoneo a ciascuna delle mansioni previste e richieste nell’ambito della fornitura del lavoro portuale.

• Estensione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ai membri del Comitato di gestione dell’AdSP

E’ previsto che ai membri del Comitato di gestione si applichino le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Si prevede, inoltre, che il Comitato di gestione sia comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti.
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venerdì 22 luglio 2016

MODIFICHE NORMA UNI 10200: Consiglio dei Ministri n.123 del 14/07/2016

Sarà possibile derogare alle Norme UNI sul consumo involontario e la quota fissa può arrivare fino al 30% ed essere divisa con i millesimi

Il Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 luglio 2016 ha approvato lo schema di decreto correttivo al D.Lgs. 102/2014 che ha introdotto significative novità che vanno a modificare sensibilmente la normativa vigente in materia di risparmio energetico.

E’ apparso immediatamente evidente come il decreto tenga conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato; tra le varie modifiche ci sono anche quelle attese in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore la cui scadenza resta comunque confermata a 31 dicembre 2016.

Per la ripartizione delle spese viene sempre fatto riferimento all'applicazione della norma UNI 10200 e restano sempre le due voci: quota a consumo e quota fissa.

La quota a consumo dovrà sempre tenere in considerazione i prelievi volontari effettivi di energia termica, pertanto sul punto non ci sono sostanziali modifiche, mentre le novità riguardano il caso in cui l'applicazione della norma UNI 10200 non sia possibile oppure, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata, che vi sia¬no delle comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50% nel qual caso sarà possibile suddividere l’importo totale attribuendo una quota pari almeno al 70% ai prelievi volontari effettivi di calore.

Proprio in questi giorni l'UNI sta provvedendo ad apportare modifiche alla norma 10200 che dovrebbe vedere la luce nella sua nuova versione entro la fine dell’anno in corso. Queste modifiche nascono anche da una nota a suo tempo presentata da ANACI all’UNI, al MISE ed all’UE con la quale aveva espresso le proprie perplessità in merito all’applicabilità delle modifiche introdotte alla norma 10200 nel 2015.

Tutto sulla UNI
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