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martedì 10 ottobre 2017

Balconi in condominio

Si ritiene nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace ed, ineseguibile da parte dell’amministratore.
Relativamente alla trattazione dell’argomento in epigrafe, sembra opportuno citare innanzitutto una nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione risalente al 2005 (n. 4806); quest’ultima, sebbene emessa al fine precipuo di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto con riferimento ai vizi della delibera in caso di omessa convocazione di un condomino, contiene un’importante elencazione dei criteri di classificazione delle delibere nulle/ annullabili, nonché dei più importanti esempi di delibere che appartengano all’una o all’altra delle predette categoria di invalidità. A tal riguardo, si fa notare la seguente affermazione: “debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”.

Per quanto qui di interesse, la predetta enunciazione assume la veste di principio generale al quale ricorrere allorquando si discuta di lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto i balconi cosiddetti “aggettanti”. Infatti, tali beni sono ritenuti – da giurisprudenza ormai celebre e consolidata – di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare alla quale accedono e, di conseguenza, nella piena disponibilità del proprietario di questa. In coerenza con tale definizione la stessa Cassazione ha espressamente qualificato i suddetti balconi quali “elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato”, non costituenti “parti comuni dell’edificio” e, pertanto, di appartenenza dei “proprietari delle unità immobiliari corrispondenti” da considerarsi, quindi, “gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta dei frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati” (cfr. Cass. n. 8159 del 7 settembre 1996). Ad ulteriore supporto di quanto or ora riportato, nonché a conferma del fatto che si è configurato un vero e proprio orientamento di legittimità, può servire il richiamo ad una più recente pronuncia nella quale si legge che “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio” (cfr. Cass. n. 6624 del 30 aprile 2012).
Alla luce di quanto precisato in merito alla natura privata dei balconi “aggettanti” va da sé che le spese per la loro manutenzione e ricostruzione gravino interamente sul proprietario dell’unità immobiliare della quale costituiscono il prolungamento; in proposito la Cassazione ha asserito, nello specifico, che non sussiste per tali tipi di balcone alcuna possibilità di interpretazione estensiva dell’art. 1125 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese dei soffitti, delle volte e dei solai, norma che invece si applica in via estensiva ai cosiddetti “balconi incassati” (cfr. Cass. n. 11155 del 24 dicembre 1994), vista la loro funzione di sostegno e copertura del piano sovrastante.
Come già rilevato innanzi, sembra evidente che dalla stessa distinzione tra parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune consegue anche l’individuazione del soggetto responsabile di eventuali danni originatisi dal distacco di porzioni di balcone o da infiltrazioni dallo stesso provenienti.
Secondo quanto finora asserito ed argomentato, in piena conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità, non si può che ritenere radicalmente nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace (quod nullum est nullum producit effectum) e, pertanto, ineseguibile da parte dell’amministratore. La diligenza professionale dell’amministratore di condominio impone, infatti, la non esecuzione delle delibere nulle, come tali improduttive di effetti giuridicamente rilevanti. Più in chiaro, sul piano pratico, le ulteriori conseguenze della nullità giuridica di una delibera condominiale sono:
  1. la totale inefficacia degli atti esecutivi posti in essere dall’amministratore in ossequio ad essa; egli, infatti, “agendo” su parti di proprietà esclusiva, risulterebbe se non altro sfornito dei poteri rappresentativi e delle attribuzioni legali di cui all’art. 1131 c.c.;
  2. la impugnabilità della stessa senza limiti temporali da parte di chiunque vi abbia interesse;
  3. l’impossibilità di una qualsiasi “sanatoria” o convalida della stessa, costituendo questi rimedio rispettivamente eccezionale e riservato solo agli atti annullabili.
Oltre agli aspetti che concernono l’invalidità della delibera assunta, sembra opportuno affrontare anche altri profili di estrema rilevanza per l’attività dell’amministratore; si pensi alle implicazioni che si possono verificare, in primis, rispetto al compenso straordinario dell’amministratore medesimo, ed in secundis, rispetto al recupero crediti ed alla gestione del conto corrente condominiale. Sul piano generale, occorre tener presente che la giurisprudenza si orienta nel senso di tener distinti i lavori su parti comuni da quelli sui beni comuni.
Nello specifico, con riferimento al primo profilo sopra posto in rilievo, si ricorda che la Suprema Corte, in una vicenda in cui i singoli condomini avevano sottoscritto un unico contratto di appalto, commissionando opere concernenti sia parti di loro esclusiva proprietà sia parti comuni, per un unico prezzo unico da dividere, poi, nei rapporti interni, ha negato il diritto dell’amministratore a percepire una provvigione per la mediazione prestata in relazione alla conclusione dell’operazione limitatamente alle parti di proprietà esclusiva dei condomini asserendo che per queste ultime egli risultava sprovvisto del potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10419 del 23 ottobre 1997).

Con riferimento invece al potere/dovere dell’amministratore di agire per il recupero delle quote condominiali eventualmente emesse a seguito di interventi manutentivi su parti di proprietà esclusiva (quali risultano essere i balconi “aggettanti”), deve essere segnalata la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2016 n. 305. La Suprema Corte, in questa occasione, ha statuito che deve essere revocata l’ingiunzione di pagamento per il recupero delle spese dei lavori, se l’assemblea ha deliberato la manutenzione straordinaria anche sui balconi di proprietà esclusiva, senza chiedere l’autorizzazione al proprietario. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il giudice può sempre rilevare d’ufficio la nullità della delibera a fondamento del provvedimento monitorio, laddove la validità della stessa rappresenti comunque un elemento costitutivo della domanda. Più in chiaro, come si legge nella medesima pronuncia, il divieto di eccepire l’invalidità delle delibere condominiali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, vale solo nei casi di annullabilità delle stesse, ben potendo invece essere rilevata la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera condominiale) posti a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo reso, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda.



Infine, per quanto concerne gli obblighi dell’amministratore, fissati dall’art. 1129 c.c., in relazione all’utilizzazione del conto corrente condominiale, assume particolare rilevanza l’affermazione che gestione del conto stesso non debba eseguirsi “secondo modalità che possono generare possibilità di confusione fra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”. Orbene, a ben riflettere, il pagamento di somme afferenti beni di proprietà esclusiva come parti di “quote” confluenti sul conto corrente condominiale provocherebbe un duplice effetto negativo per l’amministratore: da un lato, la deplorata confusione dei patrimoni dei condomini con la gestione condominiale, dall’altro il rischio di utilizzare indebitamente somme esorbitanti la gestione dei beni comuni con conseguente possibilità che si configuri l’illecito di appropriazione indebita di somme di denaro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, si condivide il monito espresso da autorevole dottrina in ordine alla necessità di tenere sempre distinte le opere relative a beni comuni e beni esclusivi dei singoli condomini. In particolare, si afferma che “sarebbe sempre auspicabile la stipula di separati contratti di appalto, uno per le parti comuni e tanti altri quante siano le proprietà esclusive interessate dall’intervento di manutenzione”; coerentemente, quindi, “l’amministratore nell’effettuare pagamenti all’appaltatore nella qualità di rappresentante del codominio per i beni comuni dovrà indicare, di volta in volta, il debito al quale riferire l’adempimento, in modo da evitare che a ciascun versamento non segua l’effetto solutorio di una delle distinte obbligazioni, spettando diversamente al condominio o al singolo condomino, convenuto per il pagamento del saldo residuo del rispettivo rapporto di appalto, provare, a norma dell’art. 2697 c.c., il fatto o parzialmente estintivo dedotto.

di Gianni Masullo
Componente CSN ANACI

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lunedì 8 agosto 2016

BALCONI E DECORO - linee guida

Parte I - Definizioni e Giurisprudenza

In tema di balconi, nonostante le molteplici sentenze della Cassazione, ancora oggi c'è un grande dibattito ed ancora non sono fugati i dubbi operativi in merito all'atteggiamento dell'amministratore e dell'assemblea quando si tratti di intervenire su dette parti del fabbricato.
E' corretto partire dalla definlzione tecnica di balcone. E' corretto tenere presente che oltre al bene fisico balcone, nel nostro studio entrerà in considerazione un bene NON MATERIALE e cioè il decoro del fabbricato.
E' corretto affermare che nonostante la proprietà di un bene possa essere esclusivamente in capo ad un soggetto, nel condominio esiste la possibilità che la manutenzione di quel bene sia a carico della collettività per i benefici indiretti che ne derivano, o perché esso è un bene materiale (di proprietà privata) che incide sul valore di un bene immateriale (condominiale).

Partiamo dunque dalla definizione di BALCONE dal Dizionario TRECCANI:
  • Balco s. m. [dal longob. balk "trave, palco di legname"; cfr. palco] (pl. -chi), ant.
  • Balcone:
  1. Finestra aperta fino al piano del pavimento e munita di una balaustra o ringhiera, secondo un tipo diffusissimo specialmente nei paesi meridionali.
  2. Complesso architettonico costituito da una struttura generalmente sporgente a sbalzo dalla facciata dell'edificio, in modo da formare un ripiano accessibile attraverso una o più porte-finestre e circondato da un parapetto in muratura o a balaustrata, o da una ringhiera metallica.
La definizione di cui al punto due indica una condizione "generalmente" esistente, cioè la sporgenza, che di per sè quindi è facoltativa e che determina alcune differenze strutturali fondamentali che hanno riflesso anche sulla disciplina del bene. Il caso più comune è comunque il BALCONE AGGETTANTE che è ben rappresentato nella figura.

E' evidente che il balcone è parte della facciata del fabbricato:
  • facciala s. f. [der. di faccia] - La parte esterna anteriore, frontale, o comunque principale, di un fabbricato, sia come struttura murale, sia nelle sue soluzioni architettoniche, in senso più ampio, il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro: la f. anteriore, la f. posteriore, le due f. laterali dell'edificio.
Quindi è evidente che il BALCONE incide sulle parti comuni, ma per ciò esso è BENE COMUNE? Se così fosse, staremmo discutendo del nulla. Dunque così non è. Lo afferma in più occasioni la Cassazione:
In un edificio condominiale, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da: sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l'aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, il quale, pertanto è esclusivo responsabile del danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.
* Cass, Civ., Sez. III, 10 settembre 1986, n. 5541. Conforme, alla prima parte della massima, Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981, n. 4861

L'assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva. Salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni; ne consegue che nel caso in cui i balconi, che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui fanno parte, presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi, essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea.
* Cass. Civ., Sez. II, 30 agosto 1994, n. 7603

I balconi, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni dell'edificio (ai sensi dell'art. 111 7 c.c.). anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano. Conseguentemente la domanda di demolizione dei medesimi va proposta nei confronti dei condomini proprietari degli appartamenti ai quali sono annessi i balconi, sicché il contraddittorio può considerarsi integro anche se non sono stati chiamati in giudizio il condominio ovvero tutti gli altri condomini dell'edificio.
* Cass. Civ., Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7148

I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso.
* Cass, Civ., Sez. II, 7 settembre 1996, n. 8159

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, ne essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.
* Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637

In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti egli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all'esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della struttura dello stabile).
* Cass. Sez. II. n. 6624 30/4/2012

In tema di condominio, i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno nè di necessaria copertura dell'edificio come invece accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e a essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cc: i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
* Cass. Civ. Sez. II, 27/2/2012 n. 13509

In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non può parlarsi di elemento a servizio ai proprietari dei singoli piani.
* Cass. Civ. 14576 del 30/7/2014

PER CONVERSO e secondo lo stesso principio:

I balconi di cui sono dotate le sale di un edificio condominiale, che sono accessibili unicamente da queste ed hanno una funzione architettonica, lucifera e di aerazione, costituiscono parte organica ed integrante dell'intero fabbricato e debbono, pertanto, presumersi di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c.
* Cass. Civ., sez. II, 13 dicembre 1979, n. 6502

Se dunque da una parte la Cassazione ESCLUDE la proprietà condominiale dei balconi privati ed esclude altresì la comunione tra i due proprietari l'uno soprastante all'altro della soletta per la diversa funzione del balcone rispetto al SOLAIO tra due piani, afferma però la possibilità (da valutare caso per caso) che sussista una incidenza sul bene immateriale comune costituito dal decoro.
E' dunque questa la scriminante per attrarre l'onere di manutenzione del balcone (o meglio dei suoi elementi decorativi), nell'ambito CONDOMINIALE, pur rimanendo esso proprietà privata; perché è questo il valore aggiunto che quegli elementi danno alla facciata: il decoro.
A questo punto tutto sembra risolto, ma dobbiamo ancora stabilire:
  1. cosa è il decoro?
  2. quali sono gli elementi decorativi del balcone?
  3. quando tali elementi si inseriscono nel prospetto e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole? E quindi sono decoro per la facciata e non solo per l'unità immobiliare alla quale appartengono?
  4. cosa ne discende in termini di potestà decisionale, responsabilità e potere di intervento e spesa.
IL DECORO

Partiamo ancora dalla definizione della Treccani:
  • decoro s. m. [dal lat. decorum, uso sostantivato dell'agg. decorus: v. la voce prec.].-
a. Dignità che nell'aspetto, nei modi, nell'agire, è conveniente alla condizione sociale di una persona o di una categoria: vivere, comportarsi con d.; era vestito con d.; lo esige il d.; non lo consente il d.; il d. della magistratura. Si dice anche, per estens., d'altre cose, col sign. più generico di dignità, sostenutezza, decenza e sim.: il d. della lingua, dello stile, dell'arte.
b. II sentimento della propria dignità, la coscienza di ciò che si addice e che è dovuto al proprio grado, alla propria funzione o condizione: non avere d.; persona senza d.; priva di d.; trattamento economico che offende il d. dei funzionari. Nel codice di diritto canonico è detto d. clericale l'ideale di maggior santità interiore e il carattere di esemplare comportamento esteriore, che, in forza della loro alta professione, i chierici devono realizzare nei confronti dei semplici laici. 2. Decorazione scenica, scenario (in questo sign. ricalca il fr. décor).
3. fig. Ornamento, onore, lustro, riferito a persona: essere il d. della famiglia, della città, della patria, il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, Decoro e mente al bello italo regno (Foscolo).
4. leter. ant. Armoniosa proporzione richiesta nelle opere d'arte tra le parti e il tutto, tra la forma e il contenuto (o anche, nelle opere d'architettura, rispondenza della costruzione allo scopo cui è destinata), in conformità dei canoni estetici rinascimentali e classicisti.

Confrontiamo con il concetto costruito dalla giurisprudenza:

Il decoro architettonico può definirsi come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali. Il decoro architettonico è, quindi, l'estetica complessiva data dall'insieme delle linee e strutture ornamentali che conferisce una armoniosa fisionomia ed un unica impronta all'aspetto dell'edificio.
* (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 201 0, n. 1286)

<<Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l`estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile.>>
* (Cass., sez. II, sent. 3 settembre 1998, n. 8731)

Il decoro architettonico <<può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interrompere la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass.. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 l del 2005>>.
* (Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645)

Dunque il decoro nel fabbricato (in qualunque fabbricato) è dato dall'insieme delle linee architettoniche e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell'edificio stesso nel suo insieme una determinata fisionomia e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. (Cass.13/7/65 n. 1472)
Il decoro così definito è dunque qualità propria di tutti i fabbricati e di ciascuna costruzione. Nessun Architetto o Ingegnere nel progettare un fabbricato si sforzerebbe di dare alla sua creatura un aspetto esteticamente connotato da indegnità o bruttezza (intesa nel senso classico di mancanza di "canoni" e misure, cioè di insieme di linee architettoniche e ornamentali atte a rendere esteticamente apprezzabile la costruzione).
Ne discende che per dare un senso alle innumerevoli sentenze della Cassazione, tutte conformi nel subordinare l'interesse condominiale sui balconi all'esistenza di un quid pluris, costituito appunto dall'incidenza sul decoro del fabbricato, bisogna concepire il decoro come un fatto particolare, diverso dal semplice aspetto esteriore, privo di qualsivoglia valore economicamente apprezzabile.
Occorre che quel decoro acquisisca un pregio, un onore, un lustro economicamente apprezzabile (poco o tanto non importa), tale per cui l'assenza di quell'elemento decorativo comporterebbe un deprezzamento dell'immobile.
E qui soccorre la costante Giurisprudenza proprio con riferimento al decoro che nel codice è richiamato negli articoli 1120 e 1127 per garantirne la tutela rispetto alle attività poste in essere del singolo, nell'esercizio del suo diritto di proprietà e di utilizzo del bene privato.
Il limite alla proprietà privata è proprio quello del decoro non inteso come divieto di impattare sull'estetica del fabbricato tout court (giacché questa sarebbe comunque interessata da ogni e qualsiasi cambiamento rendendolo di fatto impossibile), ma solo quando questo impatto determini una modifica peggiorativa dell'estetica che incida negativamente deprezzando le unità immobiliari presenti nel condominio.
Se l'edificio non aveva alcun valore architettonico o era già stato oggetto di precedenti interventi che ne avevano già menomato l'aspetto estetico non può l'intervento attuale essere considerato lesivo del decoro architettonico (cfr. Cass. n. 3549/7989).
Il decoro architettonico <<può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass. n. 14455 del 2009, Cass. n. 2755 I del 2005)>> (Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645).
La lesività estetica dell'opera abusiva - costituente l'unico profilo di illegittimità dell'opera stessa addotto dall'attrice - non poteva assumere rilevanza in presenza di una già evidente grave compromissione di detto decoro a causa di precedenti interventi. (Cass., sez. II, sent. 17 ottobre 2007 n. 21835, Cass. Civ., n. 10324/2008 e Case. n. 26796/2007).
<<il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per se meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (Cass., 31 marzo 2006, n. 7625, Cass., 15 aprile 2002, n. 5417)>> (Cass., sent. 23 maggio 2012, n. 8174).
Occorre premettere in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato è oggetto riservato all'indagine del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass., sez. II, sent. 7 settembre 2012, n. 14992)

GLI ELEMENTI DECORATIVI

Applicando i concetti così delineati ai balconi che come abbiamo visto sono proprietà privata, la Giurisprudenza ha stabilito:
Gli elementi decorativi situati al di sotto dei balconi, avendo soltanto una funzione estetica volta a rendere armonica la facciata dell'edificio condominiale, sono cose che servono all'uso e al godimento comune e, quindi, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c., sono oggetto di proprietà comune e non di proprietà esclusiva del condomino cui appartengono i singoli balconi. Ne consegue che la delibera con la quale l'assemblea abbia ripartito tra i condomini le spese necessarie alla rimozione e alla riparazione dei predetti elementi decorativi pericolanti non è viziata da nullità assoluta, ma può essere impugnato nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
* Cass. Civ., sez. II, 9 luglio 1980, n. 4377

Con riguardo al rivestimento del fronte della soletta dei balconi di un edificio in condominio, la loro natura di beni comuni in quanto destinati all'uso comune a norma del terzo comma dell'art. 1117 c.c. ovvero pertinenze ad ornamento dell'appartamento di proprietà esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata in base al criterio della loro precipua e prevalente funzione in rapporto all'appartamento di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica dell'intero edificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni ai suddetti manufatti, frontalini di marmo, con riguardo alla esclusa loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonché all'utilizzazione come gocciolatoi).
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7831

Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio. Tale funzione può essere esclusa solo in presenza di prova contraria, da cui risulti che trattasi di un fabbricato privo di qualsiasi uniformità architettonica, o che trovasi in uno stato di scadimento estetico tale da rendere irrilevante l'arbitrarietà costruttiva o di manutenzione dei singoli particolari.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1999, n. 7603

Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore e legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano prevalente funzione estetica per l'intero edificio.
* Cass. civ., sez. II, 28/1 1/1992, n. 12792

Gli elementi verticali dei balconi, soprattutto quando si tratti di edifici moderni nei quali i balconi, incolonnati ed allineati secondo un preciso disegno architettonico rappresentano il tratto ornamentale essenziale della facciata, devono considerarsi parti integranti della facciata e componenti del bene del decoro dell'edificio, onde alle loro riparazioni devono concorrere tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di partecipazione alla proprietà comune; fra tali elementi rientrano pertanto i frontalini, le piantane e le fasce marcapiano.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992

Con riguardo al rivestimento del fronte della soletta dei balconi di un edificio in condominio, la loro natura di beni comuni in quanto destinati all'uso comune a norma del terzo comma dell'art. 1117 c.c. ovvero pertinenze ad ornamento dell'appartamento di proprietà esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata in base al criterio della loro precipua e prevalente funzione in rapporto all'appartamento di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica dell'intero edificio. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni ai suddetti manufatti, frontalini di marmo, con riguardo alla esclusa loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonché all'utilizzazione come gocciolatoi).
* Cass. Civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7831

Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, cementi decorativi relativi ai frontali ed ai parapetti) svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 568

Da quanto sopra deriva dunque un principio ben chiaro che deve guidare i condomini e gli amministratori:
I balconi nella loro interezza (pavimento, soletta, sottobalcone, frontalino, parapetto, ringhiera, copertina) sono proprietà privata; rivestono carattere condominiale esclusivamente gli elementi decorativi che sono tali da valorizzare l'aspetto architettonico del fabbricato nel suo insieme o che assumono funzione prevalentemente comune.
Quegli elementi sono attratti dall'interesse condominiale al decoro del fabbricato e quindi la loro manutenzione va fatta a cura e spese del condominio, che è legittimato dunque a deliberare al riguardo.
La valutazione di merito è demandata al Giudice. Alcuni Regolamenti di condominio possono aiutare a determinare la competenza su detti elementi architettonici, come sui balconi in generale.
In linea di principio: gli elementi decorativi quali fregi, statue, colonnine contribuiscono al decoro specifico dell'immobile. Le ringhiere i parapetti,i frontalini non di pregio non sono ritenuti rilevanti ai fini del decoro.
Per quanto riguarda i frontalini (esclusivamente il rivestimento pittorico) se costituiscono una linea continua con il marcapiano della facciata contribuiscono per questo al decoro del fabbricato e ricadono dunque nell'interesse condominiale.
Per quanto concerne il caso specifico della terrazza a livello che sostituisce lastrico solare, ma che presenta una porzione in aggetto, si ritiene che l'aggetto sia da considerarsi alla stregua di un balcone e non afferente il LASTRICO ad uso esclusivo (Cass. II 8159/96; Tr. Roma 9390/12; C. Appello L'aquila 14/292).

Parte II - Delibere e attività amministratore

Stabilito che i balconi sono di proprietà privata, occorre adesso entrare nel dettaglio delle attività da compiere per arrivare ad effettuare lavori sugli stessi.
  • Caso in cui il balcone sia esso stesso elemento decorativo della facciata o abbia elementi decorativi rilevanti quindi comuni
E' il caso più semplice, nel senso che l'assemblea è competente a deliberare le attività necessarie su di esso balcone e ne assume i costi. Ovviamente per quanto concerne gli elementi sia strutturali che decorativi nel caso in cui il balcone in sé sia l'elemento dominante della facciata; esclusivamente per gli elementi decorativi, nel caso in cui siano essi elementi a determinare il decoro del fabbricato (quindi con rifacimento pavimentazione e altri elementi non decorativi a carico del proprietario).
In questo secondo caso non basterà la delibera dell'assemblea per mettere mano al balcone, ma sarà necessario che il proprietario condivida l'esigenza di intervenire sulle parti di proprietà esclusiva, soprattutto per non vanificare l'intervento di manutenzione delle parti ornamentali, qualora esse possano essere danneggiate anche dal deterioramento dei materiali (ad esempio impermeabilizzazione del pavimento privato).
Nessun problema se il condomino è collaborativo. In ogni caso l'amministratore avrà cura di fargli sottoscrivere prima della sigla del contratto con la Ditta appaltatrice l'accettazione dei costi relativi alle parti di sua esclusiva proprietà nella misura che sarà stata già indicata nell'offerta accettata.
Va da sé che nessuno potrà imporre al condomino l'esecuzione dei lavori a suo carico per mezzo della Ditta scelta dall'assemblea per la facciata. L'amministratore avrà però certamente cura e metodo per farlo convenire sulla necessità di intervenire con modalità e tempistiche adeguate non solo alla riuscita dei lavori, ma anche alle problematiche inerenti la gestione del cantiere e la economicità dell'intervento.
Comunque, l'amministratore avrà cura di intimare al condomino l'esecuzione del lavori di sua competenza forte della sua facoltà di tutela degli interessi collettivi (decoro del fabbricato) e di prevenzione di pregiudizi (danni).
  • Caso in cui il balcone non abbia elementi decorativi rilevanti
L'assemblea non è competente a deliberare lavori sui balconi. Quindi l'amministratore deve avere cura di coordinare i lavori sui singoli balconi, ma sarà necessario che i proprietari condividano l'esigenza di intervenire sulle parti di proprietà esclusiva (interne ed esterne), soprattutto per non vanificare l'intervento di manutenzione generale delle facciate, qualora esse possano essere danneggiate anche dal deterioramento dei materiali (ad esempio impermeabilizzazione del pavimento privato) oppure rimanere danneggiate nel decoro perché nonostante interventi manutentivi sui prospetti, alcuni balconi siano rimasti ancora in uno stato di degrado che si ripercuote sull'intero edificio.
Nessun problema se i condomini sono collaborativi. In ogni caso l'amministratore avrà cura di far sottoscrivere a ciascuno prima della sigla del contratto con la Ditta appaltatrice l'accettazione dei costi relativi alle parti di sua esclusiva proprietà nella misura che sarà stata già indicata nell'offerta accettata.
Va da sé che nessuno potrà imporre ai condomini singolarmente o collettivamente l'esecuzione dei lavori privati per mezzo della Ditta scelta dall'assemblea per la facciata. L'amministratore avrà però certamente cura e metodo per farli convenire sulla necessità di intervenire con modalità e tempistiche adeguate non solo alla riuscita dei lavori, ma anche alle problematiche inerenti la gestione del cantiere e soprattutto (trattandosi di interventi sulle parti esterne dei balconi) la economicità dell'intervento.
Comunque, l'amministratore avrà cura di intimare a ciascun condomino l'esecuzione del lavoro di sua competenza forte della sua facoltà di tutela degli interessi collettivi (decoro del fabbricato) e di prevenzione di pregiudizi (danni).

CASI DI NECESSITA' E URGENZA

I casi sopra rappresentati sono riferiti a situazioni di programmazione degli interventi.
Cosa succede invece nei casi in cui invece sussistono problematiche di sicurezza?
E' bene chiarire immediatamente che garantire la sicurezza dei terzi da danni derivanti dal fabbricato amministrato è compito dell’amministratore, che ne è custode.
L’amministratore sarà dunque facoltizzato ad intervenire con i mezzi che riterrà di volta in volta più adatti alla prevenzione dei danni a persone e cose o alla limitazione degli stessi in caso di incidente, indipendentemente dal fatto che tali danni o pericoli possano derivare da beni di proprietà privata dei condomini.
Quindi si parla di transennamento; di battitura delle parti pericolanti; di inibizione dell'uso di impianti e spazi condominiali o privati qualora l'uso sia di per sé pericoloso o assoggetti a pericolo.
Naturalmente ogni intervento dovrà essere valutato e commisurato alla gravità del caso.
Nel Caso dei balconi privati, l’amministratore - oltre a porre in essere i presidi di minima sicurezza, avrà cura di segnalare al proprietario, diffidandolo per iscritto, la situazione di pericolo verificatasi, intimandogli un tempo per adempiere congruo alla fattispecie.
In caso di incuria del proprietario intimato, l’amministratore dovrà portare la questione in assemblea per farsi autorizzare a promuovere un giudizio per ottenere la condanna ad agire e per il recupero delle somme eventualmente già spese per la sicurezza.
Potrebbe trattarsi di un balcone privato. Ebbene l'amministratore dovrà comportarsi esattamente come sopra:
  1. intervenire immediatamente per prevenire i danni (transenne, divieti di utilizzo spazi, dcc.);
  2. segnalare al proprietario, diffidandolo per iscritto, la situazione di pericolo verificatasi e la diffida ricevuta dall'Autorità, precisando che trattandosi di proprietà privata gli interventi non sono di sua competenza come amministratore e intimandogli quindi un tempo per adempiere congruo alla fattispecie.
Dovrà inoltre comunicare immediatamente all'Autorità intimante quanto ha effettuato ai fini della sicurezza; i dati del proprietario del bene che determina la situazione di pericolo e inviare copia della intimazione ad intervenire.
In ogni caso sarà bene seguire la pratica amministrativa perchè l'inottemperanza ad un ordine dell'Autorità è reato.
In caso di incuria del proprietario intimato, l'amministratore dovrà portare la questione in assemblea per farsi autorizzare a promuovere un giudizio per ottenere la condanna ad agire e per il recupero delle somme eventualmente già spese per la sicurezza ovvero per dare esecuzione alla diffida dell'Autorità.
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giovedì 9 giugno 2016

BALCONI/TERRAZZE: un argomento complesso e ricco di sorprese


Quando in condominio si affronta l'argomento BALCONE se ne sentono di tutti i colori in tema di ripartizione spese e proprietà. Qui di seguito vorremmo fare chiarezza su questo complesso argomento.


Qui di seguito alcuni link dove potete trovare tutto in merito a balconi, terrazze, terrazze a livello, casi speciali, ecc...



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mercoledì 23 dicembre 2015

Spese per lastrico solare di parte di fabbricato si ripartiscono in base all'art. 1123 o 1126?

Le spese per il lastrico solare condominiale che copre una parte del fabbricato si ripartiscono in base al criterio dell'art. 1123 co. 2 e 3 c.c. e non in base all'art. 1126 c.c..

Tribunale di Roma V Sez. Giudice Dr. Cinque, sent. n. 18106/2015

La vicenda riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare che ha illegittimamente ripartito fra tutti i condomini la spesa di restauro di un terrazzo posto a copertura di una parte del fabbricato. Il Tribunale di Roma ritiene che nella fattispecie non sia applicabile l'art. 1126 c.c., invocato dal condomino impugnante per far valere la situazione di copertura parziale. Ritiene invece il Tribunale che il lastrico solare in questione sia un bene di interesse e proprietà comune, destinato a fornire utilità ad una parte del fabbricato, e che pertanto per la ripartizione della relativa spesa manutentiva debba applicarsi l'art.1123 comma 3 c.c., relativo alle situazioni di c.d. condominio parziale, dovendosi attribuire la spesa al gruppo dei condomini che ne trae utilità. Conclude il Tribunale per l'illegittimità della delibera impugnata che ha ripartito la spesa fra tutti i condomini e non fra i soli che traggono utilità dal lastrico in questione.
Ne è conseguita la pronuncia di annullamento della delibera adottata in violazione dei criteri previsti dalla legge.
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martedì 15 dicembre 2015

Terrazza con funzione di lastrico, pagano i negozi distaccati?


Rifacimento della terrazza condominiale con funzione di lastrico e dei torrini: esclusi dalla partecipazione alla spesa i negozi separati dall’edificio e con ingresso autonomo.

Tribunale civ. Roma, sez. V, Dr. Cinque, sentenza n. 21234 del 24.10.2013

“Avuto riguardo alla tipologia di beni condominiali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1123 c.c., fatto salvo il diverso accordo dei condomini, il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione non può non tenere conto del rapporto di effettiva e concreta strumentalità della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive.”

Il caso concreto

L’assemblea condominiale delibera il rifacimento del manto impermeabilizzante il terrazzo posto alla sommità dell’edificio e dei relativi torrini, includendo fra gli obbligati alla spesa anche i proprietari delle botteghe poste al piano stradale, sebbene i locali di questi ultimi siano ubicati al di fuori dello stabile interessato e pertanto non coperti dal suddetto bene comune.

Le tesi diverse

Costoro impugnano ex art. 1137 c.c. il deliberato, richiamando l'omessa applicazione dei principi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1123 c.c., che espressamente fanno si che la ricaduta della spesa comune debba avvenire in relazione "all’uso che ciascuno può farne... ed al gruppo di condomini che ne trae utilità".
Di contrario avviso la prospettazione difensiva del condominio, fondando essenzialmente Ia difesa della legittimità del criterio di ripartizione adottato riguardo due 
aspetti della controversia. Il primo, in quanto la terrazza condominiale è espressamente annoverata fra i beni comuni della compagine dall'originario regolamento condominiale accettato contrattualmente. Il secondo, sebbene non contesti che i locali-botteghe per effetto della loro particolare ubicazione siano estranei alla funzione di copertura assolta dalla terrazza-lastrico, allorchè si pone riguardo alla indiscriminata facoltà di diversa utilizzazione della quale i relativi proprietari hanno diritto di fruire (stenditoio etc).

La decisione

Il Tribunale, accogliendo l’impugnativa, richiama il principio già sancito da Case. n. 12281 del 1992 precisando che trattandosi di lavori straordinari riguardanti beni condominiali per loro natura destinati a servire una parte del condominio o singole proprietà esclusive, il condominio avrebbe dovuto considerare il diverso grado di utilità apportato dalla cosa comune alle proprietà individuali.
Riguardo poi alla previsione del regolamento condominiale, I’aspetto che tali beni siano espressamente previsti come comuni non vale anche a far ricomprendere il principio di ripartizione della conseguente spesa di rifacimento nella nozione di cui al primo comma dell'art. 1123 c.c., in quanto a ciò sarebbe dovuta seguire una ulteriore clausola contrattuale del regolamento che, in deroga ai generali principi codicistici, La ripartizione della spesa venisse espressamente prevista in capo all’intera comunità condominiale.
Quanto poi alle ulteriori funzionalità di utilizzazione che la terrazza condominiale intrinsecamente ha Ia potenzialità di assolvere, deve desumersi dalla sentenza in commento che dette non abbiano avuto rilievo posto mente che gli interventi di ripristino riguardavano esclusivamente il manto impermeabilizzante e per l’effetto quindi, solo tale funzione.
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martedì 24 novembre 2015

A chi spettano le spese per rifacimento della pavimentazione/impermeabilizzazione terrazza a livello ad uso esclusivo?



Lavori di pavimentazione di terrazze ad uso esclusivo 

Sono stati deliberati interventi di rifacimento della pavimentazione/impermeabilizzazione di alcune terrazze ad uso esclusivo site al piano attico, finalizzati a risolvere problemi infiltrativi nelle sottostanti unità immobiliari.

Le terrazze ad uso esclusivo per una parte svolgono funzione di copertura dei sottostanti appartamenti, per una parte risultano aggettanti rispetto alla facciata condominiale. L’Amministrazione ha provveduto a ripartire la spesa ponendo interamente a carico del proprietario del terrazzo ad uso esclusivo il costo della parte aggettante e ripartendo secondo l’art. 1126 c.c. la restante parte con funzione di copertura. Tale criterio è stato contestato dai proprietari delle terrazze i quali sostengono che l’intero costo (parte coprente e parte aggettante) debba essere suddiviso ex art. 1126 c.c., tenuto conto che negli anni passati analogo lavoro era stato così ripartito”.

Il richiedente chiede di conoscere quale sia il corretto criterio di ripartizione da applicare ed in particolare se il precedente criterio utilizzato a suo tempo possa costituire un precedente da seguire per tutti i successivi analoghi interventi.

L’art. 1126 c.c. si colloca all’interno delle norme (artt. 1123, 1124, 1125 e, appunto, 1226 c.c.) che regolano la ripartizione delle spese necessarie alla gestione del condominio.

Tale norma, finalizzata alla alla disciplina di una particolare tipologia di costi, al pari delle altre, assume la veste di un criterio legale di ripartizione, che, in quanto tale, si pone come obbligatorio per le spese di manutenzione del lastrico solare esclusivo e delle terrazze a livello che fungono da copertura alle porzioni di piano sottostanti, poste nella verticale della sua proiezione.

La ripartizione dell’art. 1126 c.c. trova ragione e giustificazione in considerazione della funzione di copertura che svolgono tali manufatti in relazione alle unità immobiliare sottoposte, sicchè essa è ritenuta dalla giurisprudenza non applicabile alla parte aggettante del lastrico/terrazza a livello, che, protendendosi al di fuori del perimetro dell’edificio, non esercita la predetta funzione di copertura.

Il corretto criterio di ripartizione della spesa di rifacimento del terrazzo esclusivo parzialmente aggettante prevede che, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai acquisito, siano addebitate al solo utilizzatore esclusivo le spese afferenti la parte in aggetto, mentre la restante parte avente funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti viene ripartita ai sensi dell'art.1126 cod.civ.

Secondo la giurisprudenza, infatti, la parte aggettante di una terrazza di piano attico rappresenta infatti esclusivamente un ampliamento della superficie utile della terrazza, considerando tale superficie come quella di un balcone (Trib. Catania 20 marzo 1986, n. 410: “le spese relative agli sporti della terrazza a livello- aggetti- di godimento esclusivo di un singolo condomino gravano per intero sul proprietario di cui sono al servizio, mentre per tutto il resto della terrazza soccorre l’art. 1126 c.c.”). 

Le spese di riparazione della parte in aggetto della terrazza di proprietà esclusiva di uno dei condomini gravano soltanto su questo ultimo (App. L'Aquila 14 febbraio 1992).

E’ dunque corretto il criterio di riparto adottato dal ricorrente.

Quanto alla vincolatività del pregresso diverso criterio adottato all’assemblea, ciò può affermarsi solo se questo fu deciso con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

In mancanza, la pregressa suddivisione non costituisce valore di precedente cui obbligatoriamente attenersi.

Qualora si decidesse di applicare il precedente, ovvero una regolamentazione di spesa diversa da quella correttamente applicata dal richiedente, è necessario far presente ai condomini che la relativa delibera potrebbe essere impugnata, perché in contrasto con il criterio legale dettato dall’art. 1126 c.c. ed il principio di diritto ad esso sotteso, che impone tale criterio in ragione della funzione/utilità rappresentata dalla parte di “copertura”.






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martedì 17 novembre 2015

QUANDO UNA “TERRAZZA” POSSA QUALIFICARSI “A LIVELLO” e casi Speciali


FIGURA 1


Va ricordato che “terrazza a livello” è una superficie terminale di una parte dell’edificio condominiale (quindi scoperta), pavimentata stabilmente, ma più livellata e con pendenze minime. La pavimentazione ricopre gli strati di materiali impermeabili che proteggono l’edificio sottostante dalle piogge, dalla neve , dagli sbalzi di temperatura (come qualsiasi lastrico solare).

La terrazza contigua ed allo stesso livello di uno o più ambienti di appartamenti, da cui unicamente vi si accede, (pertanto essa può venie usata esclusivamente dal proprietario o dai proprietari degli appartamenti stessi). Essa non è suscettibile di sopraelevazione da parte del proprietario del piano sottostante, solo se è destinata al godimento dell’appartamento a livello dal quale abbia l’accesso.
Ciò premesso la fig.1 mostra la terrazza abcd che, pur essendo allo stesso livello mn dei pavimenti del piano appartenente al condominio A, non ha da questo, alcuna possibilità di accesso.
Mancano, quindi, tutte le caratteristiche essenziali, perché questa terrazza possa qualificarsi come terrazza a livello. Essa potrà quindi permettere il sovralzamento di altri piani al condomino B ( a norma dell’art. 1127 c.c.).

FIGURA 2

La figura 2 mostra chiaramente che la porta-finestra p è l’unico accesso alla terrazza abcd posta allo stesso livello dell’appartamento del condominio A. La terrazza è, quindi, a livello, anche perché appartiene solo ad A, che ne ha pure l’uso esclusivo.

FIGURA 3

“TERRAZZA A LIVELLO” – SPESA DELL’INTERA STRUTTURA A TOTALE CARICO DI UN CONDOMINO


Costituiscono casi speciali l’appartenenza e l’uso, esclusivi: al suo condomino B della “terrazza a livello” ab (poggiata su pilastri e non ricoprente locali comuni al condominio o di altri condomini).
Al solo condomino C della “terrazza cd pure <<a livello>> dell’appartamento di C (creata su un terrapieno).
Entrambe le terrazza hanno esclusivo accesso dal rispettivi appartamenti di cui sono a livello e servono ad essi esclusivamente .
Tutti gli altri condomini, nonché B e C hanno regolare accesso dal piazzale mn e da una scala interna.
Per quanto detto innanzi, sia B che C devono provvedere alla intera spesa (s’intende ognuno per la propria terrazza) occorrente per manutenzione, riparazioni o per la loro ricostruzione.
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