lunedì 25 settembre 2017

Legge Emergenza post evento di crisi

Questa è una riflessione di carattere tecnico-politico riguardo a quello che avviene nell'immediato post-evento di crisi, che sia alluvione o terremoto. Il problema centrale sono spesso i poteri che mancano, e che le situazioni di emergenza richiederebbero. Per questo si è creata la figura del Comissario Straordinario, una figura che ha compiti di governo della situazione. Ma cosa avviene in realtà? Oggi abbiamo visto tutti la signora Giuseppa Fattoni, la 95 enne di Fiastra, comune colpito  dagli eventi sismici dello scorso anno, a cui le figlie hanno costruito una casa prefabbricata. Gli è arrivato l'ordine di demolizione e di sgombero perché non è stata richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica. Questo strumento, come tanti altri, è stato inserito perché non si verifichino più delle mostruosità che deturpano l'ambiente, rovinando e inquinando. Ma c'è un limite importante che dovrebbe essere imposto: l'ambiente, il panorama, sono importanti, ma la vita delle persone è più importante. 

L'opinione pubblica si è mossa sconcertata: una signora di 95 anni, che ha avuto la casa distrutta dal terremoto, a cui le figlie hanno costruito una casetta in legno in mezzo ai boschi, deve essere mandata via di casa perché manca un'autorizzazione? L'opinione pubblica ha fatto muovere i politici, che adesso hanno promesso la 'grazia' alla signora Peppina. Ma visto che l'emergenza casa è prioritaria nell'emergenza post-evento, e che veramente le persone ci muoiono sotto le tende dove sono confinate, non si dovrebbe provvedere a legiferare uno strumento dovuto all'urgenza per cui alcuni tipi di strutture, con alcune caratteristiche, al di sotto di una certa metratura, possano essere liberamente costruite in caso di emergenza? Con qualche decina di migliaia di euro un prefabbricato decente, con quello che basta a vivere lo si può avere.

Ma come fare tutto questo? La nostra Costituzione ha istituito il Decreto Legge, uno strumento legislativo che il Governo può adottare senza il parere preventivo del Parlamento per quelle situazioni che hanno carattere di urgenza. Oggi di questo strumento il Governo abusa, e il Parlamento e il Presidente della Repubblica accettano questo. Il Decreto Legge è oggi abusato dal Governo, quasi nella totarietà delle occasioni: addirittura è stato fatto il Decreto Mille Proroghe, che rinnova a forza una serie di Decreti messi lì: una sorta di forzatura da parte del potere Esecutivo su quello Legislativo. Questo provoca la creazione di nuove leggi, che poi vengono modificate dopo pochi mesi, per poi essere sistemate con una nuova legge: questo provoca un'enormità di norme, che mandano in confusione ogni aspetto sociale, politico, giuridico, tributario, tecnico, ... della Repubblica.

Ha senso avere questo strumento legislativo? Certo! In caso di emergenza il Governo può e deve intervenire nell'immediato: il giorno dopo il sisma de L'Aquila il governo Berlusconi, per Decreto Legge, concesse alla Protezione Civile la somma di 1 miliardo di euro per intervenire, e così avvenne, in pochi mesi vennero realizzate case per tutti, nessuno escluso.

Amatrice? I soldi sono spariti? NI! Sono stati realizzati tanti progetti ma nessuno ad Amatrice. Forse quando realizzavano gli spot televisivi avrebbero dovuto essere più chiari, perché in tanti abbiamo donato per amatrice e non per gli altri! Poi tecnicamente la cifra raccolta era irrisoria, 33 milioni. Per fare le case per tutti e ricostruire non sarebbero bastati 3 miliari probabilmente. Da considerare anche che il Governo non ha lasciato tutti i soldi necessari, ma li ha dati piano piano.... 

Insomma, se i soldi non ce li vuole mettere lo Stato, almeno possa concedere ai privati di avere una casa, mettendo da parte alcuni dispositivi legislativi che non hanno carattere di urgenza. 























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sabato 16 settembre 2017

Il primo Piano della Mobilità Turistica Nazionale

Per la prima volta si sono studiati dei poli turistici come asset strategici per lo sviluppo del Paese12 settembre 2017 - “Viaggiare in Italia”, il primo piano della mobilità turistica presentato oggi, inaugura un percorso specifico per approfondire il tema della mobilità turistica insieme alle Regioni. Il lavoro è stato presentato questa mattina dai ministri Graziano Delrio e Dario Franceschini, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del MIT. 


Il Piano della mobilità turistica è stato redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e mette al centro ‘il turista come viaggiatore’.

“Il settore turistico è prioritario nella pianificazione delle infrastrutture del Paese” ha dichiarato il MinistroGraziano Delrio. “Infatti – ha proseguito - il documento di indirizzo strategico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Connettere l’Italia”, allegato al Documento di Economia e Finanza 2017 che individua 108 opere prioritarie, identifica per la prima volta i poli turistici quali asset strategici per lo sviluppo del Paese, al pari delle città e dei poli manifatturieri industriali. Il Piano straordinario presentato oggi inaugura un percorso specifico per approfondire questo lavoro insieme alle Regioni” ha concluso il ministro Delrio.

“Il Piano Strategico del Turismo – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini - identifica nella mobilità una delle priorità per lo sviluppo del turismo diffuso nel nostro territorio. Il settore è in forte crescita, come dimostrano i dati del primo semestre e di questa estate, e va accompagnato da una corretta pianificazione degli investimenti infrastrutturali per governare lo sviluppo del settore nel modo più armonioso possibile. Con il “Connettere l’Italia” il governo dimostra di credere fermamente nella cultura e nel turismo come asset fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese”.

PERCHÉ UN PIANO DELLA MOBILITÀ TURISTICA

Perché il turismo fa bene al paese: genera economia, competenze, idee, lavoro e innovazione. Nel 2016 il turismo ha contribuito per l’11,1% sul PIL nazionale con oltre 168 miliardi di euro. In Italia nel 2016 il numero di viaggiatori è stato di oltre 66 milioni, con un aumento di oltre 8 milioni di viaggiatori in più rispetto al 2015. Non accadeva dal 2010. I turisti hanno generato una spesa di oltre 45 miliardi di euro sul territorio nazionale.

IL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL MIBACT

Ha un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022) e agisce su leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi. Elaborato con la piena partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori di settore, degli stakeholder e delle comunità, attraverso un monitoraggio annuale, diventerà uno strumento costantemente aggiornato in grado di far evolvere in modo condiviso obiettivi e politiche e creare un sistema stabile di governance del settore.

IL TURISMO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL MIT

“Connettere l'Italia”, l’allegato Infrastrutture al DEF del 2016 e del 2017, per la prima volta, riconosce i poli turistici come elementi costitutivi della rete del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) e individua 108 progetti e programmi di investimento prioritari.

Questi interventi, distribuiti su strade, ferrovie, porti, aeroporti, ciclovie e sistemi di trasporto rapido di massa, hanno un forte impatto atteso su accessibilità e mobilità turistica e attiveranno una mole importante di risorse con diversi strumenti di programmazione. Si tratta, in larga parte, di risorse nazionali per la politica infrastrutturale che provengono dal Contratto di Programma Anas 2016/2020 (5,6 mld € di cui 1,3 nel periodo 2017-2022), dal Contratto di Programma RFI (10,3 mld € di cui 2,3 nel periodo 2017-2022), dal PON Infrastrutture e Reti (821mln € per Cielo Unico Europeo), da Legge di Bilancio (comma 140), FSC, PON Metro (2,36 mld € per materiale rotabile su gomma e 2,4 mld per materiale rotabile su ferro destinato al TPL nel periodo 2017-2022), dalla PAC 2014-20 complementare al PON I&R (140 mln per "Recupero Waterfront" e 90 mln per "Accessibilità turistica") e dal Piano Operativo MIT e ancora dalla Legge di Bilancio (comma 140) (2,6 mld per potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane), alle quali possono aggiungersi ulteriori risorse dalla UE attraverso il CEF (Connecting European Facility) 2014-2020, dal Programma Horizon 2020 dai PON “Infrastrutture e Reti” e “Imprese e Competitività”.

IL PIANO STRAORDINARIO DELLA MOBILITÀ TURISTICA

Il Piano disegna un modello di accessibilità basato sulle “porte di accesso al Paese” – porti, aeroporti e stazioni ferroviarie - particolarmente rilevanti per il turismo in termini di arrivi internazionali e restituisce, per la prima volta, una mappa unitaria che sovrappone le reti di mobilità e l'offerta di turismo. Al pari dell'infrastruttura fisica, anche l'infrastruttura digitale è considerata in modo sistematico come elemento determinante per garantire la qualità dell'offerta di mobilità turistica.

QUATTRO OBIETTIVI:
  • Accrescere l'accessibilità ai siti turistici per rilanciare la competitività del turismo;
  • Valorizzare le infrastrutture di trasporto come elemento di offerta turistica;
  • Digitalizzare l'industria del turismo a partire dalla mobilità ;
  • Promuovere modelli di mobilità turistica ambientalmente sostenibili e sicuri.

UN PERCORSO ISTITUZIONALE SINERGICO TRA MIT E MIBACT

Grazie alla visione unitaria di MIT e MiBACT dell’Italia del turismo e della cultura e perseguendo degli stessi obiettivi, si instaura una sinergia tra mobilità e turismo per massimizzare l’efficacia delle azioni di Governo e ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi.

LA GOVERNANCE DEL PIANO

Il Piano ha un carattere straordinario e si colloca in un momento di transizione finalizzato ad istituzionalizzare la collaborazione sinergica tra MIT e MiBACT.

Seguendo l’approccio partecipato inagurato con il Piano Strategico del Turismo, la governance della mobilità turistica sarà assicurata da un tavolo di lavoro permanente per la mobilità turistica che, oltre al MIT e al MIBACT, vedrà il coinvolgimento degli stakeholder, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori di trasporto, degli operatori del settore e delle comunità locali.
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La proposta FS di puntare sull'antisismico anche in Grecia

Roma, 14 settembre 2017 - In occasione del vertice intergovernativo Italia-Grecia tenutosi oggi a Corfù e guidato dai premier Gentiloni e Tsipras il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e il Ministro greco Christos Spirtzis hanno tenuto un incontro bilaterale sui temi di interesse comune e sulle prospettive di collaborazione futura.

Al primo punto il closing dell'acquisizione da parte del Gruppo Fs dell'ente ferroviario greco Trainose.

Il Ministro Delrio ha espresso “soddisfazione per l’operazione, che premia la proposta di Fs, capace di rispondere alla necessità di migliorare i servizi e la sicurezza del trasporto ferroviario, e ne amplia la presenza internazionale. "E' stato opportuno e saggio, da parte del governo greco - ha dichiarato il Ministro Delrio - decidere di rafforzare gli investimenti e di ampliare la risposta alla domanda di mobilità dei cittadini. La privatizzazione è finalizzata a questi obiettivi. Fs ha ricevuto dal governo italiani i compiti di migliorare le connessioni, i servizi, le flotte, l'occupazione e saprà fare molto bene anche in Grecia. L'area Mediterranea infatti e’ centrale per l'Europa: migliori connessioni e servizi di trasporto sono alla base dell'unità e del dialogo in tutta la regione mediterranea".

Tra i temi toccati dai due Ministri anche le opportunità per le imprese italiane del settore in Grecia, dove sta prendendo corpo la ripresa economica, la cooperazione nel settore aereo e sui temi di trasporto e connettività in ambito europeo.

I Ministri si sono confrontati anche su un tema di attualità per entrambi i Paesi, la prevenzione e la protezione dal rischio sismico dell’edilizia privata e del patrimonio artistico ed architettonico, rispetto al quale il Ministro Delrio ha illustrato il piano e le linee guida di classificazione antisismica recentemente adottate in Italia. Su questo tema seguiranno confronti e condivisioni al fine di sviluppare iniziative comuni.
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Il nuovo codice della nautica da diporto



Il Ministro Delrio: “Un riconoscimento e una promozione del settore

Tra le novità, l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela.

In Italia nel 2016 oltre 100mila solo le imbarcazioni da diporto immatricolate

15 settembre 2017 - Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di revisione e integrazione del decreto legislativo 171 del 18 luglio 2005, “Codice della nautica da diporto”.

Il provvedimento, vuole introdurre semplificazioni e correttivi nei procedimenti amministrativi del diporto nautico, favorire un aumento della competitività allineando la normativa nazionale alle analoghe norme in vigore negli altri paesi europei, e promuovere il volume commerciale della produzione nazionale anche verso i mercati esteri.

La nautica di diporto interessa un intero settore, che va dalle decine di migliaia di imbarcazioni per il tempo libero e loro conduttori, i diportisti, ai porti turistici, alle imprese produttrici.

Il Nuovo Codice – dichiara il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio – intende dare più competitività a un settore in crescita e molto amato dagli italiani. Semplificazioni e disciplina specifica, quindi, per promuovere e diffondere la cultura e l’economia del Mare. Più attenzione ai diportisti e ai professionisti, più sicurezza per i cittadini, protezione dell’ambiente marino, sviluppo di un turismo costiero sostenibile e della economia collegata”.

Solo le unità di diporto immatricolate sono oltre 100 mila in Italia, secondo i dati Mit 2016 di prossima pubblicazione. Ma il settore è molto più ampio visto che il maggior numero di natanti è destinato a brevi spostamenti e non necessita di esser immatricolato.

Lo schema è stato predisposto di concerto con i Ministri degli Affari esteri, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, dell’Istruzione, dei Beni culturali, della Salute e per la Funzione pubblica.

Il testo seguirà ora l’iter previsto con i passaggi in Consiglio di Stato, Conferenza unificata, commissioni parlamentari e approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.



ALCUNE NOVITA’ DEL TESTO

Molte le novità introdotte dal testo, a partire dalla Anagrafe nazionale delle patenti nautiche o dal riconoscimento della figura professionale dell’istruttore di vela, dal regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto, fino alla revisione e modulazione delle sanzioni amministrative. Eccone alcune.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

Ai fini della sicurezza della navigazione e per acquisire i dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include anche sinistri marittimi, eventi straordinari e violazioni.

Mediatore del diporto

E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto. Si tratta di colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio, comodato, ormeggio e locazione finanziaria di unità da diporto.

Istruttore di vela

E' istituita la figura professionale dell’istruttore di vela, colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. L'esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Scuole nautiche e «Centri di istruzione per la nautica»

Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate “scuole nautiche”. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per questi enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività.

Giornata nazionale del mare

Viene riconosciuto il giorno 11 aprile di ogni anno quale «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Ormeggi riservati per portatori di handicap

Previsione nell’ambito delle strutture ricettive della nautica di un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai portatori di handicap.

Razionalizzazione dei controlli e inasprimento delle sanzioni per stato di ebbrezza o danno ambientale

Vengono introdotti criteri di razionalizzazione nelle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione. Sono inoltre inasprite le sanzioni per la conduzione di unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché per le fattispecie che causano danno ambientale o grave rischio per l’ecosistema marino. Lo scopo è quello di determinare l’effetto di una maggior deterrenza per tutte quelle violazioni, che soprattutto durate la stagione balneare, destano maggiore allarme sociale ed evitare quindi, in particolare, incidenti in mare, specie sotto costa, causati dal mancato rispetto di norme di sicurezza.

Semplificazione per patente nautica

Aggiornamento e semplificazione dei requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica. I requisiti visivi e uditivi per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche risultavano essere troppo severi e analoghi a quelli richiesti per il personale marittimo che opera a bordo di navi mercantili. L’intervento è stato attuato in un’ottica maggiormente inclusiva, volta cioè a estendere la platea dei potenziali titolari di patente nautica, ferma restando la tutela dell’interesse pubblico della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Energie rinnovabili

Previsione di procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, ibrido o elettrico sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato, per favorire l’impiego di motori alimentati con energia e combustibili alternativi. La norma è volta ad adeguare anche il diporto alla riduzione dell’impatto ambientale in favore dello sviluppo sostenibile e dell’uso di energie rinnovabili (Green economy).

Dry Storage

Destinazione alla nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendone comunque la fruizione pubblica.
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30 anni fa l'alluvione in Valtellina che causò 50 morti: Cosa abbiamo imparato?





Domenico Angelone, CNG: la prevenzione deve partire dalle scuole, il MIUR attivi un ‘Piano Nazionale Educativo di Prevenzione Civile’

“La prevenzione deve partire dalle scuole e deve essere rivolta ai bambini”. È questa la proposta del Consiglio Nazionale dei Geologi che propone al Ministero dell’Istruzione un ‘Piano Nazionale Educativo di Prevenzione Civile’ (PNEPC) che coinvolga gli istituti scolastici, a partire dalle scuole dell’infanzia sino alla secondaria di secondo grado. Un suggerimento, che è anche un ‘grido di allarme’, pensato dai geologi qualche giorno dopo l’alluvione di Livorno. “La prevenzione deve essere mirata a fronteggiare le emergenze a cui il Paese è esposto quotidianamente” ribadiscono ancora una volta i geologi.
“La parola d’ordine – afferma Domenico Angelone, consigliere CNG – è prevenzione: la popolazione va informata sulle buone azioni da osservare in caso di calamità naturali. Ribadiamo il fatto che il Ministero dell’Istruzione dovrebbe fare un’azione rivoluzionaria, simile a quella fatta con la scuola digitale, col PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Non dimentichiamo che i cittadini del futuro sono i nostri bambini ed è fondamentale istruirli sia sui pericoli naturali a cui il Paese è esposto quotidianamente sia sulle procedure comportamentali in caso di codici di allarmi come quello che si è verificato nell’Italia Centro settentrionale” conclude il geologo.

Prevenzione che parte dalle scuole, ma che è rivolta anche gli amministratori. “Un’altra iniziativa cruciale – prosegue Angelone – è quella di far seguire dei corsi obbligatori di Protezione civile agli amministratori perché aiutino i cittadini in caso di emergenza. Vediamo ogni giorno come il territorio reagisce in maniera scombinata agli eventi e soffriamo di azioni che, in passato, non sono state oculate, come la cementificazione eccessiva e i corsi d’acqua tombati”.
La lotta al dissesto idrogeologico è un tema che i geologi ribadiscono da anni, ma rimangono spesso inascoltati. Ed è proprio il dissesto idrogeologico, l’argomento principale del Convegno “Valtellina 30 anni dopo”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, che si terrà venerdì 22 settembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 a Morbegno presso l’Auditorium S. Antonio. L’incontro vuole non soltanto ricordare il trentesimo anniversario dell’alluvione che colpì la Valtellina e che provocò oltre 50 vittime, ma vuole fare chiarezza e ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo l’alluvione nonché trarre spunti di riflessione utili per il futuro e impiegare strategie innovative per un salto culturale ormai inderogabile.

Roma, 13 settembre 2017

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Le esportazioni aumentano in generale ma non per tutte le Regioni italiani


Nel secondo trimestre 2017, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export risulta in crescita per le regioni nord-occidentali (+2,6%) e per l'Italia centrale (+1,8%) mentre è in diminuzione per l'Italia meridionale e insulare (-1,9%) e per le regioni nord-orientali (-0,4%).

Rispetto ai primi sei mesi del 2016, nel periodo gennaio-giugno 2017 si rilevano dinamiche di crescita dell'export intense e diffuse. A fronte di un aumento medio nazionale dell'8,0%, l'incremento delle vendite sui mercati esteri risulta di maggiore intensità per le regioni delle aree insulare (+36,2%), nord-occidentale (+9,1%) e centrale (+8,8%). E' comunque sostenuto per le regioni dell'area nord-orientale (+5,6%) mentre risulta più contenuto per l'area meridionale (+0,5%).

Tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita tendenziale delle esportazioni nazionali si segnalano: Lombardia (+7,4%), Piemonte (+11,3%), Emilia-Romagna (+6,4%), Veneto (+6,1%), Lazio (+15,5%) e Toscana (+8,8%). Quelle che forniscono il più rilevante contributo negativo sono Basilicata (-10,1%) e Molise (-39,8%).

Nei primi sei mesi del 2017, l'aumento tendenziale delle vendite di autoveicoli da Lazio e Piemonte, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali dalla Lombardia contribuisce alla crescita dell'export nazionale per oltre un punto percentuale (1,3 punti), mentre l'incremento dell'export di macchine e apparecchi n.c.a. da Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia impatta sulla dinamica nazionale per quasi un punto (0,8 punti).

Le vendite dalla Lombardia verso gli Stati Uniti, dal Piemonte verso la Cina e dal Lazio e dalla Lombardia verso la Germania forniscono un impulso positivo all'export nazionale, mentre flettono le vendite del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.

Nei primi sei mesi dell'anno, la positiva performance all'export delle province di Frosinone, Torino, Milano, Monza e Brianza, Siracusa e Cagliari contribuisce positivamente all'export nazionale. I maggiori contributi negativi provengono da Trieste e Latina.
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Aumentano i prezzi al consumo


Nel mese di agosto 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016 (era +1,1% a luglio), confermando la stima preliminare.
La lieve ripresa dell'inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati, la cui crescita si porta a +4,3% (da +2,1% del mese precedente) e alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+4,4%, in accelerazione dal +3,2% di luglio).
L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di due decimi di punto percentuale (+1,0% da +0,8% di luglio), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,9% (come nel mese precedente).
L'incremento su base mensile dell'indice generale è dovuto in larga parte ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,4%), il cui andamento è influenzato da fattori stagionali.
Su base annua accelera la crescita dei prezzi sia dei beni (+1,0%, da +0,8% di luglio) sia dei servizi (+1,6% da +1,3%) Ad agosto, quindi, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,6 punti percentuali.
L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l'indice generale e +1,0% per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (era +0,8% a luglio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,1% in termini congiunturali e dell'1,0% in termini tendenziali (in accelerazione di un decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente).
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dell'1,4% su base annua (era +1,2% a luglio), confermando la stima preliminare.
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016.
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Strutture ricettive: ok al super ammortamento anche se si beneficia del bonus hotel



Le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione (“bonus hotel”) possono cumularlo con il cosiddetto “super ammortamento”, anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili. È quanto chiarisce la risoluzione n. 118/E dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale. 

Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento: quest’ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Il super ammortamento, quindi, si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali. L’Agenzia delle Entrate, sentito il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso quindi parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, allorquando le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere. 

Roma, 16 settembre 2017
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Mercato immobiliare ancora positivo nel 2° trimestre 2017: +3,8% per le abitazioni, +6,2% per negozi e uffici Trend residenziale in crescita a Napoli, Palermo e Torino

Nuovo segno più per il mercato immobiliare italiano. I dati del secondo trimestre di quest’anno mostrano, infatti, un aumento delle transazioni delle abitazioni pari al 3,8%, mentre le compravendite delle pertinenze (cantine e soffitte) crescono del 10,1%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. +6,2% per il settore terziariocommerciale, che comprende uffici e negozi, mentre il settore produttivo mostra una crescita del 4,9%. I tassi di crescita del mercato immobiliare hanno tuttavia registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre dell’anno. È la sintesi dei principali dati contenuti all’interno delle Statistiche trimestrali elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate, disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia. 

Ancora positivo il mercato residenziale - Il mercato delle abitazioni prosegue nel sentiero di risalita che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni. Nel periodo tra aprile e giugno 2017 sono state scambiate 145.529 abitazioni, circa 5.000 in più rispetto al 2016, registrando però una crescita rallentata rispetto al trimestre precedente. Le compravendite di depositi pertinenziali sono state più accentuate nei Comuni minori (+11,9%) rispetto ai Comuni capoluogo (+6,9%), mentre gli scambi che hanno riguardato i box e i posti auto hanno avuto un andamento positivo (+2,7%) ma abbastanza eterogeneo, con performance molto diverse tra i capoluoghi, che hanno chiuso con segno meno, e i centri minori, in cui il mercato è stato positivo. 

La situazione nelle grandi città - Il mercato residenziale cresce un po’ di più nelle grandi città (+4,4%). Il risultato migliore è stato registrato a Napoli, dove gli acquisti di abitazioni sono aumentati del 13,6%. Seguono Palermo (+8,3%) e Torino (+5,7%). Roma e Milano si sono allineate alla media complessiva delle metropoli, facendo segnare valori di poco superiori al 4% (rispettivamente +4,5% e +4,1%). Più statico il mercato nelle città di Genova (+1,3%) e Firenze (+0,9%), mentre Bologna è l’unica tra le grandi città a mostrare un dato negativo (-4,3%), con poco più di 1.500 compravendite. Per quanto riguarda, invece, le pertinenze, gli andamenti delle singole città sono molto diversi: gli scambi di cantine e soffitte a Bologna hanno ravvivato il mercato della città, con una crescita del 27,3%, mentre Firenze perde il 9,2%. Vario anche il trend di box e posti auto: a Napoli e Firenze il mercato è cresciuto rispettivamente del 23,1% e del 18,3% mentre Palermo e Bologna hanno subito un calo di circa 10 punti percentuali. 

Il trend del non residenziale - Aumentano del 6,2% gli scambi del settore terziariocommerciale, trainato dal nord ovest e dalle isole, aree che segnano il recupero più elevato (rispettivamente +10,9% e +7,6%). Nelle grandi città spiccano i risultati delle compravendite di uffici, in crescita del 18%, e dei negozi, con +10,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016.
Nel settore produttivo le compravendite di capannoni e industrie crescono del 4,9%: nonostante il tasso tendenziale sia ridimensionato, i dati del secondo trimestre 2017 si riavvicinano ai livelli che hanno preceduto il crollo del 2012. Il rialzo del settore è sostenuto soprattutto dalla crescita degli scambi nelle aree del centro e del nord ovest, (rispettivamente +18,7% e +11,3%), mentre sono più timidi i recuperi al nord est (+3,5%) e al sud (+0,3%); in netta controtendenza le isole, dove si è invece rilevato un pesante calo delle compravendite (-37,3%). 

Per saperne di più - Le statistiche Omi sul mercato residenziale e su quello non residenziale, relative al secondo trimestre 2017, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Statistiche trimestrali. Roma, 13 settembre 2017
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Ingegneri: anche in estate aumenta la richiesta e il lavoro

Prosegue il ciclo espansivo del mercato dei servizi di ingegneria in Italia. Anche i due mesi di luglio e agosto, infatti, registrano un sensibile aumento degli importi messi a gara. In base ai dati elaborati dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, tra luglio e agosto sono state bandite gare senza esecuzione per un totale di quasi 100 milioni di euro: 65,5 milioni a luglio (circa il triplo di quanto rilevato nel mese di giugno e 5 volte più di quanto rilevato nel mese di luglio dello scorso anno) e 29 milioni ad agosto (più del doppio di quanto registrato nel mese di agosto del 2016). 


La crescita complessiva degli ultimi mesi appare peraltro molto consistente, dato che l’importo a base d’asta “cumulato” nei bandi per i servizi di ingegneria e architettura (senza esecuzione) nei primi otto mesi dell’anno è arrivato a sfiorare i 280 milioni di euro, mentre nel medesimo periodo dello scorso anno non raggiungeva, complessivamente 117 milioni di euro. E’ opportuno evidenziare che il mercato, già in sensibile crescita dall’inizio dell’anno, ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56) approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio. Il “Correttivo” ha modificato sostanzialmente lo stato delle cose con ampie ripercussioni, oltre che sull’andamento del mercato, anche sull’applicazione di alcune indicazioni previste dalla normativa. Ad esempio, la situazione è migliorata per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo del decreto “Parametri” per la determinazione dei corrispettivi. 

Nei due mesi estivi, infatti, quasi il 58% dei bandi ha utilizzato correttamente i parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali. Ancora poco applicata risulta invece la norma che obbliga, “per motivi di trasparenza e correttezza”, di “riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”: solo il 18,3% allega correttamente lo schema di calcolo del corrispettivo. 

Non si rilevano importanti variazioni per quanto attiene ai ribassi di aggiudicazione: il ribasso medio si mantiene sui valori medi rilevati nel corso dell’anno, mentre si registra una leggera diminuzione del ribasso massimo con cui sono stati aggiudicate le gare: 60,1% nel mese di luglio, 57% ad agosto. "Dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo del Nuovo Codice Appalti – ha commentato Michele Lapenna, Consigliere CNI con delega ai lavori pubblici - possiamo sicuramente affermare che continua il trend positivo nel mercato dei Sia. Le modifiche apportate dal DLGS 56/2017, in particolare per quanto riguarda l'attenuazione della impossibilità di ricorrere allo strumento dell'Appalto Integrato, non hanno avuto effetti negativi. 

Risultano, poi, molto positivi gli effetti prodotti dalla previsione contenuta nel ‘Correttivo’ circa l'obbligatorietà dell'uso del DM 17 giugno 2016 per la determinazione del base d'asta. Positivo anche l'andamento dei ribassi che nelle gare con l'offerta economica più vantaggiosa si attestano oramai attorno al 30%. “Va sottolineato poi che la situazione relativa alle aggiudicazioni risulta diversificata. Si verifica un’apertura del mercato ai professionisti di piccole e medie dimensioni per importi molto bassi (inferiori ai 40mila euro e tra 40 e 100mila euro), mentre l’accesso alle fasce superiori ai 100.000 euro risulta ancora precluso. A questo proposito, occorrerà lavorare ancora molto per avere un mercato finalmente aperto ai professionisti, ponendo un limite all’attuale predominio delle società. Dovremo intervenire sui requisiti di partecipazione, al fine di ridimensionarli, ma soprattutto bisogna favorire nuovi modelli organizzativi per l'esercizio della nostra professione". Roma 12 settembre 2017 
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Ministero dell'economia: aumentano le entrate a luglio

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2017 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) GENNAIO-LUGLIO 2017 

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2017 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,6% (+6.056 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,5 % (+ 3.909 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell’1,7% (+ 2.147milioni di euro). L’importo delle entrate tributarie include anche le poste correttive (compensazioni delle imposte dirette, indirette e territoriali, vincite lotto) e le entrate degli enti territoriali, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 settembre scorso. 

Sul sito del Dipartimento Finanze sono altresì disponibili i report delle entrate tributarie internazionali del mese di luglio 2017, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Roma, 15.09.2017 
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venerdì 15 settembre 2017

I LIMITI DEL 1102: Il mutamento di destinazione d'uso - TRIBUNALE BOLOGNA 12 GIUGNO 2017, N. 1010




In materia condominiale, non si può prescindere dall'analisi del caso concreto per stabilire se vi sia o meno il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. in caso di uso particolare del bene comune da parte di un solo condomino. E nel caso di specie, é evidente che la richiesta apertura del corsello condominiale al transito, continuo e pressoché indiscriminato, se non per modeste limitazioni di tempo e modi, di veicoli di soggetti terzi rispetto ai condomini (clienti e fornitori del potenziale conduttore) viola i limiti previsti ex art. 1102 c.c.

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Ape difforme dalla realizzazione? È truffa contrattuale





La Cassazione penale con la Sentenza n. 16644/2017 stabilisce che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche difformi a quelle contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica.

Sostengo, fin dalla nascita della certificazione energetica in Italia (che possiamo datare ufficialmente dal 2007 in avanti), che l’Attestato di Prestazione Eanergetica (APE - prima Attestato di Certificazione Energetica ACE) si può configurare a tutti gli effetti come un atto pubblico, essendo esso stesso vidimato - attraverso un protocollo ufficiale - da un Ente Pubblico quale la Regione (all’inizio dal Comune).
Il falso in atto pubblico, o meglio la Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, è punibile dall’Art. 483 del Codice Penale come segue “[I]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. [II]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Questo sicuramente riguarda il Certificatore, ma il venditore non è esente dalla colpa, infatti se l’APE attesta il consumo di un edificio, tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un’informazione veritiera. Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (Art. 1490 del Codice Civile).



Lo conferma una recente Sentenza n. 16644/2017 pubblicata il 4 aprile emessa della Corte di Cassazione Penale che ha stabilito che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche non corrispondenti a quelle dichiarate nell’APE.
Nel caso in esame la Corte di appello di Milano assolveva l’imputato dal reato di truffa contrattuale (Art. 640 del Codice Penale). Si contestava la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica. La responsabilità veniva esclusa ritenendo che l’imputata fosse in buona fede in quanto aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.
  • Il ricorso coraggioso
Il difensore della parte civile in causa, però, non si è dato per vinto e ha proposto un ricorso deducendo, come si legge nella Sentenza:

1. Vizio di motivazione: l’imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all’imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti e impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto.

2. Vizio di legge: avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell’alloggio”
Giudicando fondato il ricorso, la Cassazione ha osservato che “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.
Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al costruttore, la parte della sentenza che esclude l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell’affidamento che l’imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica”


Pertanto, la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
  • Certificatori scrupolosi e imprese qualificate
Sebbene in questo caso il certificatore non sia stato preso direttamente in considerazione nella colpa (ma solo perché il costruttore ha fatto errori macroscopici quali il mancato rifacimento del tetto o l’installazione di impianti non conformi), questa Sentenza fa riflettere su due punti importanti che riguardano sia il tecnico che l’impresa.
Il tecnico certificatore dovrebbe certificare lo stato dell’edificio al momento del collaudo e non in fase di progetto, proprio per non incorrere in errori come quelli fatti dal costruttore nel caso in esame, poiché è tenuto ad attestare lo stato “veritiero” dell’edificio. In questo caso trattato dalla Cassazione l’acquirente non avrebbe ricorso alla giurisprudenza poiché avrebbe pagato il giusto prezzo per un immobile con dei difetti evidenziati dalla certificazione energetica;
L’impresa deve essere qualificata e garante del portfolio di lavori già effettuati almeno negli ultimi 5 anni: un’impresa che costa troppo poco, vale altrettanto e lo dice la Cassazione “Dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto” non ci può essere buona fede ma si configura il reato di truffa (art. 640 del Codice penale) per aver venduto un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate nell’APE.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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Termoregolazione - I chiarimenti del Ministero


  • Il Documento del MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato alcuni chiarimenti in materia di contabilizzazione e termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 141/2016.
Va innanzitutto precisato che il documento non ha alcun valore giuridico ai fini interpretativi e qualsiasi Giudice potrà ignorarlo.
Tuttavia, alcuni spunti possono essere utili per una lettura della norma almeno in riferimento a quelle parti che generano difficoltà interpretative.
  • Edificio polifunzionale
Una di queste è la definizione di “edificio polifunzionale” di cui all’articolo 2 lettera p): “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”
Ciò che genera confusione è il seguente passaggio “destinato a scopi diversi”. Secondo il MISE, nel caso in cui un edificio appartenga ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, ma vi sia la necessità di ripartire le spese energetiche tra più soggetti, trovano applicazione gli obblighi di procedere all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione.
L’interpretazione convince e coincide con le indicazioni date da ANACI nei convegni.
La norma che prevede l’obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione è il D. Lgs. 102/2014 che, in ossequio alle proprie finalità, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

A tal fine l’articolo 9 comma 5 prevede, alle lettere b) e c), che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nei casi in cui l’uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del medesimo proprietario, all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

Innanzitutto emerge che la definizione fa riferimento all’occupazione di almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata. Occorre, pertanto, come primo requisito, che vi sia un impianto termico posto al servizio di almeno due unità immobiliari.
Il termine “occupato” fa riferimento all’utilizzo dello stesso e non al rapporto contrattuale in base al quale l’unità immobiliare sia occupata. Si ritiene, pertanto, che l’occupante possa essere tale in virtù di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) oppure in virtù di un diritto personale di godimento (locazione o comodato).
Sembrerebbe di poter ritenere che la locuzione “edificio destinato a scopi diversi” faccia riferimento all’edificio nel suo insieme e non alle singole unità immobiliari. Quindi parrebbe di escludere che il riferimento sia alle attività nelle unità immobiliari le quali debbano essere diverse tra loro (ad esempio una artigianale ed una abitativa). D’altro canto, anche nella definizione di “condominio”, viene fatto riferimento all’edificio e non alle attività al suo interno. Si consideri anche, per quanto attiene all’edificio polifunzionale, che il riferimento alle singole unità immobiliari è fatto per l’occupazione e non per l’attività in esse esercitata.
Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alle attività svolte all’interno delle singole unità immobiliari, avrebbe citato le classi catastali (queste fanno in effetti distinzione tra gli scopi: abitativo, industriale, sportivo ecc):
Il termine “scopi diversi” potrebbe fare riferimento agli altri edifici i cui scopi sono indicati sempre nelle definizioni del medesimo decreto legislativo 102/2014, quindi gli edifici della pubblica amministrazione.

In ogni caso, verrebbe da escludere che la diversità degli scopi sia riferita all’utilizzo delle singole unità immobiliari (nel senso che debbano essere utilizzate per almeno due scopi diversi, cioè, ad esempio, commerciale e abitativo) per vari motivi. In primo luogo per quanto sopra detto. In secondo luogo, se il riferimento fosse all’utilizzo della unità immobiliare, si avrebbe che l’obbligo sarebbe escluso qualora, in un edificio composto da 50 unità immobiliari, queste siano occupate tutte ad abitazione mentre, se una di esse dovesse improvvisamente divenire un ufficio, scatterebbe l’obbligo.
Si ricordi che lo scopo della norma è quello di “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime” (articolo 9 comma 5 capoverso).
In tale disposizione, il legislatore fa espresso riferimento alle sole unità immobiliari ed all’obbiettivo di portare gli occupanti (siano essi conduttori, comodatari o proprietari) a diminuire il prelievo di energia al fine di risparmiare denaro e, conseguentemente, energia.
  • Le differenze di fabbisogno del 50%
Qualche perplessità genera invece l’interpretazione del MISE per il caso della mancata applicazione della 10200 ai fini della ripartizione della spesa qualora vi siano differenze di fabbisogno termico superiori al 50%. Secondo il Ministero il calcolo del fabbisogno può essere effettuato in riferimento a sole due unità immobiliari. Il parere sembrerebbe non conforme al dettato normativo. Quest’ultimo prevede che il calcolo debba essere effettuato “per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio”. La locuzione, letteralmente, sembra quindi fare riferimento a tutte le unità che formano il condominio, quindi non solamente due. Diversamente, non avrebbe avuto motivo il Legislatore di specificare “costituenti il condominio”.
Si ricordi che la relazione, in questo caso, deve essere asseverata e una interpretazione non corretta potrebbe esporre i condomini alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 16 del medesimo D. Lgs. 102/2014.
  • La 10200 in assenza di contabilizzazione
Nel caso in cui non siano stati installati i sistemi di contabilizzazione in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, non vi è obbligo alcuno di ricorrere alla norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione delle spese del riscaldamento.
  • Non è sufficiente la delibera per escludere le sanzioni
La sola delibera di installazione non pone al riparo dalle sanzioni i singoli Condòmini che, a causa dei ritardi sia nell’assunzione della delibera sia dovuti all’impresa che non effettua le opere, non si siano adeguati entro la scadenza del 30/06/2017.

Il MISE si concentra anche sui seguenti aspetti:
  • sono vietati i coefficienti correttivi;
  • è obbligatorio contabilizzare l’acqua calda sanitaria;
  • per la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria è possibile utilizzare un contatore volumetrico;
  • i “contaore” non possono essere equiparati ai sistemi di contabilizzazione; i “contaore”, infatti, misurano il tempo di accensione ma non la quantità di energia consumata;
  • nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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CASSAZIONE 17 agosto 2017, N. 20136 - Incarico ad un avvocato per redigere un contratto d'appalto necessita di delibera



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI  Stefano  -  Presidente   
Dott. MANNA  Felice  -  Consigliere  
Dott. D'ASCOLA  Pasquale  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                
                          
ORDINANZA

sul ricorso 12659-2016 proposto da: 
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I. I., rappresentato e difeso dall'avvocato M. L.; 
- ricorrente – 

CONTRO
CONDOMINIO, rappresentato e difeso dall'avvocato F. A.; 
- controricorrente – 

avverso la sentenza n. 1698/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1698/2015 del 17 novembre 2015.
Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha accolto l'appello proposto dal Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), avverso la sentenza resa il 26 giugno 2009 dal Tribunale di (OMISSIS), ed ha perciò revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello stesso Condominio su domanda dell'avvocato A.G., per l'importo di Euro 10.098,71, a titolo di compenso per l'attività professionale consistente nella stesura di un contratto di appalto relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio. Ha osservato la Corte d'Appello che l'amministratore condominiale, a seguito dell'ordinanza del Comune di Palermo del 17 marzo 2003 che aveva intimato al Condominio di (OMISSIS) l'esecuzione di lavori urgenti di rifacimento dei prospetti, avesse affidato ad un'impresa edile la ristrutturazione dell'intero edificio, nonchè l'incarico all'avvocato A. di predisporre il contratto, senza però premunirsi della necessaria approvazione assembleare ex art. 1135 c.c., così esorbitando dalle sue attribuzioni. Nè, afferma la sentenza impugnata, l'assemblea aveva poi ratificato tali attività dell'amministratore, ed anzi, dopo aver sostituito l'iniziale mandatario, i condomini avevano richiesto al nuovo amministratore di rimodulare il contratto con l'appaltatore.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 2. In ordine alle considerazioni svolte nella memoria, deve considerarsi che l'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass. Sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4541). I.II primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1131, 75,100 e 156 c.p.c., stante la carenza di legittimazione processuale dell'amministratore alla proposizione dell'appello, in assenza dell'autorizzazione o ratifica dell'assemblea.

Il primo motivo è infondato, atteso che, come da questa Corte già chiarito, l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonchè impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto, come nella specie, il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).

2. Il secondo motivo del ricorso di A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 c.c. e art. 1135 c.c., u.c., nonchè l'omesso esame di fatto decisivo, essendo state accertate, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, la necessità e l'urgenza dei lavori di manutenzione straordinaria dai tecnici di fiducia del condominio, come poi confermato dall'ordinanza comunale del 17 marzo 2003. Il motivo contesta anche che si trattasse di lavori di manutenzione straordinaria, per il loro importo di spesa, avuto riguardo in particolare alla parcella per le attività professionali espletate dal ricorrente.

Anche questo secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio neppure il conferimento ad un professionista legale dell'incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata all'assemblea dei condomini, organo cui è demandato dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, il potere di disporre le spese necessarie ad assumere obbligazioni in materia. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, a norma dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza nella fattispecie considerata dall'art. 1135 c.c., u.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2807).

Peraltro, il principio secondo cui l'atto compiuto, benchè irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera della assemblea di condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservando all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 4232). Nè il terzo, che abbia operato su incarico dell'amministratore, può dedurre che la prestazione da lui adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valendo tale presupposto a fondare, in base all'art. 1135 c.c., u.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato. Tanto meno può essere oggetto del sindacato di legittimità l'accertamento del carattere urgente dei lavori straordinari, in modo da sovvertire il diverso apprezzamento di fatto che sia stato compiuto, in base alle prerogative ad essi spettanti, dai giudici del merito.

Infine, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicchè gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). Trattasi, peraltro, di valutazione da compiersi avendo riguardo non alla singola voce di spesa, ma all'intervento complessivamente approvato, sicchè non appare dubitabile che un intervento edilizio per complessivi Euro 232.661,80, quale quello oggetto della vicenda per cui è lite, si connoti come manutenzione straordinaria. Anche l'accertamento della straordinarietà o ordinarietà dell'attività gestoria discende, in ogni caso, dall'apprezzamento di fatto rimesso ai giudici del merito.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al dato che i lavori specificamente indicati nel contratto d'appalto predisposto dall'avvocato A. sono stati tutti eseguiti, ed anzi ampliati attraverso un "rimodulazione" dell'accordo con l'impresa, il che vale ratifica.
Il terzo motivo è inammissibile. L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le considerazioni svolte nel terzo motivo di ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa, in quanto la Corte d'Appello a pagina 4 della sentenza impugnata ha escluso la ravvisabilità di una ratifica del contratto iniziale ed ha, per contro, affermato che l'assemblea avesse dato mandato al nuovo amministratore di rimodulare la prima convenzione intercorsa con l'impresa appaltatrice.
4. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.



P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile - 2 della Corte suprema di cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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