Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- Ritenuta la necessita' di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;
- Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;
- Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27
- CAPO I - Registrazione anagrafica
- Art. 1 - Adempimenti anagrafici
- Art. 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
- Art. 3 - Popolazione residente
- Art. 4 - Famiglia anagrafica
- Art. 5 - Convivenza anagrafica
- Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche
- CAPO II - Iscrizione anagrafica
- Art. 7 - Iscrizioni anagrafiche
- Art. 8 - Adempimenti anagrafici
- Art. 9 - Abrogato
- Art. 10 - Mutazioni anagrafiche
- Art. 10 - bis -Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche
- Art. 11 - Cancellazioni anagrafiche
- CAPO III - Adempimenti anagrafici
- Art. 12 - Comunicazioni dello stato civile
- Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche
- Art. 14 - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero
- Art. 15 - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti
- Art. 16 - Segnalazioni particolari
- Art. 17 - Termine per le registrazioni anagrafiche
- Art. 18 - Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica
- Art. 18 bis - Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti
- Art. 19 - Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe
- Art. 19 - bis - Vertenze anagrafiche
- CAPO IV - Formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero
- Art. 20 - Schede individuali
- Art. 21 - Schede di famiglia
- Art. 22 - Schede di convivenza
- Art. 23 - Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico
- Art. 24 - Abrogato
- Art. 25 - Abrogato
- Art. 26 - Abrogato
- Art. 27 - Italiani residenti all'estero
- CAPO V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate schedario delle popolazione temporanea
- Art. 28 - Abrogato
- Art. 29 - Abrogato
- Art. 30 - Abrogato
- Art. 31 - Abrogato
- Art. 32 - Schedario della popolazione temporanea
- CAPO VI - Certificazioni anagrafiche
- Art. 33 - Certificati anagrafici
- Art. 34 -Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
- Art. 35 - Contenuto dei certificati anagrafici
- Art. 36 - Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche
- Art. 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
- CAPO VII - Adempimenti topografici ed ecografici
- Art. 38 - Aggiornamento del piano topografico
- Art. 39 - Aggiornamento del piano topografico
- Art. 40 - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali
- Art. 41 - Adempimenti ecografici
- Art. 42 - Numerazione civica
- Art. 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati
- Art. 44 - Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico
- Art. 45 - Stradario
- CAPO VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti altri adempimenti statistici
- Art. 46 - Revisione delle anagrafi
- Art. 47 - Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica
- Art. 48 - Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
- Art. 49 - Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni
- Art. 50 - Adempimenti dell'ufficio di statistica
- CAPO IX - Vigila, sanzioni e disposizione generali
- Art. 51 - Particolari compiti del sindaco
- Art. 52 - Vigilanza del prefetto
- Art. 53 - Vigilanza nelle regioni a statuto speciale
- Art. 54 - Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica
- Art. 55 - Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni
- Art. 56 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 57 - Abrogato
- Art. 58 - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.