lunedì 13 marzo 2017

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Il condomino che intende operare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve dimostrare la sussistenza delle condizioni e l'assenza di pregiudizio  

Cassazione 3 novembre 2016 n. 22285

I principi di diritto espressi con esemplare chiarezza dalla sentenza in commento sono di notevole importanza nella materia del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

La vicenda. Un condominio, interessato a distaccare la propria unità dall'impianto centralizzato di riscaldamento si vede opporre un rifiuto dall'assemblea, sulla base della mancata dimostrazione dell'assenza di pregiudizi in capo agli altri utenti. Impugnata la delibera per nullità, ritenendo il proprio diritto, la domanda viene accolta in primo grado, ma respinta in appello, proprio perchè il condominio non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti dell'assenza di squilibri termici o di aggravi di spesa, mancando una relazione termotecnica.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, facendo riferimento all'art.1118 co. 4 c.c. statuisce che:
  • il condominio che si distacca deve fornire la prova che dal suo distacco non derivano squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
  • la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica che comprova l'assenza di pregiudizio tecnico ed economico per i condomini utenti dell'impianto centralizzato.
Tale onere della prova viene memo solo ove l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti.
La Corte specifica anche che in presenza di squilibri nell'impianto e/o aggravi di spesa per i restanti condomini, colui che intende distaccarsi dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco, perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Né l'interessato potrà distaccarsi ugualmente, e ritenere di concorrere semplicemente al pagamento delle sole spese di conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi provando che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".
La sentenza in commento chiarisce dunque i dubbi interpretativi e applicativi derivanti dalla imperfetta tecnica legislativa che presiede alla redazione della nuova formulazione dell'art. 1118 co. 4 c.c.
Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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