martedì 31 gennaio 2017

IMPIANTO CENTRALIZZATO: se il CTU esclude squilibri termici cosa spetta al proprietario?

Quando il CTU esclude squilibri termici, il proprietario esclusivo è tenuto a contribuire alla manutenzione ma non alle spese di gestione e non occorre delibera assembleare

Cassazione ord. 16 settembre 2016 n. 18170

"In condominio è da escludere la necessità di una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell'impianto anche se il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri del servizio".

La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera assembleare che respingeva la richiesta di distacco avanzata da parte del condomino interessato.
In particolare quest'ultimo aveva chiesto di poter staccare la propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato per poter installare un impianto autonomo, ma l'assemblea aveva negato la propria autorizzazione.
La domanda del condomino veniva per ben due volte rigettata prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello.
La Cassazione ha invece accolto la domanda di nullità della delibera condominiale, riconoscendo al condomino il diritto a distaccare la propria unità immobiliare.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale da parte del singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, è da ritenersi pienamente legittima, purché l'interessato dimostri che dal suo operato non derivino né aggravi di spese per coloro che restano allacciati all'impianto, né, tanto meno, squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (In tal senso Cass. n. 5974/2004 Cass. n. 6923/2001 Cass. n. 1775/98, Cass. n. 1597/95, Cass.n. 4653/90).
A tali condizioni il condomino può, pertanto, legittimamente, rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, pur rimanendo obbligato a sostenere le spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, solo se il suo distacco si risolva in un aumento degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass. Sentenza n. 7518/2006).
Il principio di cui sopra, elaborato dalla giurisprudenza, è stato poi recepito nella disciplina condominiale dalla legge di riforma n.220/2012, che è intervenuta sull'argomento del distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale modificando l'art. 1118 c.c.
In particolare, il quarto comma della norma attualmente in vigore prevede che: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'mpianto e per la sua conservazione e messa a norma".
Secondo la Corte, dunque, il giudice di secondo grado si era correttamente attenuto al principio di diritto espresso riguardo "l'esclusione della necessità di una delibera in tutti quei casi in cui il distacco di riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell'impianto...".
Continua a leggere...

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


STESSO ARGOMENTO:

Continua a leggere...

LA REVOCA GIUDIZIALE DELL'AMMINISTRATORE

La regola del <<DEVE>> e <<PUO'>>.
Tutta la problematica della perdita dell'incarico in via giudiziaria è fondata su queste due paroline: "deve" e "può".
Il Tribunale in alcuni casi deve e in altri può togliere l'incarico all'amministratore a suo tempo scelto dall'assemblea.
  • L'INCOLPEVOLE
Il primo comma dell'art 1129 c.c. è l'articolo più sottovalutato dagli amministratori. E fanno male. Molto male.
L'art. 1129 c.c. è inderogabile per espressa previsione di legge (art. 1138 c.c.). Quindi nessuna delibera o norma contrattuale lo può intaccare. Quindi quanto prescritto da tale articolo è legge ferrea. 
La previsione legisiativa (rimasta nella sostanza invariata anche dopo la ben nota novella riformatrice) è una tagliola affilatissima, nella sua apparente semplicità.
II primo comma è molto chiaro nel disporre che l'amministratore venga nominato dall'assemblea dei condomini.
Se i condomini non lo fanno, per un motivo qualsiasi, interviene il Tribunale su richiesta anche di un solo condomino (ora anche dell'amministratore che se ne voglia andare).
Pertanto é sufficiente che, in un condominio di più di otto condomini, due o tre assemblee non riescano a deliberare sulla nomina/conferma dell'amminlstratore affinché il Tribunale debba nominare l'amministratore, sostituendosi ai condomini inerti.
Dobbiamo fare attenzione, per i giudici nomina e conferma nella sostanza sono sinonimi. La lunga e difficile lotta per far passare la dovuta distinzione tra le due parole, cioè tra due situazioni in realtà ben diverse, è ancora ben lungi dall'essere vinta.
Se e quando sarà riconosciuta questa evidente differenza alzerò un bicchiere di vino e farò un brindisi alla memoria del buon Troiani che per primo me ne parlò con fondata passione oramai più di 15 anni fa.
Per ora dobbiamo aver ben presente che i giudici di ogni grado, salvo rare eccezioni, sono arroccati sulla perfetta coincidenza nel significato delle due parole.
Non ha alcuna rilevanza il motivo per cui i condomini riuniti in assemblea non provvedano alla nomina: non ha rilevanza il perchè non si raggiunga il quorum costitutivo o quello deliberativo oppure perchè i voti si disperdano tra più candidati.
Il risultato finale, amaro, non cambia: l'assembla non nomina/conferma, allora lo fa il Tribunale, su richiesta anche di un solo condomlno.
L'amministratore in carica, anche da molti anni, seppure bravissimo e seppure amato dai condomini, si vede sostituito dal Tribunale per l'inerzia o la litigiosità dei condomini.
Vista la norma, il suggerimento, che non posso assolutamente dare, è che sia meglio avere una delibera invalida, la quale confermi nella carica l'amministratore.
Sappiamo bene tutti che una delibera invalida per difetti nel quorum o nell'iter formativo è sanata allorché siano trascorsi 30 giorni senza che uno o più condomini l'abbia impugnata.
E comunque rimane valida ed efficace fino a quando il Tribunale con la sentenza non ne pronunci l'annullarnento, il che avviene dopo circa 2/3 anni dalla proposizione del giudizio, se tutto fila liscio in Tribunale.
Pertanto non posso suggerirvi di scegliere una delibera palesemente errata rispetto ad una corretta verbalizzazione che attesti la mancata deliberazione da parte dell'assemblea.
Però non posso fare a memo di notare il fatto paradossale che, in caso di azione giudiziaria da parte di un condomino, la corretta verbalizzazione di non avere deliberato porterebbe in poco tempo alla sostituzione certa dell'amministratore, quella invalida all'eventuale annullamento della delibera dopo 2/3 anni.
Altra soluzione, gradita a molti e giuridicamente sostenibile, è quella di non mettere all'ordine del giorno la nomina/conferma fino a quando i condomini non lo chiedano o fino a quando l'amministratore non si sia stancato e voglia dimettersi.
In questo caso non si avrebbe la mancata delibera sulla nomina/conferma e quindi mancherebbe il presupposto per l'intervento del giudice ex art. 1129 c.c., 1° comma.

***
  • IL COLPEVOLE
Ho riflettuto a lungo se utilizzare una parola così dura, e alla fine ha prevalso il dovere morale di essere per quanto possibile chiaro, senza nascondere nulla.
La revoca dell'amministratore condominiale per gravi irregolarità significa, banalmente, che egli si è reso colpevole di gravi mancanze professionali.
Pertanto è inutile la ricerca di parole che addolciscano, mascherandola, la realtà.
L'art. 1129 c.c., 11° e 12° comma, fa un lungo, articolato e anche un po' confuso elenco delle mancanze professionali che possono assurgere a responsabilità gravi, tali da legittimare la revoca dell'amministratore.
Ma l'essenza dell'intera disposizione è nel verbo "può".
L'11° comma dell'art.1129 c.c. recita testualmente: "Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria...".
Oggi abbiamo la possibilità di comprendere meglio la rilevanza di tale apertura lasciata alla discrezionalità del giudice perchè il Tribunale di Roma ha avuto modo già in diverse occasioni di pronunciarsi al riguardo.
Alla luce delle motivazioni poste alla base delle ordinanze emesse dal Tribunale di Roma emerge in modo netto che le "gravi irregolarità" di cui all'art. 1129 c.c. siano un presupposto necessario, ma non suffciente per disporsi la revoca di un amministratore.
Occorre altro, occorre una valutazione di opportunità e di "rilevanza", lasciate alla prudente, soggettiva valutazione del magistrato.
E' senza alcun dubbio un aspetto positivo la non automaticità della revoca in relazione a fatti definiti e qualificati come "gravi irregolarità" dal codice civile.
Nettamente positivo, quel "può" benedetto permette al Tribunale di respingere la richiesta di revoca per fatti risibili, ad esempio perchè lamministratore abbia dimenticato, con la dichiarazione da rendere insieme all'accettnzione, di indicare il numero civico del suo studio o perché non abbia eseguito immediatamente la delibera che disponga il cambio delle lampadine dell'androne.
Ma debbo anche rilevare che la cliscrezionalità è un'arma pericolosa, va adoperata con saggezza: infatti potrebbe portare a soluzioni non sempre conformi alla "ratio" della normativa rivoluzionata dalla ben nota riforma: l'eliminazione degli amministratori non professionisti, non qualificati.
Se un magistrato adopera la sua discrezionalità per sostenere che l'apposizione della classica targhetta nell'androne del palazzo equivalga alla dichiarazione di accettazione prevista dal 2° e 14° comma dell'art. 1129 c.c., allora la discrezionalità diventa arbitrio, una specie di "tana libera tutti". Allora precipitiamo tutti nel caos, senza una bussola che ci dica cosa sia legittimo e cosa no.
Infine un'avvertenza importante: il mio lavoro si fonda su alcuni, recentissimi provvedimenti del Tribunale di Roma, che mostrano con sufficiente chiarezza alcune linee guida, ma è ancora troppo presto per avere delle certezze.

1) La valutazione discrezionale della rilevanza delle conseguenze dannose
Scrive il Tribunale di Roma con ordinanza del 23 marzo 2016 che "l'art. 1129 comma 12, c.c., nell'enucleare alcune condotte che giustificano la revoca dell'amministratore, comunque sempre soggette, quanto alla loro concreta rilevanza, al prudente apprezzamento del giudice, indica infatti l'omessa presentazione del rendiconto, non anche il mero ritardo nella convocazione della relativa assemblea spogliando in tal modo tale ultima condotta di una propria intrinseca gravità... Non risultano infatti allegati particolari e specifici pregiudizi conseguenti al ritardo lamentato".
In modo conforme, con il decreto n. 5560/16, RGN. 9113/16 il Tribunale Civile di Roma il 14 luglio 2016 ha respinto la richiesta di revoca di un amministratore, motivando, tra l'altro, "occorre che la violazione abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per gli interessi di coloro che avanzano la domanda di revoca".
Tale principio è stato confermato ancora una volta dal Tribunale Civile di Roma con l'ordinanza del 5 ottobre 2016 con la quale ha respinto la domanda di revoca dell'amministratore perché "l'amministratore è certamente responsabile per l'omesso ritiro dell'atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. E tuttavia la vicenda non integra gli estremi della grave negligenza suscettibile, per il danno arrecato, di determinare la revoca giudiziale in quanto:...".
Nel proseguio della motivazione il Tribunale illustra in modo diffuso e convincente il perchè, nello specifico caso, il non avere ritirato l'atto di citazione da parte dell'amministratore non avesse arrecato un danno significativo ai condomini.
Ma ciò che rileva per noi, oggi, è il principio affermato dal Tribunale, cioè che per disporre la revoca non basta la sussistenza di una grave irregolarità, seppur qualificata come tale dal codice, necessita ben di più, si deve dimostrare che da questa discenda un danno rilevante per i condomini.
In altre parole il discorso che fa il Tribunale di Roma è questo: va ben, abbiamo accertato che l'amministratore ha commesso una o più irregolarità gravi. Ma questi fatti, queste irregolarità in concreto che danni hanno arrecato ai condomini?
Addirittura con il citato provvedimento del 14 luglio 2016 il Tribunale precisa che il danno, conseguenza della grave irregolarità, oltre a dover essere rilevante, deve essere arrecato proprio ai condomini che propongono l'istanza di revoca.
Pertanto la tesi sostenuta dal Tribunale romano fa pendere in modo decisivo la bilancia della giustizia a favore dell'amministratore di cui si chieda la revoca in Tribunale nel caso in cui sussista la grave irregolarità, ma questa non sia fonte di danni rilevanti per i condomini che chiedono la revoca.
Una garanzia non da poco per gli amministratori.

2) Il rapporto di fiducia amministratore/condomini
Sempre il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 25 maggio 2016, spiega che "le gravi irregolarità di cui all'art.1129 c.c. ricorrono in presenza di elementi gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia fra amministratore e condomini, e tale situazione è esclusa nel caso di doglianze attinenti ad una gestione che si è svolta - come nel caso di specie - anche in attuazione di deliberazioni assembleari mai annullate o sospese in sede contenziose, né, comunque, impugnate dalle odierne ricorrenti."
Da questa pronuncia ricaviamo un dato importante e un suggerimento operativo. Nella decisione del Tribunale sulla revoca il perdurare del rapporto fiduciario può avere nella decisione finale un peso più rilevante di quello negativo delle gravi irregolarità commesse.
Chiariamo meglio il concetto.
Se un amministratore riceve un'istanza di revoca giudiziale per gravi mancanze professionali promossa da una sparuta minoranza di condomini, ma è consapevole di avere ancora la fiducia di una larga maggioranza, allora egli può tentare di costituirsi una forte arma di difesa nel processo, convocando l'assemblea per una data antecedente alla prima udienza in Tribunale.
In tale assemblea l'amministratore deve giocare a carte scoperte con i condomini: cioè deve porre all'ordine del giorno la propria conferma quale amministratore, allegando la copia dell'istanza giudiziale di revoca, così da poter illustrare ai condomini la propria posizione rispetto alla richiesta di revoca.
Nel caso in cui l'assemblea approvi la sua conferma nonostante abbia saputo della domanda giudiziale di revoca, allora si potrà portare tale delibera come argomento di difesa nella discussione in Tribunale, sostenendo con prova certa che la irregolarità, seppure grave, non ha fatto venir meno la fiducia dei condomini. Evidenzio che ottenere una delibera come quella da me suggerita è utile, ma non da la certezza che l'istanza di revoca sarà poi respinta.
Siamo sempre nel campo delle probabilità.

3) Il tribunale che revoca non nomina (e io non sono daccordo)
Il Tribunale di Roma ha affermato di recente, in modo deciso, che non sia legittimo formulare contestualmente sia la domanda di revoca giudiziale sia, in caso di pronuncia della revoca, di nomina dell'amministratore giudiziale, ribaltando così una prassi che per anni non aveva sollevato perplessità.
Sostiene infatti il Tribunale di Roma che non "può essere nominato un amministratore giudiziario in assenza di prova di plurimi tentativi, non andati a buon fine, da parte dell'assemblea di nominare l'amministratore...".
Chiaro riferimento al primo comma dell'art. 1129 c.c.
Affermazione quindi corretta, ma semplicistica, perché a mio avviso applicabile nel caso di gestione normale del condominio.
Come scritto più sopra, il primo comma dell'art. 1129 c.c. trova applicazione allorché l'amministratore in carica - oppure un qualsiasi condomino se non esista un amministratore - convochi più di un'assemblea con all'ordine del giorno la nomina o la conferma dell'amministratore e non si raggiunga una decisione. Ma nel caso di revoca giudiziale siamo in una fattispecie giuridica totalmente differente.
Infatti nel caso di revoca giudiziale i condomini hanno nominato o confermato l'amministratore: non abbiamo cioè l'inerzia dei condomini o una situazione di stallo determinato dalla contrapposizione di candidature, nessuna delle quali raggiunga il quorum necessario per la validità della delibera di nomina. Nel caso di revoca giudiziale l'amministratore c'è perché la maggioranza dei condomini lo ha nominato o confermato.
E' una minoranza o addirittura un solo condomino che ne chiede la revoca, perché lo considera autore di gravi irregolarità.
Allora perché in caso di revoca giudiziale non applicare per analogia la previsione del 10° comma dell'art. 1129 c.c. in forza del quale l'assemblea che revoca deve anche contestualmente nominare il nuovo amministratore?
E' (sarebbe) semplice e logico: il magistrato che revoca l'amministratore contestualmente nomina il nuovo.
La soluzione opposta, sostenuta dal Tribunale di Roma, conduce ad una strada tortuosa, costosa, soprattutto di fatto impraticabile e quindi è in realtà la negazione della giustizia.
Ecco cosa accadrebbe secondo la tesi del Tribunale.
Il condomino Tizio chiede (con un ricorso a sue cure e spese) e ottiene la revoca giudiziale dell'ammlnistratore, ma non la nomina del nuovo.
Perché il Tribunale che emette il provvedimento di revoca non provvede alla nomina. Il Tribunale vuole "plurime assemblee" a vuoto.
Quindi, il condomino Tizio, ottenuto soddisfazione con il provvedimento di revoca, dovrebbe sperare che l'amministratore revocato convochi l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore (sempre che un amministratore revocato sia legittimato a convocare l'assemblea).
Se l'amministratore revocato è corretto (e sempre che ne sia legittimato, cosa di cui dubito un po') e convoca l'assemblea e i condomini provvedono alla nuova nomina, tutto è risolto.
Ma l'esperienza ci insegna che spesso e volentieri non e così.
Quindi sarà ancora il condomino Tizio che dovrà (sempre a sue cure e spese, secondo il Tribunale di Roma) convocare "plurime assemblee" per la nomina del nuovo amministratore in sostituzione di quello revocato (il quale nel frattempo gestisce il condominio in regime di prorogatio?).
E il condomino Tizio convoca con quali soldi? Si pensi al costo delle convocazioni nei condominii con cento, duecento, trecento condomini.
E il condomino Tizio lo potrà fare se avrà avuto dall'amministratore revocato, di certo non bendisposto con lui, l'anagrafica dei condomini. Chi può credere che tutto ciò sia concretamente possibile?
E non basta un'assemblea a vuoto, ce ne vogliono "plurime".
Qualsiasi condomino che non sia ricco e abbia ben altro da fare ha già lasciato perdere. Perchè dopo le "plurime" assemblee infruttuose il povero condomino Tizio dovrebbe presentare in Tribunale (sempre a sue cure e spese) il secondo ricorso, questo per ottenere la nomina dell'amministratore.
Un percorso insostenibile. Una follia. Un sistema che di fatto nega giustizia alla minoranza e vanifica l'utilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
E' molto più semplice, logico e conforme alle finalità della norma in esame che il magistrato che revochi l'amministratore per gravi irregolarità nomini contestualmente il nuovo amministratore.
Come peraltro il Tribunale di Roma ha fatto per anni senza difficoltà.

***
  • LA NULLITA' DELLA NOMINA
Nullità vuol dire inesistenza sin dall'origine. La nomina "nulla" significa che la nomina non c'e mai stata, l'amministratore non è stato mai l'amministratore. In caso di nullità di un atto i Latini dicevano che l'atto è inesistente "ex tunc", cioè sin da allora, dal primo momento.
I casi più eclatanti di nullità della nomina sono due:
- La nomina decisa al di fuori dell'assemblea di condominio e, in subordine, non dal Tribunale. Tipico, frequente, assurdo esempio che tutti conosciamo: la nomina da parte della società costruttrice, che si è riservata tale potere esplicitandolo in una norma contrattuale del regolamento. L'art. 1129 c.c. è inderogabile, quindi nessuna riserva al riguardo è legittima, neppure se formalizzata in un regolamento avente natura contrattuale.
- L'avere omesso, all'atto di accettazione della nomina, di indicare in modo analitico il compenso.
In questi casi, di fronte alla richiesta anche di un solo condomino, anche dopo che siano passati anni senza problemi, il Tribunale ha le mani legate: deve pronunciare la nullità della nomina.
La nullltà della nomina può portare a conseguenze devastanti per il falsus amministratore.
Infatti egli, sul presupposto di essere l'amministratore, agisce in buona fede come tale, ma non lo è.
Quindi in realtà nulla può fare in nome e per conto del condominio. Rlschia di pagare di tasca propria ciò che egli riteneva fosse di competenza dei condomini.
Come ha detto Han Solo mentre era alla guida del Millenium Falcon "state in campana".


di Ferdinando della Corte
responsabile ufficio legale ANACI
Continua a leggere...

La normativa europea sulle professioni regolamentate

L’entrata in vigore della legge 4/2013, disciplina le professioni non organizzate, introducendo un sistema duale nel quale coesistono professioni esercitabili liberamente e professioni regolate dalla legge in quanto di particolare rilevanza pubblica.

Da circa venti anni si attendeva che il Parlamento realizzasse una riforma delle professioni, richiesta non solo dai professionisti non regolamentati, ma anche dall’Unione Europea, in quanto la rigidità del sistema professionale italiano era in contrasto con alcuni principi fondamentali della politica comunitaria.

La legge 4/2013 risente del tentativo non solo di superare le inevitabili resistenze di natura corporativa, ma anche di mediare tra le diverse posizioni presenti all’interno del gruppo delle professioni non regolamentate, facendo riflettere la comunità professionale sul ruolo che l’associazione dovrà assumere in un contesto sociale così mutato.

L’approvazione è avvenuta il 14 gennaio 2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che disciplina la qualificazione delle competenze dei professionisti che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi, entrata in vigore il 10 febbraio 2013.

La normativa prevede che tali competenze possano essere valutate, in alternativa, dalle associazioni professionali presso le quali sono iscritti i professionisti,o attraverso un meccanismo di autoregolamentazione volontaria del professionista, messo in atto in base ad una norma tecnica UNI di riferimento.

La legge prevede che i percorsi di qualificazione possano trovare un’ulteriore forma di garanzia attraverso il ricorso alla valutazione delle competenze professionali rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA.

Il ricorso alla certificazione accreditata è previsto all’articolo 9, dove si specifica che le associazioni o le forme aggregative delle stesse possano costituire organismi di certificazione della conformità per i vari settori di competenza, e che questi ultimi potranno certificare direttamente il singolo professionista che ne faccia richiesta.

Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento(ACCREDIA),ai sensi del regolamento della Comunità Europea n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di formazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica,al fine di garantire la massima condivisione, democraticità e trasparenza.

Le associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza,imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento.

Le professioni “non protette” o “non organizzate” tradizionalmente si distinguono da quelle “protette”, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi, Ordini o Collegi a seguito di speciali abilitazioni dello Stato.

Queste non esauriscono tutte le prestazioni d’opera definibili “professioni intellettuali” come indicato all’art. 2230 del Codice Civile, essendovi molte altre figure professionali caratterizzate da un’opera intellettuale, senza albo.

Il panorama delle professioni “non protette”, “non regolamentate” si è ampliato notevolmente nel corso degli anni, assumendo sempre maggiore rilievo socio-economico, definite comunemente “professioni emergenti”.

Queste figure sono abitualmente presenti nell’ambito dell’offerta di servizi ed estremamente eterogenee fra loro; il ruolo fondamentale che assumono nella vita quotidiana rendono necessaria una regolamentazione della materia. In Italia si è stimato un numero approssimativo di circa duecento “professioni non regolamentate” al cui esercizio si dedicherebbero circa tre milioni di persone.

La necessità di disciplinare, ha dato luogo alla presentazione di varie proposte di legge oltre a specifiche indicazioni da parte dall’Unione Europea.

Il testo di legge è definito come la “professione non organizzata in ordini o collegi”,che regolamenta”l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il suo contributo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendone l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Ai professionisti, anche sè iscritti alle associazioni, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui si possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni possono pubblicare nel loro sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

fonte: Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
Continua a leggere...

L’applicabilità dell’art. 1126 c.c. alla ripartizione tra i condomini

Non è possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello: nel primo caso l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto, nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.

Recentemente la S.C. ha affermato che qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, co. 1°, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, co. 1°, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla S.C., l’art. 1126 c.c. considera solo l’ipotesi in cui un condomino abbia l’uso esclusivo del lastrico solare e non quella in cui un condomino o un terzo sia il proprietario esclusivo del lastrico solare, prevista, invece, in altre disposizioni (art. 1117, n. 1, e 1127, co. 1°, c.c.).
Il silenzio sul punto non può non significare che le spese relative alla riparazione o ricostruzione del lastrico (ed indirettamente l’obbligo relativo alla esecuzione della relative opere) , in tale ipotesi, sono a carico soltanto del proprietario esclusivo dello stesso, a nulla rilevando che tale bene svolga anche una funzione di copertura dell’appartamento sottostante.
Né si potrebbe, invocare, per quanto riguarda la ricostruzione, una applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., mancando la identità di ratio, nel senso che non sembra logico far concorrere il non proprietario alle spese di ricostruzione di un bene in proprietà altrui come se lo stesso fosse comune.
Ad ogni modo, non si vede come possa ipotizzarsi un obbligo dell’assemblea di provvedere ad opere che riguardano una parte dell’edificio in proprietà esclusiva.
Lo stesso discorso vale per la terrazza a livello, la quale non è altro che un lastrico solare in proprietà esclusiva il quale accede ad un appartamento ugualmente in proprietà esclusiva.
Non è quindi possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello. Nella prima ipotesi l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto (di solito la proprietà dell’ultimo piano) che consente solo ad uno od alcuni condomini di godere del lastrico solare; è significativo, in proposito, che nell’art. 1126, co. 1°, c.c., non si parli di “diritto” e che si faccia riferimento ai “condomini” al plurale. Nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.
Il ritenere che alla terrazza a livello sia applicabile l’art. 1126 c.c., sia in ordine alle spese per le riparazioni o la ricostruzione, sia in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla omessa effettuazione delle opere relative, poi, porterebbe a conseguenze inique nel caso in cui al di sotto della terrazza vi sia una sola unità immobiliare in proprietà esclusiva, sia per quanto riguarda le spese, in quanto il proprietario della stessa dovrebbe partecipare per due terzi alle spese che interessano un bene in proprietà esclusiva di un altro condomino, che per quanto riguarda i danni eventualmente subiti da terzi, i quali (nei rapporti interni) verrebbero ripartiti in eguale misura, pur essendo responsabile degli stessi il condominio, per non avere provveduto alla esecuzione delle opere necessarie per evitare o eliminare tali danni.
Per quanto riguarda il lastrico solare in uso esclusivo, secondo la S.C. il titolare del relativo diritto si trova in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, lo costituisce quale custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposta alla necessaria manutenzione . Resta difficile capire quale sia il fondamento della (cor)responsabilità del titolare dell’uso esclusivo del lastrico solare nel caso in cui il condominio ometta di effettuare la straordinaria manutenzione e viceversa quale sia il fondamento della (cor) responsabilità del condominio nel caso in cui il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico ometta l’ordinaria manutenzione dello stesso.
Ugualmente appare difficile fondare la (cor)responsabilità del condominio appare difficile fondarla sull’art. 1130, n. 4, c.c. (dal momento che gli “atti conservativi” ai quali fa riferimento tale disposizione sono quelli di natura giudiziaria ) e sull’art. 1135, co. 1°, n. 4, c.c. (che prevede unicamente la competenza dell’assembla a deliberare – anche – in tema di opere di manutenzione straordinaria). E’ più semplice fondare una responsabilità esclusiva, invece, sull’art. 2051 c.c., dal momento che il lastrico solare in uso esclusivo non cessa di essere parte comune sulla quale il condominio continua ad esercitare la custodia). Per quanto riguarda la ripartizione interna tra i condomini dei danni derivanti da omessa manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo, la S.C. si è espressa per l’applicabilità dell’art. 1126 c.c., ma senza motivare tale conclusione, per la quale è difficile trovare una giustificazione logica. Se, infatti, è logico che chi ha l’uso esclusivo debba contribuire in misura maggiore di quella cui sarebbe tenuto in base alle tabelle millesimali alle spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare, in considerazione del logorio che allo stesso tale uso esclusivo può arrecare (anche se si può dubitare della razionalità dell’art. 1126 c.c. nella parte in cui fa riferimento anche alla ricostruzione del lastrico, la cui necessità, di regola, non è ricollegabile al normale godimento), non altrettanto può dirsi in relazione alla ripartizione secondo lo stesso criterio dei danni derivati a terzi dalla omessa esecuzione da parte del condominio delle opere necessarie per evitarli.
In altri termini non sembra esservi un nesso logico tra l’affermata applicabilità dell’art. 1126 c.c. in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla inerzia del condominio ed il fatto che se il condominio avesse provveduto ad eseguire le opere necessarie ad evitare tali danni, il condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare avrebbe dovuto contribuire alle spese secondo quanto stabilito da tale norma.
Sembra, invece, preferibile ritenere che, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, c.c. 1°, c.c. , con conseguente applicabilità, nei rapporti interni, del co. 3°, in base al quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali, per cui, in linea di principio, nei rapporti interni il risarcimento andrà ripartito in parti uguali tra i condomini e non in base ai millesimi, a meno che non possa essere superato il principio di pari responsabilità in considerazione della gravità delle singole colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi del co. 2° dell’art. 2055 c.c.
A tal fine il giudice potrà prendere in considerazione l’atteggiamento dei condomini i quali si siano espressi in senso favorevole alle opere di riparazione e ricostruzione, la cui esecuzione, però, non è stata deliberata dall’assemblea, oppure dei millesimi, sembrando ragionevole che ogni condomino risponda dei danni derivanti a terzi in misura proporzionale al contributo che avrebbe potuto dare nell’adozione di quelle delibere di esecuzione dei lavori diretti a prevenire o limitare i danni che poi il condominio ha dovuto risarcire.
  • LA RIPARAZIONE DEI SOLAI INTERMEDI
La ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell’art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati. In applicazione di tale principio, si è ritenuto che il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti imputabili a quest’ultimo. Qualora tale onere probatorio non venga assolto, le spese per la riparazione di esso dovranno essere ripartite in parti uguali tra il proprietario dell’alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento) ed il proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), ai sensi dell’art. 1125 c.c., che prevede una presunzione assoluta di comunione tra detti condomini del solaio; da ciò deriva, altresì, l’inapplicabilità – nei rapporti tra detti proprietari – dell’art. 2051 c.c. diretto, invece, a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia e non i comunisti tra loro.
  • DANNI CAUSATI DA BALCONI
Sul presupposto che, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l’aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, è stata affermata la esclusiva responsabilità di quest’ultimo per il danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.
Riguardo, invece, ai fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), qualora adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle singole porzioni immobiliari, rientrano tra le parti condominiali, con la conseguenza che è onere del proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti e, citato per il relativo risarcimento, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è stato causato dal distacco di elementi decorativi, che, per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio, appartengono alle parti comuni di esso. Accertato che la fatiscenza del soffitto di un balcone è dovuta a difetto di manutenzione dello sgocciolatoio destinato allo smaltimento delle acque provenienti dal piano di calpestio del balcone sovrastante, il proprietario di questo è tenuto, ex art. 2051 c.c. al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni causati alla contigua proprietà dal proprio fatto doloso o colposo, e non vengono in rilievo norme riguardanti la disciplina del condominio.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Continua a leggere...

La gestione delle reti idriche ed il contenimento della morosità

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e disciplina modalità e tempistiche di lettura dei contatori e la fatturazione.

Gli articoli 119 e 154 del d.lvo 3.4.2006 n .152 sostengono la necessità di garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l’uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio “chi inquina paga”.

L’art. 149 -bis, comma primo, del d.lvo 3.4.2006 n. 152 afferma che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l’equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti. L’art. 61, comma primo, della legge 28.12.2015 n. 221 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Il predetto decreto attuativo è il d.p.c.m. 29.8.2016 (pubblicato su GU n. 241 del 14.10.2016) che si attiene ai seguenti principi:
  • l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
  • il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in cinquanta litri per abitante al giorno, tenendo conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo o minimo vitale in quaranta litri a persona nel documento della Division for sustainble development “Rio 2012 issue briefs -water”;
  • nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità.
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e disciplina le seguenti materie:
  • le modalità e le tempistiche di lettura e di autolettura dei contatori;
  • le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;
  • la periodicità e le modalità di fatturazione;
  • le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;
  • le modalità di gestione delle controversie;
  • le procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;
  • le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.
Non è consentita la disalimentazione del servizio nei confronti dei seguenti soggetti:
  • agli utenti domestici che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a cinquanta litri abitante – giorno;
  • alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dalla predetta Autorità in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
L’autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia applicata:
  • per le utenze domestiche residenti morose, diverse dalle utenze morose non disalimentabili e sopra descritte,soltanto successivamente la mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinato dalla predetta Autorità;
  • per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consente l’integrale copertura integrale del debito.
L’Autorità stabilisce:
  • gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale;
  • le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
  • gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
  • le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
  • le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito condizionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano 
Continua a leggere...

COSA NON DEVE CONTENERE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il verbale è la narrazione dei fatti nei quali si concreta “la storicità di un’azione”: esso deve attestare quanto avviene in assemblea, ma non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, di circostanze la cui ricognizione non ha proceduto l’assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori.

“Scusa Ameri, scusa Ameri”: questo intercalare, che presagiva la realizzazione di un goal o il fischio di un calcio di rigore, richiama ancora l’indimenticata trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto”, in virtù della quale le partite di pallone si … immaginavano in tempo reale e live, tanto era fedele il resoconto degli eventi sportivi narrati; eravamo molto lontani dalle odierne trasmissioni televisive che, ad ogni ora della settimana, propinano in diretta i più svariati matches del campionato italiano, laddove allora l’unica visione riguardava il secondo tempo della partita clou della giornata, per giunta in differita, la domenica pomeriggio.
Evidentemente questo desiderio di “radiocronaca” (completa ed analitica) di quanto avvenuto nell’assemblea ha spinto un condomino, alquanto pignolo, ad impugnare con ricorso ex art. 1137 c.c. una delibera, evidenziando la “incompleta e carente verbalizzazione” della discussione avvenuta sulle questioni poste all’ordine del giorno: nello specifico, si lamentava - per quel che interessa in questa sede - che, nel relativo verbale, non fosse stata rispettata la regola di “documento ufficiale” che comprovava lo svolgimento di tutte le attività prescritte, essendo in particolare mancata la redazione formale in ordine alle “delucidazioni fornite dall’amministrazione alle richieste dei condomini”.
Affrontando tale fattispecie, con una recente decisione (v. sent. n. 20786 del 14 ottobre 2015), la Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare i requisiti contenutistici del verbale della riunione di condominio, il quale deve sì rappresentare una “fotografia” (istantanea e completa) di quanto avviene in assemblea in modo che si possa trovare traccia di tutto ciò in essa compiuto, ma, al contempo, non deve consistere in un rapporto (dettagliato e pedante) dell’andamento della medesima adunanza, con annotazioni ultronee e fuori luogo. Nel caso concreto, entrambi i giudici di merito avevano dato torto al ricorrente, il quale - evidentemente non pago - era ricorso per cassazione, ma la censura del condomino non ha trovato ingresso in sede di legittimità.
Invero, si è affermato che il metodo collegiale raffigura un procedimento che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività - la comunicazione dell’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione - tutte necessarie ai fini della validità dell’atto finale consistente nella delibera.
Riguardando la formazione della c.d. volontà unitaria ascritta a più persone, a garanzia della sua corretta formazione nei confronti di tutti i partecipanti, compresi coloro i quali sono rimasti in minoranza (dissenzienti o astenuti) o che non sono intervenuti all’assemblea (assenti), la validità dell’atto finale esige la puntuale esecuzione di tutte le diverse fasi contemplate dal procedimento collegiale.
La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che devono essere osservate e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità - sopra ricordate - richieste dal procedimento, e la cui inosservanza importa le medesime conseguenze, ossia l’impugnabilità della delibera, in quanto presa non in conformità alla legge (art. 1137 c.c.). La redazione del verbale raffigura, dunque, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perché il verbale costituisce il documento che ufficialmente dimostra Io svolgimento delle attività prescritte: infatti, dalla verbalizzazione risulta se l’assemblea sia stata ritualmente convocata, cioè se tutti i condomini siano stati avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato comunicato l’ordine del giorno; se la costituzione sia stata considerata regolare, per la presenza delle maggioranze personali e reali prescritte; se vi sia stata discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze (v., tra le altre, Cass. 22 maggio 1999 n. 5014).
In altri termini, il verbale è la narrazione dei fatti nei quali si concreta “la storicità di un’azione”: esso deve attestare quanto avviene in assemblea, ma non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, di circostanze la cui ricognizione non ha proceduto l’assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle delibere assunte (v., di recente, Cass. 31 marzo 2015 n. 6552).
Ad esempio, si è chiarito - ad opera di Cass. 10 agosto 2009 n. 18192 - che non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la delibera assunta abbia superato il quorum di cui all’art. 1136 c.c.
Orbene, le deduzioni del condomino impugnante - ad avviso dei giudici di Piazza Cavour - non risultavano idonee a superare l’accertamento svolto dalla corte territoriale circa la correttezza della verbalizzazione, giacchè l’assunto del ricorrente si arrestava sul “piano meramente formale e descrittivo”, rilevando che la mancata verbalizzazione delle delucidazioni richieste dai condomini e fornite dall’amministratore avrebbe determinato l’invalidità del verbale, ma omettendo di dedurre il perchè l’invalidità (della verbalizzazione) avrebbe interessato non solo il verbale ma anche la delibera assunta in assemblea.
Non pare dubitabile - concludono gli ermellini, perché un simile accertamento è stato svolto da entrambi i giudici di merito - che i chiarimenti non avevano formato oggetto di contestazione; se cosi è, allora, appare evidente come non si era in alcun modo errato nel ritenere il verbale regolarmente redatto, atteso che nessuna disposizione sancisce che il verbale debba contenere “una rigorosa sequela temporale e sostanziale”, in ragione della necessaria semplicità e snellezza della gestione dell’amministrazione del condominio, che tollera, senza concreti pregiudizi per la collettività condominiale, la possibilità di regolarizzare eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti (v., in proposito, Cass. 19 settembre 2014 n. 19799).
A ben vedere, il codice civile detta solo una concisa norma relativamente al verbale dell’assemblea condominiale: l’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. stabilisce soltanto che “delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.
Le modifiche introdotte sul punto dalla legge n. 220/2012 riguardano, direttamente, l’oggetto della verbalizzazione, che prima faceva riferimento alle sole “deliberazioni”, facendo intendere che la stessa verbalizzazione sia imposta anche qualora l’assemblea vada deserta e non si adotti alcuna valida decisione, e, indirettamente, lo stesso “registro dei verbali delle assemblee” - rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore, come delineate in maniera particolareggiata dal novellato art. 1130, n. 7), c.c. - in cui devono, altresì, essere annotate anche “le eventuali mancate costituzioni … nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta”.
Comunque, il contenuto del verbale va necessariamente correlato all’intero iter, al procedere, allo svolgimento della stessa assemblea: il verbale deve, quindi, anche riportare le verifiche preliminari nonché la fase centrale dell’adunanza (discussione e votazione), in quanto il processo di verbalizzazione inizia con la costituzione dell’assemblea e termina con la dichiarazione di chiusura della riunione (detta anche “scioglimento dell’assemblea”). Il verbale costituisce il resoconto scritto di tutto quanto è stato fatto e detto in assemblea, e corrisponde, grosso modo, al verbale dell’udienza del processo civile di cui agli artt. 126 e 130 c.p.c.
E’ vero che, nel verbale, è sufficiente che sia indicato il processo formativo della volontà assembleare, specificando nominativamente i condomini intervenuti, i millesimi rappresentati, gli argomenti trattati e le singole decisioni prese, ma è altrettanto vero che il verbale deve essere una fedele trasposizione per iscritto di ogni momento, purché degno di interesse, dell’assemblea condominiale, nel quale vanno annotate non solo le delibere adottate dalla maggioranza, ma anche tutti gli accadimenti che si verificano durante la riunione e che sono pertinenti con la stessa (ad esempio, l’indicazione dell’ora di inizio e di fine riunione, l’annotazione che un partecipante presente si allontana, l’intervento personale di un condomino in precedenza rappresentato per delega, ecc.).
Dalla prassi si può enucleare una sorta di decalogo - il cui rispetto risulta spesso agevolato dall’utilizzo di moduli prestampati - che stabilisce i requisiti contenutistici, per così dire, minimi che deve avere il verbale dell’assemblea condominiale:
  1. luogo (città, edificio, locale), data dell’assemblea (giorno, mese, anno) ed orario di convocazione;
  2. specificazione se assemblea tenuta in prima o in seconda convocazione e, in questo secondo caso, riferimento alla data della prima ed alle ragioni che hanno impedito lo svolgimento della stessa;
  3. menzione della regolarità della convocazione, indicando le modalità di ricevimento dei relativi avvisi, per esempio, per apposito elenco fatto “girare” tra gli abitanti dello stabile, lettera raccomandata, fax, p.e.c. (tali documenti rimarranno agli atti quali prove necessarie della ritualità della stessa);
  4. elenco nominativo dei soggetti intervenuti in assemblea, con specificazione se di persona o per delega (che, in quanto rilasciata per iscritto, va allegata), e, a fianco, i rispettivi valori millesimali;
  5. trascrizione dell’ordine del giorno come si ricava dall’avviso di convocazione;
  6. nomina del presidente e del segretario dell’assemblea;
  7. dichiarazione, da parte del primo, di validità dell’assemblea, previa verifica della regolarità dei predetti adempimenti preliminari e constatazione del quorum necessario per la costituzione;
  8. lettura dei singoli punti all’ordine del giorno ed apertura della discussione sugli stessi;
  9. riassunto di tale discussione, inserendo a verbale, a richiesta dei condomini interessati, le loro dichiarazioni attinenti all’argomento trattato;
  10. sottoposizione a votazione delle singole proposte decisorie, indicando il metodo seguito per la votazione ed i voti riportati per ciascuna proposta;
  11. compiuto lo scrutinio, proclamazione del risultato della votazione, con menzione dell’approvazione o meno della proposta messa ai voti (e degli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza della stessa), specificando i condomini (e relativi millesimi) favorevoli, contrari, astenuti (in quest’ultimo caso, volontariamente o a seguito di conflitto di interessi);
  12. registrazione puntuale di eventuali allontanamenti (temporanei o definitivi) di qualche partecipante prima dell’inizio di determinate votazioni;
  13. annotazione o menzione di eventuali allegati (come dichiarazioni unilaterali, produzione, conteggi, capitolati, preventivi, ecc.), da far parte integrante del verbale, purché vi sia un preciso e perfetto collegamento tra il verbale ed i predetti allegati;
  14. lettura ai condomini presenti del verbale ad opera del segretario, e sottoscrizione dello stesso anche da parte del presidente (non necessariamente in ciascun foglio di cui è composto);
  15. dichiarazione di quest’ultimo della fine della riunione e dello scioglimento dell’assemblea, che preclude qualsiasi altra discussione, votazione o decisione.
Dunque, in via preliminare, spetta al presidente - sulla base dei documenti che l’amministratore ha messo a disposizione dei condomini o dello stesso presidente - acclarare: 1) se i presenti sono legittimati ad intervenire, rimanendo, invece, preclusa ogni indagine relativa alla validità dei titoli, in quanto l’aggiornamento della c.d. anagrafe condominiale è compito dell’amministratore (v., attualmente, l’art. 1130, n. 6, c.c.), 2) se i partecipanti hanno diritto di voto (allontanando eventuali terzi estranei alla compagine condominiale o esortando all’astensione quei condomini che si trovano in una situazione di conflitto di interessi,e 3) se vi sia il prescritto requisito (numerico e millesimale) per deliberare.
Una volta conclusi i predetti controlli preliminari, riguardanti la verifica se i presenti abbiano diritto di intervenire all’assemblea, quale sia il loro numero e quanti millesimi rappresentino, una volta verificata la rituale convocazione (invito a tutti i soggetti legittimati, informazione preventiva sulle materie da discutere, osservanza del termine di preavviso), una volta accertata la regolare costituzione (in prima o seconda convocazione) dell’assemblea stessa ed una volta nominato il segretario, si passa al momento, per così dire, dinamico della riunione, quello che attiene allo svolgimento dell’assemblea, che registra come sue fasi imprescindibili quelle della discussione, della votazione e della decisione.
In quest’ottica, il presidente deve dirigere e condurre, in modo ordinato e proficuo, la discussione, cercando di circoscriverla nell’àmbito degli argomenti posti all’ordine del giorno, ed utilizzando i suoi poteri di disciplina, non escluso quello di sospendere temporaneamente la riunione - ad esempio, al fine di placare gli animi, acquisire un documento rilevante, ecc. - per sollecitare la conclusione di interventi dei singoli partecipanti troppo lunghi o esulanti dall’oggetto della riunione condominiale (sulla durata dei relativi interventi, v. Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).Tra i compiti principali del presidente dell’assemblea, pertanto, vi è la direzione dell’adunanza, attività questa difficile, considerando che, nella riunione condominiale, spesso si parla troppo, a sproposito, inutilmente, si dà vita ad interventi estemporanei, si dà sfogo a rancori personali o a ripicche, si trae spunto per trattare altri argomenti anche esulanti l’edificio e la sua convivenza all’interno di esso; a tal fine, occorre che il presidente si imponga, con la voce e con l’autorità della carica, ed eventualmente con l’esperienza acquisita in precedenti riunioni, altrimenti la discussione non avviene in modo ordinato e proficuo.
Infine, il presidente deve mettere a verbale, in maniera succinta, l’esito della discussione e della votazione, e, al termine dell’assemblea, esaminare il verbale stesso - redatto dal segretario - e, quindi, controfirmarlo.
In proposito, il n. 7) del novellato art. 1130 c.c. stabilisce che, nel registro dei verbali delle assemblee, siano annotate, altresì, “le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea (e) le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne ha fatto richiesta” (aggiungendo che, allo stesso registro, va allegato il regolamento di condominio, ovviamente qualora quest’ultimo sia stato adottato).
Il funzionamento dell’assemblea è, pertanto, principalmente preordinato allo scopo di produrre delibere - le quali altro non sono che l’atto con cui i condomini manifestano la loro volontà - ma, al contempo, l’assemblea stessa consiste in un vero e proprio procedimento, ossia un susseguirsi preordinato di determinati atti o dichiarazioni.
Il codice civile non ha prescritto una particolare forma di tale iter - salvo espresse disposizioni specifiche contenute nel regolamento condominiale - ma la prassi ne ha fissato, quasi in modo definitivo, le caratteristiche: al riguardo, si è soliti distinguere gli adempimenti relativi allo svolgimento dell’assemblea in tre momenti, relativi alle formalità, rispettivamente, preliminari all’adozione della delibera, necessarie per l’adozione della stessa e successive all’adozione della decisione.
Tra le formalità preliminari alla discussione ed alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, non risulta, di regola, la lettura, da parte del presidente, del verbale della precedente assemblea: invero, nessuna norma di legge - a meno che non vi siano prescrizioni ad hoc contenute nel regolamento di condominio - impone tale incombente su iniziativa del medesimo presidente o a seguito di richiesta di qualche condomino, rispondendo questa attività ad esigenze di mera opportunità, secondo l’oggetto delle decisioni da adottare, la cui mancata ottemperanza, quindi, non è idonea, di per sé, a provocare l’invalidità della delibera presa senza il previo esame delle anteriori statuizioni e discussioni risultanti dai relativi verbali, anche se su argomenti connessi a quelli trattati nella successiva riunione.
In sede di discussione, ogni condomino ha diritto di esprimere il proprio punto di vista, invocando la parola al presidente e chiedendo che il suo parere sia messo a verbale, tuttavia il presidente ha il potere di riassumere le dichiarazioni di ognuno per evitare un appesantimento della verbalizzazione ed evitare eventuali manovre dilatorie ed ostruzionistiche; il verbale deve essere, infatti, redatto con precisione, dettato dal presidente e compilato dal segretario: si deve registrare fedelmente quanto accaduto in assemblea, ma sovente le esternazioni dei presenti si rivelano prive di senso o di consistenza, oppure conferenti ma prolisse, sicché è rimesso all’abilità e professionalità del presidente il compito di condensarle in proposte concrete ed in rilievi pertinenti.
Dunque, gli argomenti posti all’ordine del giorno devono essere discussi e va riportato a verbale, in maniera sintetica, l’esito di tale discussione (oltre alla decisione eventualmente adottata).
Al riguardo, non sembrava che sussistesse, in capo ai singoli partecipanti all’adunanza, il diritto a veder riprodotta nel verbale ogni loro osservazione, richiesta o dichiarazione che esulasse dai predetti contenuti, dovendosi dare conto nel medesimo verbale soltanto delle operazioni espletate in assemblea, in forma sintetica, in modo tale da permettere la ricostruzione dei fatti, delle motivazioni delle decisioni e dei possibili dissensi; attualmente, invece, il registro delle assemblee, contemplato nell’art. 1130, n. 6), c.c., stabilisce espressamente che, in tale registro, sono anche annotate “le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta”. Va ricordato, in proposito, che, a ciascun partecipante all’assemblea, deve riconoscersi il diritto di manifestare la propria volontà non solo mediante l’espressione conclusiva del voto, con assenso o dissenso sulla proposta contenuta nell’ordine del giorno, ma anche mediante l’intervento nella discussione, al fine di portare a conoscenza degli altri partecipanti le ragioni del proprio voto (perché, ad esempio, rifiuta una data proposta, approva quel rendiconto, è favorevole alla nomina di quell’amministratore, e via dicendo).
La votazione, infatti, costituisce il momento essenziale dell’adunanza, finalizzata alla formazione della volontà condominiale sulle singole questioni all’ordine del giorno, tuttavia, l’assemblea dei condomini non esaurisce la sua funzione nell’espressione del voto, perché i partecipanti non sono assoggettati ad un sistema, per così dire, bloccato, che consenta di manifestare soltanto il parere favorevole o sfavorevole sui punti da decidere, ma fanno parte di un collegio, nel quale la discussione, o almeno la possibilità di dibattito delle questioni, si pone come primaria. D’altronde, la delibera dell’assemblea rappresenta un atto collettivo - cioè il risultato del concorso di più volontà, espresso da ciascuno dei partecipanti e la cui somma rappresenta la maggioranza (semplice o qualificata a seconda delle materie che ne costituiscono l’oggetto) delle quote di comproprietà rispetto al totale - conclusivo di un procedimento di formazione svolto con l’osservanza di alcune regole fissate dalla legge ed insite nella natura stessa dell’atto.
Una di queste regole, non previste espressamente dalla legge, ma derivante da un principio generale secondo cui la volontà di ciascun partecipante confluente nell’atto collettivo deve essere liberamente manifestata, è che tale libera manifestazione deve essere possibile non solo nell’espressione conclusiva, ma anche nelle premesse del voto; ne consegue che il presidente non può mai impedire ai condomini di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell’avviso di convocazione (v. Cass. 23 febbraio 1999 n. 1510), in quanto il condomino ha il diritto di rendere noto agli altri partecipanti le ragioni per cui ritiene di approvare o di rifiutare la proposta di delibera contenuta all’ordine del giorno.
In quest’ordine di concetti, il verbale deve permettere di capire “come sono andate le cose”, ossia chi ha votato e in che modo si è raggiunta la maggioranza, sicché evidentemente la mancata indicazione in esso delle mere “delucidazioni” fornite dall’amministratore ai condomini, circa una questione inerente la gestione delle parti comuni, costituisce una circostanza irrilevante, risolvendosi il suo resoconto in un formalismo fine a se stesso e non inficiante la validità della delibera adottata.
D’altronde, se il chiarimento non è stato oggetto di una statuizione dell’organo assembleare, non deve essere riportato alcunché nel verbale, dovendo quest’ultimo documento rappresentare la “sostanza” delle decisioni, come sintesi degli avvenimenti effettivamente salienti pur nel rispetto dei requisiti minimi sopra delineati.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
Continua a leggere...

giovedì 26 gennaio 2017

IL COSTRUTTORE... PADRE DI FAMIGLIA

La proprietà "conformata" nel condominio e la normativa sulle distanze legali 

Nell'ambito della disciplina condominiale, l'espressione padre di famiglia rimanda direttamente all'attività dell'amministratore pro tempore, ed ai canoni di diligenza che il medesimo deve rispettare nell'espletamento del suo incarico, come una giurisprudenza assai ripetuta da sempre evidenzia (giusto per citare le più recenti, tra le moltissime, si vedano: Trib Monza 18 agosto 2016, n. 2279, per la quale "ai sensi dell'art. 1710 c.c., l'amministratore del condominio è tenuto a eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la diligenza del buon padre di famiglia, ovverosia quella che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza", nonché, per le pronunce di legittimità, in tali esatti termini, Cass. 27 maggio 1982, n. 3233).
Tuttavia l'applicazione di tale "parametro" non si limita al riferimento col soggetto incaricato della gestione delle parti comuni e della prestazione dei servizi finalizzati a consentire la concreta vivibilità dell'edificio, ma può avere più ampie, e forse anche più rilevanti, applicazioni.
Un primo rapido richiamo può rinvenirsi nella disciplina che scaturisce dall'interpretazione dell'art. 1134 c.c. (in tema di rimborso di costi anticipati dal singolo condomino), in base alla quale sono urgenti le spese che appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, con valutazione effettuata secondo il criterio, appunto, del buon padre di famiglia (in tal senso, Cass. 3 settembre 2013, n. 2015l).
Una seconda ipotesi, inoltre, si colloca nell'ambito dei rapporti tra condomini che si mostrano affini a quelli che vengono denominati "di vicinato" e che coinvolgono le interferenze che le proprietà esclusive hanno sia tra di loro, sia in rapporto con l'insieme dei beni e degli impianti comuni.
Il fenomeno rivela una stretta attinenza con la costituzione del condominio, che, com'è noto, rappresenta il momento in cui viene ad esistenza l'"ente di gestione" (dal punto di vista soprattutto giuridico) e che, di conseguenza, determina l'applicazione di tutte le regole previste dal codice civile per la relativa fattispecie.
In merito a tale aspetto, appare opportuno operare qualche cenno riguardo alle vigenti coordinate normative, premettendo che due sono le prospettive da analizzare (quella della realtà fattuale, e quella della realtà giuridica).
Dal punto di vista "fisico" (vale a dire, della concretezza della reale situazione di fatto), si ritiene che un primo requisito (perché si abbia, giuridicamente, un condominio) è dato dall'effettiva costruzione dell'edificio, ovvero di un fabbricato diviso per piani orizzontali (cfr. Cass. 27 aprile 1979, n. 2448, per la non applicabilità delle norme nel caso di più separati edifici divisi tra loro da una parete verticale), precisandosi, tuttavia, che il condominio può sussistere anche qualora vi siano più porzioni di piano in proprietà esclusiva disposte in senso orizzontale (cfr. Cass. 19 settembre 1968, n. 2955, e più recentemente, per l'ipotesi delle c.d. "ville a schiera", Cass., 18 settembre 2015, n. 18344, Cass., 4 novembre 2010, n. 22466, Cass. 18 aprile 2005, n. 8066, Trib. Milano 14 giugno 1993, Casse. 12 marzo 1973, n. 697). In particolare, la costruzione può considerarsi terminata a prescindere dal fatto che siano ancora da realizzare alcuni accessori della stessa (c.d., "finiture" - cfr Cass. 26 gennaio 1982, n. 510) e indipendentemente dal rilascio della certificazione di abitabilità da parte del competente Ente locale (cfr. cit. Cass. n. 510/1982), in base agli stessi principi, non è necessario un atto di formale "costituzione" (Cass. 21 ottobre 1978, n. 4769), né che siano stati preventivamente approvati il regolamento condominiale o le tabelle millesimali (cfr. Cass. 3 gennaio 1977, n. 1, nonché, per le "ricadute" sull'attività dell'assemblea, che rimane valida, Cass. 6 giugno 1974, n. 1664).
Dal punto di vista giuridico, un secondo requisito è dato dalla distribuzione della titolaritàa del diritto di proprietà sulle unità immobiliari ricomprese in detti piani orizzontali a favore di almeno due soggetti; precisandosi che tale attribuzione di proprietà separata può avvenire non solo con un ordinario atto notarile pubblico (o scrittura privata autenticata, sempre dal notaio) ma anche in base ad una semplice scrittura privata idonea al trasferimento ex art. 1350 c.c. (Cass. 2 febbraio 1974, n. 299), il tutto a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata (cfr., Cass. 29 luglio 1981, n. 4857 per l'idoneità della permuta; App. Venezia 17 febbraio 1958 per quella del testamento, e Cass. Sez. Un. 5 luglio 1982, n. 4001 per quella ancora dell'atto di divisione di cosa futura).
Come si è visto, il fenomeno (e il momento) della costituzione è particolarmente rilevante in quanto non solo determina la vera e propria "nascita" del condominio, ma anche perché ne fissa il momento temporale (una specie di riferimento "ante/post") rispetto al quale dovrà porsi la valutazione dell'eventuale esistenza di (un complesso di) diritti e/o di obblighi a favore e/o a carico dei condomini.
Ora, la circostanza che il "condominio" venga ad esistenza in tal modo puntuale (cioè, preciso e determinato sia di fatto, sia giuridicamente) determina degli specifici (ed insuperabili) effetti anche in altri ambiti, i quali - per quello che qui ci interessa - coinvolgono la figure del "costruttore" qualificata in termini di "padre di famiglia" (che, in questo specifico caso, perde la qualifica di "buono").
E' risaputo, infatti e per esempio, che all'interno della disciplina condominiale c'è stata (e c'è) un'accesa discussione sull'applicabilità alla fattispecie delle discipline delle c.d. "distanze legali" di cui agli artt. 873 e s.s. c.c. (sul punto, imprescindibile è il richiamo a quanto acutamente evidenziato de R. Triola, "Condominio e distanze legali", in "Il nuovo condominio", Torino, 2013, pag. 362 e seg.).
Secondo tale disciplina codicistica, sussistono alcune tutele/cautele e, soprattutto, delle limitazioni all'attività dei singoli (incrementativa e/o modificativa della proprietà privata), qualora venga coinvolto l'ambito delle analoghe prerogative del proprietario "vicino".
Da qui l'imposizione di una distanza minima tra costruzioni (art. 873 c.c.), rispetto alle condutture (art. 889 c.c.), agli alberi (art. 892 c.c.), alla realizzazione di luci (aperture che non consentono l'affaccio - cfr. art. 901 c.c.), di vedute (le aperture che comunemente vengono denominate "finestre", vale a dire con facoltà di affaccio - cfr. art. 905 c.c.) e quant'altro.
Tuttavia, tali cautele/limitazioni presuppongono (per come sono strutturate nel codice) una situazione ben precisa, che consiste nel fatto che, date per assodate le legittime proprietà separate (e contigue), già perfezionatesi in precedenza per quanto riguarda la titolarità, ad un certo punto sopravviene un "cambiamento" (modificativo e/o incrementativo) che pone in essere un'alterazione dello stato di fatto (si direbbe, dei luoghi) e che conseguentemente impone il rispetto delle predette cautele/limitazioni.
Se, però, all'interno dell'edificio in condominio il "cambiamento" avviene - o meglio, e già avvenuto - in precedenza all'originaria attribuzione separata delle proprietà esclusive, qual è il trattamento giuridico che ad esso deve essere riservato? In altri termini, le cennate cautele e/o limitazioni possono ugualmente applicarsi ed essere vincolanti, addirittura fino al punto di comportare la rimessione in pristino con eliminazione dell'opera pregressa effettuata in loro violazione?
La questione, per quanto "di nicchia", è stata efficacemente risolta da una serie di pronunce che vale la pena di compendiare per quanto precisamente si sono preoccupate di analizzare tale situazione giuridica, la quale, sebbene abbia caratteristiche di evidente peculiarità, nel concreto può invero essere riscontrata in un numero assai rilevante di edifici.
Di tali arresti, è utile fornire un sintetico catalogo, precisandosi che, mai come in questo caso, l'aspetto fattuale della controversia è assai rilevante a livello interpretativo, proprio perché esprime e rappresenta l'eccezionalità della fattispecie (in termini di applicazione, o meno, della normativa). Detto in altro modo, l'interprete (o l'operatore) che tiene presente non solo i principi affermati da tali pronunce ma anche le situazioni di fatto concretamente analizzate, e in grado di meglio comprendere qual sia l'esatta portata del fenomeno considerato, nonché le ragioni per cui questo viene disciplinato diversamente (o, meglio, in via d'eccezione) rispetto alla regola generale.
Sintetizzando la giurisprudenza in argomento, secondo un ordine temporale a ritroso, vanno specificamente richiamate:
  • Cass. 7 aprile 2015, n. 6923; la quale si e occupata del caso di un edificio realizzato da una cooperativa edilizia (originario unico proprietario dell'edificio) all'interno del quale, in precedenza alla costituzione del condominio (che, in tale ipotesi, avviene con l'assegnazione degli appartamenti e con il relativo acquisto in proprietà al momento della stipula del mutuo individuale) era stata realizzata un'apertura di alcune vedute, con "asservimento" delle proprietà esclusive viciniori;
  • Cass. 16 novembre 2012, n. 20218; riguardante la facoltà di accesso (esercitabile anche con automezzi) sulla/nella proprietà esclusiva (area e relativa rampa) in cui, tuttavia, si trovavano allocati alcuni impianti comuni (centrale termica, autoclave ed impianto di sollevamento delle acque luride);
  • Trib. Roma 14 gennaio 2010, n. 783, che ha affrontato l'ipotesi dell'apertura di una porta di accesso nell'androne condominiale, da parte di un'unità immobiliare avente però accesso da un civico adiacente a quello dell'edificio di cui fa parte detto androne;
  • Cass. 13 novembre 1993, n. 11207, relativa ad una servitù gravante su parte del cortile comune (adibita a scivolo e a passo carraio), ed esistente a favore di una unità immobiliare in proprietà esclusiva;
  • Cass. 14 maggio 1990, n. 4117, attinente ad alcune aperture lucifere (nella specie, porta a vetri) collocata tra una chiostrina di proprietà esclusiva ed una scala di proprietà condominiale (da cui riceve luce);
  • Cass. 15 aprile 1987, n. 3723, avente ad oggetto l'installazione di un contatore dell'energia elettrica a servizio della proprietà di un condomino sul pianerottolo di proprietà esclusiva di un (altro) condomino, con facoltà accessoria, per il primo, di accedere a tale spazio sia per le verifiche periodiche, sia per la riattivazione dell'apparecchio in caso di interruzione;
  • Cass. 7 dicembre 1981, n. 6478, inerente ad un'apertura lucifera allocata sul pianerottolo di uni edificio in condominio e corrispondente, all'esterno, su una terrazza di proprietà esclusiva di un singolo condomino (ed avente le caratteristiche di una luce irregolare);
  • Cass. 19 gennaio 1985, n. 139, che si è occupata dell'installazione di tubi, destinati al servizio di un appartamento, all'interno del muro comune all'appartamento contiguo.
In tutte queste pronunce, che pervengono compatte all'affermazione della legittimità di tali "pesi" esistenti all'interno dell'edificio, vengono precisati alcuni rilevanti principi giuridici che possono così essere enumerati:
  1. prima del momento della sua costituzione (che, come noto e pacifico, si verifica con la costruzione dell'edificio ed il trasferimento della proprietà della prima unita immobiliare, con ciò sussistendo almeno due condomini) l'edificio (futuro condominio) e oggetto di un unico diritto dominicale (vale a dire, un'unica proprietà) (Cass. n. 6923/2015);
  2. l'assetto di tale edificio (considerato nella fase pre-condominiale) può essere liberamente conformato e modificato dall'unico proprietario, soggetto che non di rado va individuato nel "costruttore" (Cass. n. 6923/2015);
  3. i successivi trasferimenti di proprietà riguardanti le unità immobiliari ricomprese in detto fabbricato determinano non solo la costituzione ex lege del condominio (e, quindi, il sorgere della comproprietà sulle parti comuni) ma anche la costituzione di servitù (reciproche) tra le predette unità immobiliari (Casts. n. 6923/2015), fenomeno che si verifica automaticamente (ope legis) (Cass. n. 20218/2012);
  4. le servitù così costituite possono riguardare anche l'installazione e/o la presenza di impianti (Cass. n. 20218/2012);
  5. possono essere costituite anche a favore delle parti comuni (Casts. n. 20218/2012; Cass. n. 11207/1993);
  6. lo schema giuridico di tale costituzione di servitù è assimilabile a quella per "destinazione del padre di famiglia" prevista dall'art. 1062 c.c. (Casts. n. 6923/2015, Case. n. 11207/1993, Cass. n. 4117/1990, Cass. n. 3723/1987; Cass. n. 139/1985, App. Milano 11/1/1983);
  7. i requisiti giuridici necessari affinché validamente possa verificarsi detta costituzione di servitù ex art. 1062 c.c. sono: a) la mera esistenza di opere permanenti ed apparenti, b) l'assenza nei titoli di proprietà di clausole negoziali che espressamente impediscano detto effetto (Cass. n. 6923/2015, Cass. n. 11207/1993, Cass. n. 3723/1987);
  8. ne deriva, come ultima conseguenza, che la normativa sulle c.d. "distanze legali" (art. 873, e s.s., c.c.) non si applica alle opere eseguite prima della costituzione del condominio (Cass. n. 6923/2015; App. Roma n. 4644/2010; Cass. n. 139/1985) in quanto trattasi di servitù precostituite;
  9. del tutto inconferente è il richiamo all'art. 1144 c.c. riguardante "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza" in quanto l'utilità fornita dalla "servitù" è duratura e non si tratta di un vantaggio personale e transitorio (Cass. n. 20218/2012; Cass. n. 3723/1987).
Come può vedersi, la situazione giuridica considerata dalle richiamate pronunce viene ricostruita (e, soprattutto, ricondotta ad uniforme disciplina) con evidente chiarezza, ed ancor di più viene posto un importante discrimine tra le opere realizzate prima della "costituzione" del condominio e quelle realizzate dopo, in tal modo bypassando completamente, per le prime, la questione dell'applicabilità della normativa sulle distanze legali che tanta discussione ha suscitato in giurisprudenza.
Va detto, tuttavia, che forse il "diritto vivente", direttamente sperimentato dai soggetti di diritto, ha per una volta superato le elucubrazioni degli esperti e le pignolerie degli operatori se è vero com'è vero che, nel concreto, assai difficilmente viene sollevata la questione del rispetto delle distanze legali relativamente ad opere "pregresse" che il singolo partecipante (rectius, acquirente) si trova già belle che esistenti al momento del suo ingresso nella compagine del condomini (rectius, acquisto della porzione immobiliare), circostanza che depone per l'evidente esistenza di un "senso comune" di pacifica accettazione dello status quo consistente nella specifica situazione urbanistica dell'edificio.
In ogni caso, la questione delle servitù relative ad opere realizzate dal "costruttore" prima della vendita delle unità immobiliari, e quindi costituite "per destinazione del padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1062 c.c., ci costringe a considerare la specifica particolarità del "condominio", imponendoci una valutazione delle regole applicabili (previste dal codice per ambiti diversi e non direttamente collegate alla fattispecie condominiale) in termini di meditato adattamento, senza dimenticare che, data detta peculiarità, ne può anche derivare l'inapplicabilità senza che ciò costituisca ragione di "scandalo".
Non può aversi difficoltà ad affermare, infatti, che, al cambiamento di un presupposto fenomenico, una particolare disciplina divenga inapplicabile, allorché - ed è proprio il nostro caso - gli aspetti fattuali siano fondamentali per l'applicazione della norma, né può invocarsi la sussistenza di un qualche pregiudizio sulla tutela degli interessati perché se la normativa sulle distanze è finalizzata a difendere il proprietario che risulta limitato dalle attività del vicino, nel caso delle opere pregresse alla costituzione del condominio, la tutela comunque sussiste ed è rappresentata non dalla facoltà di richiedere la rimessione in pristino (cioè l'eliminazione della violazione) ma dalla possibilità di valutare preventivamente la situazione di fatto e di diritto alla quale eventualmente poi si parteciperà.
In altri termini, la tutela fornita dalla legge non è in questo caso successiva (dopo l'asserita violazione) ma preventiva, non potendosi, quindi, gli interessati lamentare di una situazione giuridica alla quale hanno partecipato volontariamente, avendo tutte le possibilità di valutarne preventivamente portata e consistenza.
Luigi Salciarini
Avvocato del foro di Pescara
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...