sabato 26 agosto 2017

Imprese quante ne sono nate e quante morte negli ultimi anni? La parola all'ISTAT

L’Istat rende disponibili le informazioni sulla demografia d'impresa aggiornate al 2015. A partire da quest'anno, gli indicatori settoriali di natalità, mortalità e turnover sono presentati anche per intensità tecnologica e contenuto di conoscenza dei settori.

Nel 2015 le imprese nate sono 279.132 – quasi 5mila in più rispetto al 2014 – con un tasso di natalità del 7,3%, in progressivo aumento dal 2010 (+0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente).
Anche la mortalità d'impresa è in aumento nel 2015. Si stima infatti che le imprese cessate siano 339.955, con un tasso di mortalità pari all'8,9% (+0,2 punti percentuali rispetto al 2014).
Per il sesto anno consecutivo i processi di natalità e mortalità delle imprese hanno determinato un tasso netto di turnover negativo (-1,6%), pari a quello registrato nel 2014.






L'evoluzione dei tassi totali di natalità è esito di dinamiche convergenti a livello di macro-settore; rispetto al 2014 la natalità cresce in tutti i macro-settori, soprattutto nel Commercio (+0,3 punti percentuali). L'evoluzione dei tassi di mortalità presenta invece dinamiche parzialmente divergenti: tra il 2014 e il 2015 la mortalità aumenta in misura contenuta nell’industria in senso stretto (+0,1 punti percentuali), con maggiore intensità negli Altri servizi (+0,6 punti percentuali) mentre diminuisce leggermente nel Commercio (-0,1 punti percentuali). Per le Costruzioni il tasso di mortalità rimane invariato all'11,3%.Nel comparto dell'Industria, i tassi di natalità e di mortalità sono inversamente correlati al livello di intensità tecnologica dei settori.

Nel 2015 i settori a bassa tecnologia (LOT) presentano tassi di natalità e mortalità al di sopra della media del comparto (rispettivamente 5,5 e 6,9%); viceversa con il 3,3% di natalità e il 4,5% di mortalità quelli ad alta tecnologia si attestano al di sotto della media. Situazione opposta nei Servizi: i settori ad alto contenuto di conoscenza (HITS) registrano tassi di natalità pari al 10,2%.

Tra il 2014 e il 2015 la natalità delle imprese aumenta soprattutto nel Mezzogiorno dove si registra il tasso di natalità più alto (8,8% nel 2015). Più contenuti gli aumenti nelle altre ripartizioni: nel Nord-Ovest si passa da 6,5% del 2014 a 6,6% del 2015, nel Nord-Est da 5,8 a 5,9% e nel Centro da 7,7 a 7,8%.

Dopo la ripresa del 2014 la capacità di sopravvivenza delle nuove imprese cresce anche nel 2015: fra le nate nel 2014, alla fine del 2015 l'80,0% è ancora in attività (+3,2 punti percentuali sul 2014). L'aumento della sopravvivenza riguarda tutti i macro-settori ma è superiore alla media nazionale solo negli Altri servizi (+3,7%).

A cinque anni dalla nascita, le imprese nate nel 2010 occupano circa 317 mila addetti, contro i 374 mila che avevano nell'anno di nascita. Ciò determina un calo di occupazione del 15,3%. Solo nell'Industria in senso stretto la nuova occupazione attivata dalle imprese sopravviventi al 2015 riesce a superare la perdita di addetti delle imprese in uscita (+15,5% rispetto al 2010). Tutti gli altri macro-settori registrano un calo occupazionale che va dal 12,2% del Commercio, al 15,9% degli Altri servizi fino a oltre il 37% delle Costruzioni.
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TERREMOTO ISCHIA, FRANCESCO PEDUTO, PRESIDENTE CNG: ENTITÀ DEI DANNI DOVUTA A MANUFATTI FATISCENTI



Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia, con le case sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al rialzo dall’INGV e pari a 4.0.

Alla bassa magnitudo ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi quantità di energia, ciò nonostante l’entità dei danni si può spiegare solo con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità costruttiva, dove avranno contribuito negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti “effetti di sito” per la natura dei terreni e la conformazione morfotopografica dei luoghi.
In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo “il solletico” ai fabbricati.

E’ vero che nel nostro Paese, che si conferma ad alto rischio, ove mai fosse ancora necessario ribadirlo, è presente un costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta utilizzarlo come scusante per i ritardi accumulati nelle azioni e nelle misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una misura adottata con l’ultima legge di bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a nostro avviso rivisto nelle procedure e poi successivamente potenziato ed esteso.
Quello che manca è la conoscenza del territorio, ci sono state anche iniziative politiche per rifinanziare la Carta Geologica (c’è un progetto, il CARG, che è iniziato nel 1988 e mai completato perché sono stati tagliati i fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica, essenziali per capire il reale stato di pericolosità sismica di un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle paludi parlamentari.

Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa Italia, i cantieri pilota o sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi progetti, è la conoscenza e la consapevolezza dei rischi a livello microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc. Ricordo sempre, a tal proposito, che secondo statistiche ancora attuali in Italia si contano tra il 20 e il 50 % di vittime da terremoto per comportamenti sbagliati dei cittadini durante l’evento. Possibile che non possiamo fare proprio nulla?
E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il mercato immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni del valore di un immobile la sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica. Basta con la mistificazione dei tecnici che si arricchiscono con il fascicolo del fabbricato o con la certificazione sismica di un immobile: far conoscere ai cittadini lo stato di sicurezza degli immobili dove vivono o lavorano, oltre che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile perché aumenta il loro grado di consapevolezza, è un atto morale.

Di tutte queste cose e di altro ancora abbiamo parlato spesso con la politica e con le istituzioni in questo lasso di tempo, un anno, che è trascorso dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale a quello di Ischia ieri, anzi ne avevamo parlato già in precedenza, durante il Congresso Nazionale dei Geologi ad aprile 2016, con un dossier consegnato ai politici che sono intervenuti ed alle forze politiche, ne avevano parlato negli anni precedenti i Presidenti che mi hanno preceduto al Consiglio Nazionale, ma gli sforzi fatti in tal senso ed i risultati lasciano davvero molto a desiderare.

Nei giorni passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole del Ministro Graziano Delrio in favore dell’abbattimento delle case abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio un territorio dove tale fenomeno è un problema serio. Oggi si leggono numeri impressionanti sull’abusivismo che riguarda proprio l’isola d’Ischia, non è dato sapere, ma di questo nel caso se ne occuperà la magistratura, se i fabbricati crollati o danneggiati sono regolari o meno, se erano stati condonati o se era stata presentata domanda di condono, ma non c’è alcun dubbio sul fatto che proprio questo tipo di case, costruite in fretta, magari tirate su nello spazio di 24/48 ore senza nessuna verifica tecnica e geologica, costruite con cemento impoverito, senza verifiche sismiche, siano quelle più vulnerabili in caso di terremoto.
Insomma siamo sempre lì, ancora a parlare “dell’abc” del rischio sismico, delle cose più banali, comuni ed ordinarie che si potrebbero iniziare a fare sin da subito.
Siamo in scadenza di legislatura, ma le misure per la prevenzione non sono più derogabili, ecco perché dalle forze parlamentari alle prossime elezioni bisognerà pretendere impegni precisi e concreti su questo tema e poi vedremo chi si impegnerà davvero a portarli avanti.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Roma, 22 agosto 2017







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ZAMBRANO: “TERREMOTO DI ISCHIA CONFERMA LA NECESSITA’ DI ATTUARE AL PIU’ PRESTO IL PIANO DI PREVENZIONE SISMICA

 Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, è intervenuto in merito alla scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Ischia ieri sera. “L’ennesimo evento sismico, che stavolta ha colpito Ischia, sta a dimostrare che nel nostro Paese anche le scosse di non particolare entità possono determinare danni rilevanti a cose e persone. Quello che è successo ieri sera conferma a maggior ragione la necessità di attuare nel più breve tempo possibile un piano di prevenzione sismica e di completare la conoscenza dello stato delle nostre case, anche attraverso strumenti determinanti come il fascicolo del fabbricato

Occorre, inoltre, procedere anche attraverso modifiche normative che rendano ancora più efficaci le iniziative già messe in campo, come il Sisma Bonus, rendendole pienamente applicabili sia per i grandi fabbricati, sia per quelli piccoli, anche attraverso misure di sostegno agli incapienti. Infine, è necessario consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del miglioramento sismico anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in occasione delle ristrutturazioni e seguendo un progetto ben preciso”.
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SISMA ISCHIA – GIA’ AL LAVORO I TECNICI AGIBILITATORI DEL CNI

A poche ore dal sisma che ha colpito Ischia, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha già mobilitato i propri agibilitatori per la valutazione dei danni della scossa che ha interessato soprattutto la zona di Casamicciola. Oggi sono attive sull’isola le prime sei squadre di ingegneri, le cui attività sono coordinate dall’IPE, il braccio operativo del CNI. A partire da domani l’Ufficio di Coordinamento si trasferirà direttamente ad Ischia, al fine di organizzare al meglio tutte le attività. Sono coinvolti in questa fase gli ingegneri iscritti agli Ordini della Campania, per evidenti necessità logistiche ed operative. 

“Il Consiglio Nazionale Ingegneri – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente CNI – si è attivato immediatamente per offrire il proprio supporto alla Protezione Civile Nazionale in base all'accordo in vigore. I nostri esperti formati sono già sul posto per la verifica dello stato dei fabbricati e per la redazione delle schede AEDES. L’attività sarà portata avanti fino a quando la Protezione Civile lo riterrà opportuno, anche col supporto di ulteriori squadre di agibilitatori che nelle prossime ore si uniranno ai loro colleghi. Sulla scorta delle recenti esperienze, possiamo dire che la nostra macchina è ormai collaudata ed efficiente. Il Consiglio Nazionale ringrazia gli Ordini della Campania per la tempestiva ed efficiente collaborazione.”. 

Il CNI sta seguendo le modalità operative già attuate con efficacia in occasione del sisma che ha colpito l’Italia Centrale.

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martedì 22 agosto 2017



A un anno dal sisma dell’Italia centrale riviviamo di nuovo il dramma del terremoto, che stavolta ha colpito l’isola d’Ischia, con epicentro a mare, al largo di Forio d’Ischia, epicentro a 5 km di profondità e magnitudo 3.6 (poi ricalcolata di magnitudo 4).

Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro Paese, è possibile che la magnitudo possa essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente allucinante che si continui a morire per terremoti di questa entità.

Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico. Ora sarebbe facile parlare dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione. Si è parlato di tante cose, dall’informativa alle popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, dal rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è stato fatto quasi nulla. Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del fascicolo del fabbricato: ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato sicurezza delle case dove un cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile.

Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro dell’agenda del prossimo governo.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Roma,  21 agosto 2017

Comunicato Stampa
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TERREMOTO A ISCHIA: allucinante morire per un sisma di questa entità

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è registrata ieri sera alle 20:57, a una profondità di 5 km, in una zona poco distante dall'Isola di Ischia; questa è stata colpita in pieno, specialmente il comune di Casamicciola Terme, dove si sono verificati crolli e lesioni, che hanno provocato la morte accertata di 2 donne e dopo 8 ore sono ancora 4 le persone sotto le macerie per le qual si sta lavorando per estrarli. 

A quasi un anno dalla scossa che sconvolse il Centro Italia, un'altra scossa ha provocato di nuovo morti, feriti, dispersi. Una scossetta di 4° di magnitudo, non come quella che distrusse Amatrice che era da 6.2°. E' brutto pensare che un movimento non eccezionale, ma quasi normale, abbia provocato di nuovo morti, su un isola che era già stata colpita più di un secolo fa, con una magnitudo espressa secondo la scala Richter, che è stata calcolata pari a 5,8°.

Le vittime furono 2.313, di cui la maggior parte a Casamicciola (1.784), Lacco Ameno (146) e Forio (345); altre vittime a Barano (10) e Serrara Fontana (28). A Casamicciola, che all'epoca contava 4.300 abitanti, la maggior parte delle abitazioni crollò (79,9%), le rimanenti furono danneggiate (19,9%), una sola restò illesa.
Oggi non si è ripetuto questo, per fortuna vorrei dire. Ma per l'ennesima volta si è dimostrato tutta la fragilità dei nostri fabbricati, dovuta spesso a una cattiva tecnica edilizia. Il problema non è solo dovuto all'abusivismo e all'uso di materiali scadenti (come cementi a bassa resistenza),  ma a una esperienza edilizia che non tiene conto dell'evento sismico. Anche la stessa filosofia ingegneristica fino a 20 anni fa andava in una direzione che si è dimostrata sbagliata, come inserire elementi in cemento armato che vadano a legare la struttura, cosa che poi ha prodotto dei disastri, dovuti all'aumento di peso e a una rigidezza diversa. 

Per aggiunta, fino a pochi decenni fa la relazione geologica non era obbligatoria, e oggi si registrano gli effetti di questo, con strutture che hanno per la maggior parte delle vulnerabilità dovute a fondazioni insufficienti.


«È allucinante morire per un sisma di questa entità»: lo afferma Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, secondo cui «lascia perplessi come un sisma della magnitudo di quello di Ischia possa provocare danni e vittime nel nostro Paese».

PIANO D'EMERGENZA SANITARIO - È scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione di Ischia: già disposta unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Parte dell'ospedale di Ischia è stato invece evacuato per verifiche strutturali. Sui luoghi interessati dai crolli sono al lavoro squadre di volontari della protezione civile regionale


FOTOGALLERY COMMENTATA

Blocchi di pietra posizionati senza un buon legante che si sono svincolati

Tetto in CA sopra una struttura in muratura. Il tetto è rimasto perfettamente integro e la struttura sottostante si è sbriciolata.

Crolli e ribaltamento


Si vedono chiare le fessure prodotte dal sisma; hanno prodotto anche lo sbriciolamento di una parte del maschio murario. Si vedono al di sotto la struttura in legno che veniva usata nella tradizione edilizia napoletana per legare la struttura al suo interno; direi che in questo caso ha funzionato proibendo nuovi crolli.







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mercoledì 16 agosto 2017

Crescita del PIL nel II semestre


Nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.

Il secondo trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al secondo trimestre del 2016.

La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nei comparti dell'industria e dei servizi e di una diminuzione nel settore dell'agricoltura. Dal lato della domanda, si registra un apporto positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un limitato contributo negativo della componente estera netta.

Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% negli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia e dello 0,3% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,1% negli Stati Uniti, dell'1,8% in Francia e dell'1,7% nel Regno Unito.

La variazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2%.

Comunicato Stampa ISTAT
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lunedì 14 agosto 2017

Treni regionali: stanziati 640 milioni per il rinnovo dei mezzi

10 agosto 2017 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha firmato oggi il decreto di riparto ed erogazione risorse sul rinnovo del materiale rotabile ferroviario per servizi di trasporto regionale.

Abbiamo fatto uno sforzo finanziario enorme – dichiara il Ministro Delrio - per supportare le Regioni sul rinnovo dei treni per i pendolari. La ripartizione di risorse di oggi permetterà di acquistare nuovi treni per un viaggio più confortevole, con mezzi che permettano migliore accessibilità per i cittadini che hanno mobilità ridotta. La cura del ferro continua con attenzione a tutti i cittadini, in particolare quelli che hanno più bisogno del servizio pubblico”.



Si tratta di 640 milioni di euro complessivi, per il quadriennio 2019 – 2022: 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. A queste cifre occorre aggiungere 426 milioni di euro di cofinanziamento regionale, per un totale di 1 miliardo e 66 milioni.

Sommando alle somme messe in campo oggi lo stanziamento della delibera Cipe del 1° dicembre 2016 di 800 milioni di euro, cui vanno aggiunti 320 milioni di euro di cofinanziamento regionale, si arriva a una spesa complessiva di 2 miliardi e 186 milioni che consente l'attivazione di un processo massiccio di rinnovamento del materiale rotabile destinato si servizi ferroviari regionali.

Sono risorse destinate esclusivamente all’acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano.

La firma arriva dopo l'intesa raggiunta il 27 luglio scorso in Conferenza Stato Regioni sul Decreto di riparto delle risorse stanziate sul fondo della Legge di Stabilità 2016, destinato al rinnovo dei parchi rotabili ferroviari regionali.

A beneficiare delle risorse saranno le Regioni ed il decreto stabilisce le modalità e le procedure per l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo.
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STX-Fincantieri: Dichiarazione congiunta dei governi Italiano e Francese sulla cooperazione in campo navale

I ministri Padoan, Calenda e Le Maire si sono incontrati oggi a Roma per discutere della collaborazione tra STX e Fincantieri, in seguito alla decisione dello Stato francese - annunciata giovedì scorso - di esercitare i diritti di prelazione sulle azioni di STX in STX France.


Il Governo italiano ha espresso forte rammarico per questa decisione.

Tuttavia, i governi italiano e francese esprimono la comune volontà di superare le differenze sull’equilibrio nella struttura del capitale di STX.

I governi di Francia e Italia esprimono la loro volontà di facilitare la creazione di una industria navale europea più efficiente e competitiva. Condividono l’obiettivo di avanzare verso una forte alleanza tra i due paesi sia in campo civile che militare. Dalla combinazione delle capacità di Fincantieri, STX France e Naval Group potrebbe nascere un leader europeo di portata globale con l’obiettivo di divenire il principale attore nei mercati civile e militare, con importanti attività anche nei sistemi e nei servizi.


Come parte di questo progetto, la questione della struttura di capitale di STX France sarà affrontata allo scopo di definire una soluzione reciprocamente accettabile nel corso del vertice bilaterale Franco-Italiano del prossimo 27 settembre. La quota di Fincantieri in STX France verrà definita in linea con il suo ruolo industriale di guida. In questo periodo, il Governo francese si impegna a non aprire il capitale di STX France ad altri soggetti e a considerare Fincantieri l’opzione preferita per il futuro della società.

Comunicato Stampa MEF
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Entrate tributarie: + 1,7 miliardi nei primi sei mesi dell’anno

 Nel periodo gennaio-giugno 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 205.168 milioni di euro, in aumento dello 0,8% (+ 1.691 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Si segnala che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, dato che il risultato del mese di giugno 2017 è stato influenzato dalla proroga dei termini di versamento delle imposte di autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi, nonché dalla contabilizzazione nelle entrate del mese di luglio dei versamenti di 1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti relativi al mese di giugno 2017.
Neutralizzando gli effetti sul gettito dei suddetti meccanismi e della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,5%, in linea con gli andamenti registrati nei mesi precedenti.


IMPOSTE DIRETTE


Registrano un gettito complessivamente pari a 110.643 milioni di euro, in diminuzione dell’1,0% (- 1.065 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il dato risente dell’andamento delle imposte sulle riserve matematiche rami vita assicurazione (-1.666 milioni di euro) e della cedolare secca sugli affitti (-225 milioni di euro) i cui versamenti, effettuati nel mese di giugno 2017 (+1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti), contrariamente all’anno 2016, saranno contabilizzati nelle entrate del mese di luglio.



Le entrate IRPEF ammontano a 88.736 milioni di euro, in crescita di 2.341 milioni di euro (+2,7%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione (+1.218 milioni di euro, +1,6%). Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232 del 11 dicembre 2016) e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività (art.1, comma 160). Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.
Gli introiti dell’IRES registrano una diminuzione di 543 milioni di euro (- 5,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato risente anche degli effetti derivanti dall’introduzione di importanti provvedimenti previsti dalle leggi di stabilità di questi ultimi anni, tra cui la razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica, la riduzione dell’aliquota da 27,5 a 24 punti percentuale e la maggiorazione degli ammortamenti, la deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti degli enti creditizi finanziari e imprese di assicurazioni.
All’andamento delle imposte dirette di gennaio-giugno 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 422 milioni di euro.

IMPOSTE INDIRETTE


Il gettito ammonta a 94.525 milioni di euro, in aumento del 3,0% (+2.756 milioni di euro) rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.
Le entrate dell’IVA sono pari a 56.154 milioni di euro con un incremento di 2.447 milioni di euro (+4,6%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+2,7%) sia per quella sulle importazioni (+20,3%). Il gettito dell’IVA sugli scambi interni riflette per 5.000 milioni di euro l’applicazione del meccanismo dello split payment.
Le imposte sulle transazioni immobiliari mostrano un incremento del 7,0%. La variazione negativa, rispetto all’analogo periodo del 2016 che si è avuta per l’imposta di bollo (-177 milioni di euro) è dovuta al diverso profilo di versamento mensile derivante dalle modalità di scomputo dell’acconto dell’imposta di bollo versato ad aprile (modalità introdotta con la circolare n. 16 del 14 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate). 
Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) mostrano un incremento di 129 milioni di euro (+1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.723 milioni di euro.

ENTRATE DA GIOCHI


Il gettito relativo ai giochi, pari a 7.000 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 80 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO


Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 4.244 milioni di euro e presentano una lieve variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-46 milioni di euro, pari a -1,1%).

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–giugno 2017, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.

Comunicato stampa MEF
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SE IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO NON PREVEDE RESTRIZIONI LE ZANZARIERE SONO LEGITTIME - TRIBUNALE MILANO 17 MARZO 2017 N. 3222

Il Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda del Condominio, che richiedeva ad una condomino di rimuovere una zanzariere dal proprio balcone. Nel caso specifico nel regolamento non sussisteva nè “un divieto specifico di apposizione di zanzariere … nelle proprietà private e sulla facciata”, né disposizione alcuna volta a dare una più rigorosa definizione del concetto di decoro architettonico ex art. 1120 c.c.. Pertanto il Tribunale ha valutato in concreto il difetto di qualsivoglia pregiudizio estetico del complesso edilizio.

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TRIBUNALE MILANO 17 MARZO 2017 N. 3222 - ZANZARIERE LEGITTIME SE NON CI SONO RESTRIZIONI SUL REGOLAMENTO


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TRIBUNALE MILANO 17 MARZO 2017 N. 3222

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE


Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 55976/2015 R.G. promossa da:

OMISSIS con il patrocinio dell'avv. OMISSIS con elezione di domicilio in omissis presso l'avvocato suddetto 
ATTORE

CONTRO
OMISSIS con il patrocinio dell'avv. OMISSIS OMISSIS con elezione di domicilio in omissis presso lo studio dell'avvocato suddetto 
CONVENUTA

- OGGETTO: uso e tutela di beni in condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 18/11/2016

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c, ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Incardinato ritualmente il giudizio e costituitasi la convenuta, all'esito della prima udienza di trattazione venivano assegnati alle parti i termini dí cui all'articolo 183 VI comma c.p.c.; depositate le  stesse, all'esito della successiva udienza, ritenuta la causa compiutamente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18/11/2016. In tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rinviata alla odierna con termine per note illustrative e conclusionali; depositate le stesse nelle more, all'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.. 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) — La presente controversia prende le mosse dalla domanda formulata dal Condominio attore di condanna della condomina convenuta alla riduzione in pristino dell'aspetto della facciata condominiale sul presupposto della sua alterazione a seguito della apposizione di zanzariere con relativi supporti collocati in corrispondenza del terrazzino di proprietà esclusiva della stessa convenuta. Si costituiva la convenuta che si opponeva alle domande attoree, chiedendone il rigetto e per l'effetto, di autorizzarla al mantenimento della zanzariera perché non lesiva dello stile architettonico del condominio medesimo.
La domanda attorea non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito evidenziati Osserva questo Giudice che, dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione anche fotografica prodotta, risulta provato e documentato in atti e, comunque, pacifico ed incontestato tra le parti, tenuto conto dei principii dell'onere della prova e di quello di non contestazione, che: 
• esiste regolamento condominiale del 16/03/1995 (doc.4 convenuta) dal quale non rilevasi alcun divieto specifico di apposizione di zanzariere quali quella oggetto di causa nelle proprietà private e sulla facciata condominiale;
• parte convenuta ha istallato sul proprio balcone, al quale si accede dal suo locale cucina, una zanzariera perimetrale rimuovibile i cui montanti sono dello stesso colore bianco delle ringhiere dei balconi siti sulle facciate condominiale e ricoperta da tendaggi da sole di colore simile a quello delle altre tende da sole infisse sui balconi siti sulle facciate condominiale (doc. 3 e 4 parte convenuta).
Tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, osserva questo Giudice che, come è noto, le norme di un regolamento di condominio, aventi natura contrattuale possono derogare od integrare la disciplina legale. Tali norme, in particolare, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., sì da estendere il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. In tali casi ne deriva l'illegittimità di tutte le opere che violino quanto disposto dal regolamento condominiale. (Cass. civ. Sez. II, 17/06/2015, n. 12582; Cass. civ., Sez. 11, 23/05/2012, n. 8174).
Tale più restrittiva regolamentazione non è emersa nel caso in esame per quanto sopra rilevato, con specifico riferimento a proprietà private quali il balcone in esame. 
Tanto evidenziato in punto di diritto, rileva questo Giudice che si è altresì precisato che in tema di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120, secondo comma, c.c. - è stata disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia, e della consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ne consegue che il giudice, per un verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Per altro verso, deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica, mentre detta alterazione può affermare senza necessità di siffatta specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza tale, per entità e/o che, quello economico possa ritenervisi insito. (Cass. 27/10/2003 n. 16098). 
Nel caso in esame, non rilevasi una alterazione avente le sopra richiamate caratteristiche evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica, tenuto conto di quanto rilevato in fatto in ordine alle qualità intrinseche (rimuovibilità della struttura) ed estrinseche (i montanti ed í tendaggi) della zanzariera e che la stessa è apposta in una proprietà privata quale il balcone in esame; nonché di quanto appare dei luoghi condominiali rappresentati dalle fotografie in atti ed in mancanza di diversa prova che non si rinviene in atti. 
Ne consegue, infine, che deve rigettarsi la domanda di parte attrice, con assorbimento di ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti.
2) - Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del CONDOMINIO attore, in persona dell'amministratore pro-tempore e a favore della convenuta e, determinate sulla base dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda del Condominio attore, come in motivazione.
- Condanna il Condominio attore, in persona dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere ín favore della convenuta, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €. 2.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. 
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano 17 marzo 2017.

Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani


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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017
Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo stesso decreto;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;  
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le 
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;  
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
Decreta:
Art. 1
 
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o   altri elementi 
 
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini: 
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017; 
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio 2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate entro il 31 ottobre 2017. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                                                                                 Boschi                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636
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giovedì 10 agosto 2017

Emergenza Siccità, il parere dei Geologi


 LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEVE PREPARARE LE RISERVE PER I PERIODI SICCITOSI UTILIZZANDO ANCHE IL SOTTOSUOLO E LE FALDE IN ESSO CONTENUTE



“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo.

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque sotterranee.
“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, – chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”.

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo – bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”.







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Ingegneri Italiani per lo sviluppo di Singapore

Importante incontro tra le delegazioni del CNI e del Consiglio Nazionale ingegneri di Singapore. Opportunità in vista per le eccellenze dell’ingegneria italiana. 


Si è tenuto ieri, 4 agosto 2017, presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in Roma un importante incontro tra il CNI ed una delegazione di ingegneri appartenenti al Consiglio Nazionale degli ingegneri di Singapore, tra cui il Presidente. In rappresentanza del CNI erano presenti i consiglieri Roberto Orvieto (Responsabile relazioni internazionali), Angelo Valsecchi (Consigliere Segretario), Stefano Calzolari (Presidente Agenzia Cert’ing) e Ania Lopez (Componente WFEO). 

"La Citta-Stato di Singapore – afferma il CNI - continua ad essere un collettore commerciale e logistico altamente strategico. L'ingegneria italiana, che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, può portare grande valore e collaborare con partner di alto profilo. Singapore costituisce senza dubbio una grande opportunità". 


Il Governo di Singapore, infatti, ha in programma per i prossimi anni una serie di importanti interventi nel campo dell'ingegneria dei trasporti, dell'ingegneria dell'informazione, dell'ingegneria ambientale e delle energie rinnovabili e nell'ingegneria delle costruzioni. Sono previsti piani per l'ammodernamento della città per favorire una crescita sostenibile mettendo al centro una logica di smart city che vede protagonista le tecnologie IoT. Una serie di interventi sono volti a potenziare i trasporti urbani, a costruire terminal aeroportuali, ad ampliare ulteriormente il porto. Nel campo delle energie rinnovabili e dei servizi ambientali Singapore si propone come modello di sostenibilità, mentre si continua ad investire nel settore immobiliare di pregio. 


Per questo importante piano di sviluppo Singapore ha bisogno di ingegneri qualificati, considerando che il loro Ordine nazionale può contare su appena 2500 ingegneri iscritti. Nel corso dell’incontro si è avuto un confronto sui reciproci sistemi ordinistici, a partire dai percorsi di studio, per l'avvio di un protocollo d'intesa finalizzato a garantire il riconoscimento reciproco del titolo professionale.


Comunicato stampa CNI






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Online il servizio per la definizione agevolata delle liti pendenti

Da oggi è possibile inviare, tramite i servizi telematici delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è infatti disponibile l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione. 


Il termine per definire le liti - Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda. 

Cosa può essere definito - La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. 


Come presentare la domanda - Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici. 


Tutte le indicazioni per la definizione sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso “Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti. 






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Cacciato il Sindaco antiabusivismo - La politica dei tornacontisti vince sempre

Il Sindaco di Licata, Angelo Cambiano, è stato licenziato dal suo consiglio comunale, con 21 voti favorevoli. Il Sindaco era in testa nella battaglia antiabusivismo edilizio, costringendo già a demolire diverse abitazioni realizzate sul litorale. 

Il Sindaco aveva già ricevuto minacce, ma non da poco, addirittura i soliti ignoti erano arrivati a dargli fuoco a una casa e poco dopo a un'altra casa. La paura era tanta per il Sindaco Cambiano, che arrivò quasi al punto di dimettersi. Oggi vive sotto scorta.

La politica dei tornacontisti vince sempre. Mi accusano di non aver fatto arrivare al Comune risorse e finanziamenti, ma in realtà ho portato nelle casse oltre 52 milioni di euro. Il vero motivo lo sanno tutti, e nessuno ha il coraggio di dirlo. Torno a insegnare matematica, ma la politica qui dovrà assumersi le sue responsabilità.


Ringrazio quanti hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questi due anni.





Sembrerebbe quasi il film Qualunquemente, dove il professore perde le elezioni, lasciando il comune in mano a persone con diverse visioni di giusto e corretto. 

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia è a livelli elevatissimi rispetto alle altre economie avanzate. Alle volte è solo un intoppo burocratico, dove i permessi non sono in regola o la realizzazione è diversa dal progetto presentato. Ma molte altre volte è completamente abusivo, dove non esiste nessuna autorizzazione. Per l'Istat quasi 60 edifici su 100 in alcune regioni del Sud Italia sono abusive, andando a paragonare l'ammontare del prodotto illecito di questo mercato a quelli più conosciuti di droga e prostituzione.

La crisi dell'edilizia ha incentivato ancora di più questo settore, il numero delle nuove costruzioni abusive è salito, rispetto all'anno precedente, da 15,2 a 17,6 ogni 100 autorizzate.












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mercoledì 9 agosto 2017

Sì alla canna fumaria sull'esterno del condominio anche senza il parere dei condomini

TAR MARCHE – sentenza 1° agosto 2017* (sulla legittimità o meno del permesso di costruire per la realizzazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio condominiale, rilasciato senza il preventivo consenso di tutti i condomini)





Parte ricorrente impugna gli atti relativi all’installazione di una canna fumaria per le braci a servizio di un’attività commerciale (ristorante), in un immobile all’interno del centro storico di Senigallia.

Unitamente al provvedimento conclusivo adottato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune di Senigallia, prot. n. 78618 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto l’assenso alla installazione della canna fumaria a servizio dell’attività di ristorazione esercitata dal controinteressato Sig. Vitantonio Giotta, sono impugnati i prodromici pareri positivi degli Enti preposti rispettivamente alla tutela sanitaria e alla tutela paesaggistica, ovvero segnatamente il parere ASUR del 10 giugno nonché il parere favorevole della Soprintendenza del 26 novembre 2015. Con i motivi aggiunti è impugnato il parere ASUR 101806/15, conosciuto successivamente dal ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, si eccepisce la violazione dell’art. 11 del DPR n. 380 del 2001 in quanto la parte controinteressata non sarebbe titolare di alcun diritto dominicale sulla corte interna al fabbricato ove è situata la proprietà del ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 21, comma 4, 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto la Soprintendenza avrebbe adottato il parere senza alcuna istruttoria e la canna fumaria avrebbe dovuto essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Senigallia ed in particolare dell’art. 103 dello stesso, nonché del complesso normativo richiamato dal Regolamento, con particolare riferimento alla norma UNI 7129 e UNI 10683 e all’allegato IX alla parte V del d.lgs n. 152 del 2006 il quale prevede che: “2.9.. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri”. Nel caso in esame la regola relativa al posizionamento della canna fumaria non sarebbe stata rispettata, e la stessa sarebbe stata costruita a ridosso del terrazzo del ricorrente.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del DPCM n. 171 del 2014: Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della carenza di istruttoria.

Sarebbe illegittimo e immotivato il rigetto, da parte del Comune, della richiesta di riesame da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.

Con i motivi aggiunti è impugnato il parere istruttorio del comune di Senigallia del 4 giugno 2015, che conformemente al parere ASUR del 13 maggio 2015, asseritamente conosciuti solo dopo la notifica del ricorso, i quali detterebbero l’obbligo di costruzione della canna fumaria oltre il tetto.

Si sono costituiti il Comune di Senigallia e il controinteressato, deducendo l’inammissibilità del ricorso e controdeducendo nel merito.

Con ordinanza n. 128 del 2016, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, fissando comunque l’udienza di trattazione di merito della causa.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2017, il ricorso è e stato trattenuto in decisione.

1 Deve anzitutto essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal controinteressato e dal Comune di Senigallia. Difatti, la presenza, senza opposizione alla riunione di condominio che ha dato l’assenso al progetto, non può essere considerata acquiescenza al medesimo.

1.1 Il ricorso è però infondato nel merito. Le ragioni su cui si fonda l’impugnata autorizzazione, espresse nel provvedimento, impugnato e i relativi pareri regolarmente acquisiti dal Comune di Senigallia sono condivisibili.

1.2 Con il primo motivo il ricorrente deduce che il controinteressato non avrebbe la comproprietà del cortile condominiale, titolo necessario per innalzare la canna fumaria. La censura non è condivisibile. Per costante giurisprudenza, la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna), può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti (si veda Tar Toscana 28 ottobre 2015 n. 147 e la giurisprudenza ivi richiamata).

1.3 La possibilità di installare la canna fumaria non è impedita dalla circostanza che il titolare dell’autorizzazione commerciale sia, come appare incontestato in atti, locatario dell’immobile (infatti, l’istanza di installazione della canna fumaria è stata presentata congiuntamente con il proprietario). Ancora, l’affermata assenza della proprietà indivisa della corte condominiale è una mera illazione che scaturisce dalla non esplicita menzione di quest’ultima nel contratto di compravendita dell’immobile e dalla circostanza che il medesimo contratto riporterebbe che la proprietà confina con i cortile condominiale. Si tratta, in tutta evidenza, di circostanze che non sono sufficienti a superare la presunzione di cui all’art. 1117 c.c. per cui non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà delle parti comuni, essendo sufficiente, per presumere la natura condominiale, l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè il collegamento strumentale, materiale o funzionale con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale (Cassazione civile 5 maggio 2016, n. 9035). Al contrario spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva (o, come nel caso in esame, l’assenza di comunione in una singola proprietà) fornirne prova. Tale prova non è fornita dal ricorrente.

2 Il secondo motivo è palesemente infondato. In tutta evidenza, per un’opera interna, è più che sufficiente il parere espresso dalla Soprintendenza con il riferimento alla documentazione descrittiva (in atti) contenuto nell’impugnata autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche nr. 13481 del 26 novembre 2015.

3 E’ infondato anche il terzo motivo, ove parte ricorrente afferma la violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Senigallia (e degli allegato al Codice dell’Ambiente cui fa riferimento) dove si prescrive che “le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.” Difatti, la ratio della norma di cui sopra è quella di evitare immissioni sgradevoli o nocive rispetto ad altri condomini (Cons. Stato sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4458). Di conseguenza, tali limitazioni vanno interpretate in modo funzionale, per evitare risultati paradossali in quanto, ad esempio, applicando acriticamente ed in maniera generalizzata il principio secondo il quale la canna fumaria deve sovrastare di una certa distanza il colmo dell’edificio vicino si dovesse pretendere un’altezza superiore a quella anche del più alto grattacielo confinante (Tar Lazio Roma 21 dicembre 2016 n. 12712, Cons. Stato, V, 5.gennaio 2015 n.1). Il regolamento edilizio comunale peraltro prevede chiaramente delle alternative per il caso che la canna fumaria non sia costruita in aderenza al colmo del tetto, dettando norme per i parapetti ed altre ostacoli o strutture. Nel caso in esame, il progetto prevede con chiarezza che la canna fumaria sia costruita ben sopra il terrazzo del ricorrente, che non fornisce alcuna prova relativa alla rilevanza di eventuali emissioni. Inoltre, il progetto prevede comunque che la canna fumaria medesima sia portata all’altezza del tetto. In realtà, le critiche di parte ricorrente al progetto, che non sarebbe eseguito a regola d’arte per vari motivi, sono rivolte (con l’eccezione della appena trattata altezza della canna fumaria) a valutazioni tecniche di competenza di comune e ASR (sicurezza ed emissioni) senza che sia argomentata in maniera puntuale alcuna altra violazione normativa.

4 E’ infondato anche il quarto motivo. Come correttamente argomentato dal Ministero dei Beni Culturali, non vi era alcun obbligo per l’ente di procedere al riesame del proprio parere favorevole, dato che l’istituto del riesame da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale è previsto per le amministrazioni e non per i privati (art. 39 del DPCM n. 171 del 2014).

5 Con riguardo ai motivi aggiunti il Comune ha documentato come i pareri impugnati riguardassero un diverso procedimento, ove il progetto oggetto del presente ricorso non era ancora stato esaminato. Il successivo parere ASUR del 6 giugno 2015 prevede che lo sbocco sia portato al tetto, come previsto dal progetto. Non sono quindi presenti i profili di eccesso di potere dedotti dal ricorrente.

6 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il ricorso è infondato e deve essere respinto.

6.1 Le spese possono essere compensate, in considerazioni della complessità della normativa applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
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